N. 417 SENTENZA 15 - 25 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Turismo - Regione Puglia - Centro turistico studentesco - Benefici di
 servizi  turistici agevolati - Erogazione ai soci iscritti da piu' di
 tre mesi  -  Ragionevolezza  del  potere  discrezionale  affidato  al
 legislatore regionale in ordine alla fissazione dei "requisiti minimi
 omogenei"  -  Non  incidenza  sul contenuto essenziale e tipico della
 liberta' di associazione - Non fondatezza.
 
 (Legge  regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, primo comma,
 u.p.).
 
 (Cost., artt. 3, 18 e 117).
(GU n.49 del 1-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,
 avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14, primo
 comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia  11  dicembre
 1984,  n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali
 delle agenzie di viaggi e turismo), promosso con  l'ordinanza  emessa
 il  24 marzo 1993 dal Giudice conciliatore di Maglie nel procedimento
 civile vertente tra Lini Mario ed il Centro Turistico  Studentesco  e
 Giovanile  di Lecce, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione del Centro Turistico Studentesco e
 Giovanile di Lecce;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  Avvocati Mario P. Chiti e Stefano Grassi per il Centro
 Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  atto  di  citazione  proposto   davanti   al   giudice
 conciliatore di Maglie, Mario Lini ha convenuto in giudizio il Centro
 turistico   studentesco   e   giovanile   chiedendo  la  condanna  di
 quest'ultimo al pagamento di una somma pari alla  differenza  tra  il
 prezzo  da  lui corrisposto per un biglietto aereo e il prezzo con il
 quale lo stesso biglietto e' venduto a  tariffa  ridotta  dal  citato
 Centro  ai suoi soci. Poiche' il convenuto ha giustificato il proprio
 rifiuto a corrispondere la predetta somma invocando l'art. 14,  primo
 comma,  ultimo  periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre
 1984, n. 52, il quale prevede che il beneficio di  servizi  turistici
 agevolati  puo' essere erogato soltanto a favore dei soci iscritti da
 piu' di tre mesi, e poiche' il  ricorrente  risultava  effettivamente
 iscritto  all'anzidetto  Centro  da  meno  di  tre  mesi,  il giudice
 conciliatore  di  Maglie,  ritenendo  la  questione  rilevante  e non
 manifestamente   infondata,    ha    contestato    la    legittimita'
 costituzionale  del ricordato art. 14 in riferimento agli artt. 3, 18
 e 117 della Costituzione.
    Secondo il giudice rimettente, la disposizione  impugnata  sembra,
 innanzitutto, debordare dai principi fondamentali, previsti dall'art.
 117  della  Costituzione come limite alla legislazione regionale, dal
 momento che il criterio  dell'anzianita'  del  rapporto  associativo,
 posto  dall'art.  14  come  condizione  per  la fruizione dei servizi
 turistici e ricettivi erogati ai propri iscritti a  prezzi  agevolati
 dalle  associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale
 per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, non  appare
 rientrare  nei  "requisiti minimi omogenei e modalita' di esercizio",
 che l'art. 10 della legge-quadro per il turismo 17  maggio  1983,  n.
 217,  demanda  alla  competenza  del  legislatore regionale. Inoltre,
 continua lo stesso giudice, la fissazione di quel  medesimo  criterio
 sembra   concernere  un  oggetto,  cioe'  il  rapporto  associazione-
 associato, che esorbita dal campo di competenza che il citato art. 10
 affida alla legge regionale.
    Ad avviso del giudice a quo, la disposizione contestata si pone in
 contrasto  anche  con  l'art.  3  della  Costituzione,  poiche'  crea
 un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  gli  associati  a
 seconda che gli stessi abbiano maturato un'anzianita'  di  iscrizione
 all'associazione  maggiore  o  minore  di  tre  mesi.  Infine, sempre
 secondo lo stesso giudice, l'impugnato art. 14 viola l'art. 18  della
 Costituzione,  poiche'  interferisce indebitamente con la liberta' di
 associazione,  determinando  obiettivi  condizionamenti  al  concreto
 esercizio di detta liberta'.
    2.  - E' intervenuto in giudizio il Centro turistico studentesco e
 giovanile per chiedere che la questione sia accolta.
