N. 411 SENTENZA 12 - 23 novembre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione da Stato e regione.
 
 Imposte  in  genere  - Regione Sicilia - Imposta sul patrimonio netto
 delle imprese - Acquisizione e versamento alla tesoreria  provinciale
 dello Stato dell'87,40 per cento del gettito dovuto dalle societa' di
 persone  ai  sensi  del  decreto-legge  30  settembre  1992, n. 394 -
 Modalita' di versamento a mezzo di delega alle aziende di  credito  -
 Richiamo   alla   sentenza   della   Corte   n.  362/1993  -  Difetto
 dell'apposita  clausola  di  destinazione  a  particolari   finalita'
 dell'imposta  istituita  -  Non  spettanza  allo Stato - Annullamento
 perche' illegittimo dell'art. 4, secondo comma, lettere   a) e    b),
 del decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992
 
 (Decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
 tesoro, del 17 dicembre 1992).
 
 (Statuto regione Sicilia, art. 36).
(GU n.49 del 1-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 6  maggio  1993,  depositato  in  Cancelleria  il  14 successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  ministro
 delle  finanze  17  dicembre  1992,  avente ad oggetto: "Modalita' di
 versamento   diretto   mediante   delega   alle  aziende  di  credito
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese", ed iscritto  al  n.
 15 del registro conflitti 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'avv.  Francesco Torre per la Regione Sicilia e l'Avvocato
 dello Stato  Ivo  Braguglia  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Regione Sicilia, con ricorso 6 maggio 1993, ha impugnato
 il decreto del ministro delle finanze 17  dicembre  1992,  avente  ad
 oggetto:  "Modalita'  di  versamento  diretto  mediante  delega  alle
 aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" -
 nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lettere a e b del  decreto
 ministeriale)  prevede  il  versamento,  rispettivamente, agli uffici
 provinciali  della  cassa  regionale  siciliana  ed  alla   tesoreria
 provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento
 del  gettito  dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dovuta
 dalle societa' di persone, ai sensi del d.l. 30  settembre  1992,  n.
 394  -  deducendone  il  contrasto  con  gli  artt.  36 dello Statuto
 regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,  recante
 norme  di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
 finanziaria.
    Nel ricorso si premette che il d.l. 30  settembre  1992,  n.  394,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461,
 ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese.
    Con l'impugnato decreto del 17 dicembre 1992, sono state stabilite
 le modalita' di versamento diretto dell'imposta mediante delega  alle
 aziende di credito. Tale decreto, all'art. 4, secondo comma, dispone:
 "Per  le  operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana,
 le aziende di credito debbono: a) versare  direttamente  agli  uffici
 provinciali  della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio
 netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60
 per cento  dell'imposta  stessa  dovuta  dalle  societa'  di  persone
 utilizzando  la  distinta  di  versamento  - Mod. 20; b) versare alle
 competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato  l'87,40  per
 cento  dell'imposta  sul  patrimonio  netto delle imprese-societa' di
 persone".
    La  regione  lamenta  che  in  tal  modo  viene   introdotta   una
 illegittima ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia
 -  limitatamente  a quella dovuta dalle societa' di persone e versata
 col sistema della delega alle aziende di credito  -  tra  la  regione
 siciliana  e  lo Stato, con l'attribuzione a quest'ultimo della quota
 dell'87,40 per cento.
    Infatti,  ai  sensi  dell'art.  36,  primo  comma,  dello  Statuto
 siciliano  e  delle  norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo
 comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, "spettano alla regione siciliana,
 oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le
 entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo  territorio,
 dirette o indirette, comunque denominate".
    Secondo  la  regione  l'imposta sul patrimonio netto delle imprese
 istituita dal d.l. n. 394 del 1992, rappresenta un'entrata tributaria
 che, pertanto, spetta alla regione siciliana nei limiti  del  gettito
 riscosso   nell'ambito   del  suo  territorio.  Ne  conseguirebbe  la
 illegittimita' dell'art. 4, secondo comma, lettere a e b del  decreto
 ministeriale  del  17  dicembre  1992,  nella parte in cui prevede il
 versamento - rispettivamente - agli uffici  provinciali  della  cassa
 regionale  siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle
 quote del  12,60  per  cento  e  dell'87,40  per  cento  del  gettito
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa'
 di persone.