    Con  riferimento  alla  dedotta  violazione  dell'art.  117  della
 Costituzione,  la parte privata, dopo aver sottolineato che l'art. 10
 della legge-quadro sul turismo costituisce, oltreche'  un  "principio
 fondamentale"  vincolante  il  legislatore  regionale,  una  norma di
 attuazione  dei  principi  costituzionali  in  tema  di  liberta'  di
 associazione,  formazioni  sociali e partecipazione, afferma che tale
 articolo demanda alla competenza regionale  soltanto  di  fissare  "i
 requisiti  minimi  omogenei  e  le  modalita'  di  esercizio"  per il
 compimento delle attivita' turistiche e ricettive permesse, a  favore
 dei  propri iscritti, alle associazioni senza scopo di lucro operanti
 al livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o
 sociali. In base a  tale  norma  il  legislatore  regionale  potrebbe
 determinare, ad esempio, standards finanziari e organizzativi, ma non
 dettare  norme  tali  da  svuotare  o  sostanzialmente  ostacolare il
 diritto riconosciuto ex lege alle associazioni in questione. Inoltre,
 sempre ad avviso della  parte  privata,  l'impugnato  art.  14  viola
 l'art.  117 della Costituzione sotto un ulteriore profilo, poiche' la
 sfera dei diritti di liberta', essendo  esclusivamente  riservata  al
 legislatore   statale,  e'  preclusa  a  interventi,  tanto  piu'  se
 limitativi, della legge regionale.
    Per  quel  che  concerne  la   violazione   dell'art.   18   della
 Costituzione,   la   parte  privata,  premesso  che  la  liberta'  di
 associazione e' proiezione dell'art. 2  della  Costituzione,  ricorda
 che la stessa liberta' comporta non solo il diritto dell'individuo di
 associarsi  liberamente,  ma  anche  il diritto delle associazioni di
 determinare  liberamente  il  proprio  ordinamento   e   la   propria
 organizzazione  interna  conformemente  ai  propri  interessi  e alle
 proprie finalita',  senza  che  il  legislatore  possa  ingerirsi  in
 quest'ambito.  Cio'  significa che la legge, tanto piu' se regionale,
 non  puo'  intervenire  nel  rapporto  interno  fra  associazione   e
 associato,  essendo questo riservato all'autonomia dell'associazione.
 Ne' si potrebbe in alcun modo dire, continua la parte privata, che la
 "sospensione" trimestrale dei  diritti  associativi,  prevista  dalla
 norma  impugnata,  sia  giustificata  da  altri  interessi di rilievo
 costituzionale, sicche' appare evidente l'arbitrarieta' di un  limite
 che   si  risolve  in  una  gravissima  penalizzazione  del  fenomeno
 associativo nel settore turistico, in relazione a categorie,  come  i
 giovani  e  gli  studenti,  che  non  dispongono  di  ingenti risorse
 economiche.
    Infine, ad avviso della  parte  privata,  l'assenza  di  qualsiasi
 valida  ragione  giustificativa  di  rango costituzionale della norma
 impugnata  rende  illegittima,  in   riferimento   ai   principi   di
 eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione,
 la  discriminazione  a  danno  dei  soci con anzianita' di iscrizione
 inferiore a tre mesi,  la  quale  e'  basata  su  un  dato  puramente
 accidentale ed estrinseco.
    3. - In prossimita' dell'udienza il Centro turistico studentesco e
 giovanile  ha  depositato  un'ulteriore  memoria,  con  la  quale  ha
 semplicemente   ribadito   argomenti   gia'   svolti   nell'atto   di
 costituzione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il giudice conciliatore di Maglie ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  primo   comma,   ultimo
 periodo,  della  legge  della  Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52
 (Disciplina  dell'esercizio  delle  attivita'   professionali   delle
 agenzie  di  viaggi e turismo), in riferimento agli artt. 3, 18 e 117
 della Costituzione.
    Piu' precisamente, il giudice a  quo  sospetta,  innanzitutto,  la
 violazione  dell'art.  117 della Costituzione, sotto il profilo della
 lesione del limite dei "principi fondamentali", dal  momento  che  la
 disposizione impugnata, nel subordinare a un'anzianita' di iscrizione
 di almeno tre mesi la fruizione da parte degli associati dei benefici
 e  dei  servizi  turistici  e  ricettivi erogabili dalle associazioni
 senza scopo di lucro  operanti  a  livello  nazionale  per  finalita'
 ricreative,  culturali, religiose o sociali, esorbiterebbe dai limiti
 di competenza riconosciuti al  legislatore  regionale  dall'art.  10,
 secondo  comma,  della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per
 il turismo e interventi per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
 dell'offerta    turistica),    che    concernono   semplicemente   la
 determinazione dei "requisiti minimi omogenei e (del)le modalita'  di
 esercizio" per lo svolgimento dei predetti servizi.
    In   secondo   luogo,   il   giudice  rimettente  ritiene  che  la
 disposizione   impugnata   possa   contrastare   con   il   principio
 costituzionale   della   parita'   di   trattamento   (art.  3  della
 Costituzione), poiche' discriminerebbe irragionevolmente gli iscritti
 a seconda che  questi  abbiano  maturato  un'anzianita'  d'iscrizione
 all'associazione maggiore o minore di tre mesi.
    Infine, sempre ad avviso dello stesso giudice, la norma contestata
 potrebbe  violare l'art. 18 della Costituzione, in quanto conterrebbe
 un illegittimo condizionamento del concreto esercizio della  liberta'
 di associazione.
    2. - Le questioni non sono fondate.
    Va,  innanzitutto,  escluso  che l'impugnato art. 14, primo comma,
 ultimo periodo, violi l'art. 117 della Costituzione, in relazione  al
 principio  fondamentale della materia stabilito dall'art. 10, secondo
 comma, della legge-quadro per il turismo.
    Quest'ultimo articolo, infatti, nell'autorizzare  le  associazioni
 senza  scopo  di  lucro che operano a livello nazionale per finalita'
 ricreative, culturali, religiose o sociali  ad  esercitare  attivita'
 turistiche  e ricettive per i propri associati (primo comma), demanda
 alle leggi regionali  il  compito  di  fissare  "i  requisiti  minimi
 omogenei  e  le  modalita'  di  esercizio  per  il  compimento  delle
 attivita' di cui al comma precedente, assicurando  che  le  attivita'
 medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi" (secondo
 comma). Sulla base di tale attribuzione di competenza, il legislatore
 regionale  della  Puglia  ha  adottato  l'impugnato art. 14, il quale
 stabilisce che "per fruire dei benefici e dei servizi  offerti  dalle
 associazioni e' necessario essere iscritti all'associazione stessa da
 almeno tre mesi".
    Non  v'e'  dubbio che la determinazione del requisito che un socio
 sia iscritto da  almeno  tre  mesi  per  poter  fruire  dei  benefici
 relativi al godimento dei servizi turistici e ricettivi erogati dalle
 associazioni  senza  scopo  di lucro operanti a livello nazionale nei
 settori ricreativo, culturale, religioso o sociale rientri in un  uso
 non  irragionevole  del  potere discrezionale affidato al legislatore
 regionale in ordine alla fissazione dei "requisiti minimi omogenei" e
 delle  "modalita'  di  esercizio",  al   fine   di   assicurare   che
 effettivamente "le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi
 ambiti associativi".
    Quest'ultima  finalizzazione,  cui  e' subordinato l'esercizio del
 potere di determinare "i requisiti minimi omogenei e le modalita'  di
 esercizio" per lo svolgimento delle predette attivita', espressamente
 contenuta  nella  norma  attributiva  di  competenza  al  legislatore
 regionale, pone, infatti, a quest'ultimo il compito di predisporre le
 condizioni e le cautele  opportune  allo  scopo  di  evitare  che  la
 fruizione degli speciali benefici, indicati nell'art. 10 della legge-
 quadro  e  connessi all'iscrizione alle ricordate associazioni, possa
 dar luogo ad abusi. Un compito che, certamente, non puo' tradursi  in
 restrizioni  o  in  controlli  sulla  liberta'  di  associazione  dei
 singoli,  sulla  complessiva  attivita'  sociale,  sul  godimento  in
 generale  dei  diritti  dei  soci  e  sull'autonomia  garantita  alle
 associazioni nelle  loro  attivita'  interne  ed  esterne;  ne'  puo'
 altresi'   risolversi   in  misure  in  grado  di  penalizzare  o  di
 scoraggiare sostanzialmente quelle stesse liberta'  o  quegli  stessi
 diritti;  ma  puo'  consistere  soltanto  in  requisiti  o  modalita'
 esclusivamente finalizzati alla  corretta  fruizione  degli  speciali
 benefici,  come  quello  in contestazione nel giudizio a quo (tariffa
 agevolata per viaggio aereo), la cui erogazione  e'  conferita  dalla
 legge,  in  deroga  al  diritto  comune,  ad associazioni perseguenti
 finalita' di carattere generale (ricreative, culturali,  religiose  o
 sociali)  allo scopo di aumentarne la diffusione e di incentivarne lo
 sviluppo.