    Detta  illegittimita'  sarebbe  resa  ancor  piu'  manifesta dalla
 circostanza che il decreto del ministro  delle  finanze  10  dicembre
 1992  (con il quale sono state dettate le modalita' per il versamento
 diretto al concessionario dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
 imprese  istituita  dal  d.l. 30 settembre 1992, n. 394), non prevede
 analoga ripartizione tra  Stato  e  regione  siciliana  relativamente
 all'imposta  versata  al  concessionario  del servizio di riscossione
 dalle imprese individuali. Il  decreto  impugnato  pertanto,  sarebbe
 viziato   da   assoluta   irrazionalita',  prevedendo  solo  riguardo
 all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito,
 senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta
 dalle societa' di persone, rispetto a  quella  dovuta  dalle  persone
 fisiche,  disponendone  la  ripartizione  per quote tra lo Stato e la
 regione siciliana.
    2. - Si e' costituito davanti a questa  Corte  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
    Nell'atto   di   costituzione  si  osserva  che,  con  il  decreto
 impugnato, il ministro delle finanze e il ministro del  tesoro  hanno
 dettato  le  modalita' di riscossione dell'imposta istituita dal d.l.
 n. 394 del 1992, fissando le stesse regole valevoli  per  le  imposte
 Irpef,  Irpeg, ed Ilor. La regione, nella sostanza, contesta la parte
 del  provvedimento  che,  per  l'imposta  dovuta  dalle  societa'  di
 persone,  applica  la  ripartizione  tra  Stato e regione determinata
 dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
    L'Avvocatura sottolinea  che,  a  norma  dell'art.  3,  n.  6  del
 suddetto  decreto-legge  n.  394  del 1992, l'imposta in questione e'
 riscossa  con  le  modalita'  previste  per  il  versamento  a  saldo
 dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche ovvero dell'imposta
 sul reddito delle persone giuridiche o, "in  mancanza",  dell'imposta
 locale  sui  redditi. Con tale disposto il legislatore avrebbe inteso
 specificare che le norme sull'Ilor si applicano solo  ove  non  siano
 applicabili  quelle  sull'Irpef e sull'Irpeg, assimilando in tal modo
 la riscossione della nuova imposta, se dovuta dalle persone  fisiche,
 all'Irpef,  se  dovuta dalle persone giuridiche, all'Irpeg e, infine,
 se dovuta dalle societa' di persone, all'Ilor, che e' la sola imposta
 sui redditi alla quale tali societa' sono soggette.
    Pertanto,  "poiche'   l'assimilazione   della   disciplina   della
 riscossione  della nuova imposta a quella sui redditi dovute dai vari
 soggetti  di  imposta  e'  totale  e  senza  eccezioni",  il  decreto
 impugnato  avrebbe  legittimamente  determinato la ripartizione della
 nuova imposta tra Stato  e  regione  siciliana  nella  stessa  misura
 prevista  per  la  ripartizione  dell'Ilor.  Ne  conseguirebbe la sua
 conformita' al  disposto  legislativo,  secondo  il  quale  le  somme
 riscosse  a titolo di tributo dalle persone fisiche vanno interamente
 alla  regione;  quelle  riscosse  dalle  persone   giuridiche   vanno
 egualmente  per  intero  alla regione, mentre le somme riscosse dalle
 societa' di persone vanno ripartite  tra  Stato  e  regione  (perche'
 cosi' vanno ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor).
    Ne'  vi sarebbe - secondo l'Avvocatura - contraddittorieta' fra il
 decreto impugnato e il decreto del 10  dicembre  1992  relativo  alle
 imposte  riscosse  dai  concessionari della riscossione. Infatti, con
 tale ultimo  decreto,  sono  stati  istituiti  tre  distinti  codici-
 tributo:  uno per le persone fisiche, uno per le persone giuridiche e
 uno per le societa' di  persone.  Conseguentemente,  i  concessionari
 della  riscossione, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 28 gennaio 1988,
 n. 43, devono riversare le somme stesse  secondo  criteri  stabiliti,
 per  l'Irpef,  per  l'Irpeg  e  per  l'Ilor;  criteri  che comportano
 l'automatico versamento  dell'intera  somma  riscossa  dalle  persone
 fisiche e da quelle giuridiche alla cassa regionale e la ripartizione
 nelle quote di rispettiva spettanza tra cassa regionale e Stato delle
 somme riscosse dalle societa' di persone.