    E  che  un  limite,  come  quello  in  questione,  consistente nel
 richiedere un minimo di stabilita' di iscrizione per poter  usufruire
 degli  speciali  benefici indicati, rientri nel campo degli interessi
 la cui cura e' demandata al legislatore regionale, ha una ragionevole
 base nel fatto che eventuali abusi nel  godimento  di  quei  benefici
 potrebbero  ripercuotersi  negativamente  sul  corretto  esercizio di
 competenze regionali. Infatti, ove non fosse  adeguatamente  tutelata
 l'osservanza  di  quel  limite, diventerebbe reale il rischio che gli
 speciali  servizi  erogati  a  condizioni  agevolate  dalle  predette
 associazioni  finiscano  per  porsi in illegittima concorrenza con le
 medesime attivita' svolte dalle agenzie di  viaggio  e  turismo  alle
 condizioni   imposte   dal   mercato   e  nell'ambito  di  un  regime
 amministrativo  (nonche'   fiscale)   ben   piu'   severo.   E   cio'
 interferirebbe sicuramente sul governo del settore turistico affidato
 alle  regioni e, in particolare, sulla programmazione regionale della
 diffusione sul territorio delle agenzie di viaggio e turismo (art.  9
 della legge n. 217 del 1983).
    Non  e',  dunque,  fondato il rilievo formulato dal giudice a quo,
 secondo il quale la previsione normativa  contestata  toccherebbe  un
 oggetto esorbitante dalle competenze legislative delle regioni, cosi'
 come  sono  definite  dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 217
 del 1983. Ne' si puo' riconoscere  fondamento  all'ulteriore  rilievo
 del giudice rimettente in ordine alla pretesa eccessivita' del limite
 imposto  rispetto al fine oggetto di tutela. Infatti, pur se la norma
 attributiva  di   competenza   lascia   alla   discrezionalita'   del
 legislatore  regionale  la  scelta dei requisiti minimi e dei modi di
 esercizio attraverso i quali garantire che i predetti benefici  siano
 fruiti soltanto nell'ambito associativo e, pertanto, pur se e' lecito
 ipotizzare  che  il  legislatore regionale non sia tenuto a ricorrere
 all'anzianita' di iscrizione come criterio di ammissione al godimento
 dei medesimi benefici, quest'ultimo, tuttavia, cosi' come e' regolato
 dalla norma contestata, non e'  certamente  un  mezzo  sproporzionato
 rispetto  al  fine  da  perseguire,  ne'  e'  tale da scoraggiare nei
 singoli l'adesione ad  associazioni  positivamente  apprezzate  dalla
 Costituzione  e dalle leggi o da rappresentare un intralcio eccessivo
 al libero dispiegamento delle attivita' associative. La brevita'  del
 termine  di  anzianita'  previsto come condizione per il godimento di
 quei particolari benefici e la collateralita' dell'oggetto inciso dal
 limite rispetto alle complessive attivita' sociali delle associazioni
 ricreative, culturali, religiose o sociali sono un chiaro sintomo  di
 uso   non   irragionevole   della   discrezionalita'  legislativa  in
 riferimento  ai  valori  costituzionali  appena   ricordati:   quello
 stabilito  e',  infatti,  un  filtro  minimo  diretto a verificare la
 correttezza nel godimento di un beneficio concesso dalla legge  entro
 limiti  precisi,  filtro che non e' in grado di provocare sostanziali
 effetti disincentivanti nei confronti della liberta' di associazione,
 ne' di pregiudicare sostanzialmente la  liberta'  della  associazione
 nel  determinare  la  propria  struttura organizzativa e le modalita'
 della propria attivita', secondo quanto  e'  garantito  dall'art.  18
 della Costituzione.
    3.  -  Le considerazioni ora svolte inducono a respingere anche la
 questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  in  riferimento
 all'art.  3 della Costituzione, poiche' esse portano ad escludere che
 il requisito di un'anzianita' d'iscrizione almeno  trimestrale  possa
 comportare   un'irragionevole   disparita'  di  trattamento  fra  gli
 associati iscritti da piu' o da meno di tre mesi.
    4.  -  Non  fondata  e',  infine,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge
 della  Regione  Puglia  n.  52  del  1984,  sollevata  in riferimento
 all'art. 18 della Costituzione, sotto il  profilo  che  il  requisito
 previsto dalla norma impugnata costituirebbe un'indebita interferenza
 nei confronti dell'esercizio della liberta' di associazione.