    Nessuna  irrazionalita'  potrebbe  ravvisarsi  nel  sistema  cosi'
 determinato, in quanto con le somme riscosse  a  titolo  di  Ilor  lo
 Stato  fa  fronte  agli impegni della finanza derivata a favore degli
 enti territoriali e delle regioni,  cosicche'  non  e'  irragionevole
 che,   con   l'attribuzione   all'erario   della   quota  di  imposta
 patrimoniale riscossa  dalle  societa'  di  persone,  si  sia  voluto
 concorrere  a  finanziare  quell'importante settore degli oneri dello
 Stato.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Sicilia ha impugnato, con ricorso per conflitto di
 attribuzione, il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre  1992
 (avente  ad oggetto: "Modalita' di versamento diretto mediante delega
 alle  aziende  di   credito   dell'imposta   sul   patrimonio   netto
 dell'impresa"),  nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lett. a e
 b), prevede il versamento, rispettivamente, agli  uffici  provinciali
 della  cassa  regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello
 Stato delle quote del  12,60  e  dell'87,40  per  cento  del  gettito
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa'
 di  persone  ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, conv. nella
 legge 26 novembre 1992, n. 461. Ne ha dedotto il  contrasto:  a)  con
 gli  artt.  36  dello  Statuto  regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26
 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla regione siciliana  tutte
 le  entrate  erariali  riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo
 che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla  legge  alla
 copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita',
 contingenti o continuative,  dello  Stato;  b)  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  essendo  viziato da irragionevolezza, prevedendo, solo
 riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di
 credito,  senza  alcuna  logica,  una  differente  destinazione   per
 l'imposta dovuta dalle persone fisiche rispetto a quella dovuta dalle
 societa'  di  persone, per la quale dispone la ripartizione per quote
 tra lo Stato e la regione siciliana.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con  modificazioni,
 nella  legge  26  novembre  1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul
 patrimonio netto delle imprese, stabilendo, all'art. 1, comma  primo,
 che  soggetti passivi ne sono le societa' ed enti di cui all'art. 87,
 comma  primo,  lettere  a  e  b  del  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
 (societa' per azioni, in accomandita per  azioni,  a  responsabilita'
 limitata,   cooperative   e  di  mutua  assicurazione  residenti  nel
 territorio  dello  Stato;  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
 societa'  residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
 esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), nonche'
 le  societa'  in  nome  collettivo,  in   accomandita   semplice   ed
 equiparate,  le  imprese  individuali e le stabili organizzazioni nel
 territorio dello Stato dei  soggetti  di  cui  al  comma  stesso  non
 residenti,  tenute,  non  per  effetto  di opzione, alla contabilita'
 ordinaria.
    L'imposta (art. 1, comma secondo), si  applica  nella  misura  del
 sette  e cinquanta per mille sul patrimonio netto, cosi' come risulta
 dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi  desumibili  dalle
 scritture contabili, diminuito dell'utile di esercizio.
    L'art.  3, n. 6, dispone che l'imposta e' riscossa col sistema del
 versamento diretto nei termini e con le  modalita'  previste  per  il
 versamento  a  saldo  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
 ovvero dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  o,  in
 mancanza,  dell'imposta  locale  sui  redditi,  da eseguirsi mediante
 distinta di versamento al  concessionario  della  riscossione  ovvero
 delega  ad  un'azienda  di  credito  oppure  all'ufficio  postale. Le
 modalita'  per  l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria   e   la
 trasmissione   dei  relativi  dati  e  documenti  all'amministrazione
 finanziaria e per i relativi controlli, sono  stabilite  con  decreti
 del ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
    3.  -  Con  il  decreto impugnato dalla Regione Sicilia sono state
 stabilite  le  modalita'  di  versamento  diretto   dell'imposta   in
 questione,  mediante  delega  alle aziende di credito. In proposito -
 come ha dedotto la regione, facendone oggetto d'impugnativa -  l'art.
 4, comma secondo, dispone che, quanto alle somme riscosse in Sicilia,
 in  caso  di versamento dell'imposta a mezzo di delega, le aziende di
 credito debbono versare alla  Regione  Sicilia  il  12,60  per  cento
 dell'imposta  dovuta  dalle  societa' di persone ed il restante 87,40
 per cento allo Stato.
    L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che  il  fondamento
 giuridico  della ripartizione, nella misura sopra indicata, fra Stato
 e Regione siciliana, dell'imposta sul patrimonio netto delle  imprese
 dovuta  dalle  societa'  di  persone,  e' da ricercarsi nel combinato
 disposto dell'art. 3, n. 6, del d.l. n. 394 del 1992  e  dell'art.  3
 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
    L'art.  3, n. 6 anzidetto, infatti, prevedendo che l'imposta debba
 essere versata con le modalita' previste per il  versamento  a  saldo
 dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, ovvero, dell'imposta
 sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta lo-
 cale sui redditi, avrebbe inteso disporre che  la  riscossione  e  la
 ripartizione  della  nuova  imposta,  se dovuta dalle persone fisiche
 debba essere assoggettata alla disciplina dell'Irpef;  se  dovuta  da
 persone  giuridiche alla disciplina dell'Irpeg; se dovuta da societa'
 di persone alla disciplina dell'Ilor, poiche' le societa' di  persone
 residenti  nello  Stato non sono assoggettate all'Irpef ne' all'Irpeg
 (artt. 1 e 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo  all'Ilor
 (art.  116 dello stesso d.P.R.). Pertanto l'imposta sul reddito netto
 delle imprese percepito in Sicilia andrebbe ripartita, in riferimento
 a  tali  societa',  con  i criteri fissati dall'Ilor e cioe', secondo
 quanto dispone l'art. 3 della legge n. 41 del 1986, nella misura  del
 12,60  per  cento mediante attribuzione alla Regione Sicilia e per la
 parte restante mediante attribuzione allo Stato.
    4. - La tesi sostenuta dall'Avvocatura dello  Stato  e'  priva  di
 fondamento.
    L'art.  2  del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di
 attuazione dello Statuto regionale siciliano in  materia  finanziaria
 dispone  che  -  ai  sensi dell'art. 36 dello statuto - spettano alla
 regione tutte le entrate  tributarie  riscosse  nell'ambito  del  suo
 territorio,  dirette  e  indirette, comunque denominate, ad eccezione
 delle nuove entrate il cui gettito sia destinato con  apposite  leggi
 alla  copertura  di  oneri intesi a soddisfare particolari finalita',
 contingenti o  continuative  dello  Stato,  specificate  nelle  leggi
 medesime.  Disposizione  questa, costantemente interpretata nel senso
 che l'eccezione al principio  devolutivo  alla  Regione  Sicilia  dei
 proventi delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio,
 richiede   un'apposita   clausola   di   destinazione  a  particolari
 finalita', indicate nella stessa legge che ne prevede la  devoluzione
 allo Stato (cfr. da ultimo la sentenza n. 362 del 1993).
    Il   decreto-legge  n.  394  del  1992  e  la  relativa  legge  di
 conversione, non contengono detta clausola e non indicano affatto  la
 finalita' dell'imposta istituita: il che, di per se', comporta che il
 gettito  dell'imposta percepita nel territorio regionale siciliano va
 devoluto alla Regione Sicilia, secondo la regola  generale  stabilita
 dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
    A  tale  regola  non apporta deroga l'art. 3, n. 6 del d.l. n. 394
 del 1992 cit., invocato dall'Avvocatura dello Stato.
    Tale  norma  disciplina  soltanto  la   fase   della   riscossione
 dell'imposta, come si evince dall'insieme delle sue disposizioni, che
 regolano  i  termini  e  le  modalita'  dei  versamenti  da parte dei
 contribuenti,  demandando  ad  appositi   decreti   ministeriali   le
 statuizioni   di   dettaglio   sul  rilascio  delle  attestazioni  di
 pagamento, nonche' sulle modalita' per l'esecuzione dei versamenti in
 tesoreria  e  la  trasmissione  dei   relativi   dati   e   documenti
 all'Amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli.
    Deve   ritenersi,   infatti,  che  il  rinvio  alle  modalita'  di
 riscossione  dell'Irpef,  Irpeg  ed  Ilor,  non  puo'   correttamente
 interpretarsi  come  rinvio  anche  alle modalita' di ripartizione di
 tali imposte fra Stato e regioni, avendo le rispettive  normative  un
 diverso  oggetto,  che  le  rende  giuridicamente distinte per forza,
 contenuto e principi. E cio' tanto piu' con riferimento alla  Regione
 Sicilia, riguardo alla quale la disciplina, gia' ricordata, contenuta
 nelle  norme  di  attuazione dello Statuto, esige, per la devoluzione
 allo Stato di tributi riscossi  nella  Regione,  esplicite  norme  di
 destinazione dell'imposta a finalita' particolari.
    Ne  deriva  che  l'art. 4, secondo comma, lett. a e b, del decreto
 impugnato  e'  illegittimo  e  va  annullato,  nella  parte  in   cui
 attribuisce  allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio
 netto delle imprese riscossa nella Regione Sicilia dalle societa'  di
 persone.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  di disporre l'acquisizione
 dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta  sul  patrimonio  netto
 delle  imprese dovuto dalle societa' di persone ai sensi del decreto-
 legge 30 settembre 1992, n. 394;
    Pertanto annulla l'art. 4, secondo comma, lett. a e b del  decreto
 del  ministro  delle  finanze  17  dicembre  1992,  avente ad oggetto
 "Modalita' di versamento diretto  mediante  delega  alle  aziende  di
 credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1187