    Per  quel  che  riguarda  la  garanzia  dei  fini  per  i quali le
 associazioni possono formarsi e agire, l'art. 18  della  Costituzione
 assicura  ad  esse una sfera di azione potenzialmente eguale a quella
 garantita ai singoli individui. Cio' fa  si'  che  il  riconoscimento
 costituzionale   della   liberta'   di  associazione  rappresenti  la
 proiezione,  sul  piano  dell'azione   collettiva,   della   liberta'
 individuale,  come riconosciuta e tutelata dalla Costituzione stessa.
 Questa ampia e significativa garanzia costituzionale  della  liberta'
 di  associazione  gioca  tanto  in  senso  positivo,  quanto  - ed e'
 l'aspetto che qui rileva - in senso negativo. Nel primo  senso,  cio'
 significa  che in generale gli individui possono liberamente dar vita
 ad associazioni e possono in piena autonomia agire in forma associata
 per gli stessi  fini  che  essi  ritengano  legittimamente  di  voler
 perseguire   in   forma   individuale;  nel  secondo  senso,  invece,
 l'equiparazione tra fini  perseguibili  dall'associazione  e  fini  a
 disposizione della libera azione individuale preclude di estendere la
 garanzia costituzionale della liberta' di associazione in riferimento
 al perseguimento di obiettivi di fronte ai quali la libera azione dei
 singoli e' giuridicamente tenuta ad arrestarsi o ad essere sottoposta
 a discipline pubblicistiche o, comunque, a controlli sociali.
    In  relazione  a  quest'ultimo principio viene in rilievo il fatto
 che le attivita' oggetto di contestazione sono  attivita'  economiche
 ordinariamente  imputabili  alle agenzie di viaggio e turismo, vale a
 dire, in base all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, ad imprese  che
 esercitano professionalmente attivita' di produzione e organizzazione
 di  viaggi  e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. Si
 tratta,  dunque,  come  si  e'  gia'  accennato,  di  attivita'   che
 eccezionalmente,  in  forza  dell'art.  10 della legge appena citata,
 sono permesse, ad  esclusivo  beneficio  dei  propri  iscritti,  alle
 associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per
 finalita'  ricreative,  culturali, religiose o sociali. E, poiche' in
 Costituzione le liberta' economiche sono  sottoposte  a  limiti  e  a
 controlli  piu'  ampi  e  piu'  penetranti  di  quelli configurati in
 relazione  alla  liberta'  di  associazione   come   tale,   non   e'
 irragionevole   che  il  legislatore  sottoponga  a  disciplina  piu'
 rigorosa e a controlli pubblici piu' penetranti le associazioni  pri-
 vate  allorche'  agiscono  come  soggetti  che  gestiscono  attivita'
 economiche, proprio allo scopo di perseguire le finalita' di utilita'
 generale  ad  esso  imposte  dagli  articoli  da  41   a   47   della
 Costituzione.
    Piu'  precisamente,  ai  sensi  dell'art. 9 della legge n. 217 del
 1983,  le  attivita'  di   produzione,   di   organizzazione   e   di
 intermediazione  in  ordine  all'erogazione  dei  servizi turistici e
 ricettivi sono sottoposte a un regime pubblicistico, nel senso che il
 loro  esercizio  e'  condizionato  da   una   previa   autorizzazione
 regionale.  In  riferimento  a  tale  regime, l'adozione da parte del
 legislatore (regionale) di una misura, quale quella contestata,  che,
 come e' stato precisato nel punto 2 della motivazione, e' finalizzata
 alla   prevenzione  dei  pericoli  di  concorrenza  illecita  fra  le
 attivita' svolte  imprenditorialmente  dalle  agenzie  di  viaggio  e
 turismo  e  quelle  eccezionalmente  permesse,  a  favore  dei propri
 iscritti, alle associazioni non di  lucro  menzionate  nell'art.  10,
 primo comma, della legge-quadro per il turismo, rientra fra i limiti,
 costituzionalmente  giustificati,  diretti a precludere al singolo di
 utilizzare la liberta' associativa per il perseguimento di  finalita'
 sottoposte a particolari discipline pubblicistiche. In altri termini,
 il  limite contenuto nell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della
 legge della Regione Puglia,  oggetto  della  presente  contestazione,
 proprio   perche'   tocca   profili  attinenti  a  speciali  benefici
 riconosciuti dalla legge ordinaria  e  al  particolare  regime  delle
 attivita'  economiche  permesse alle associazioni indicate nel citato
 art. 10, non incide sul contenuto essenziale e tipico della  liberta'
 di associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della  Regione
 Puglia  11  dicembre  1984,  n.  52  (Disciplina dell'esercizio delle
 attivita'  professionali  delle  agenzie  di   viaggi   e   turismo),
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione,
 dal giudice  conciliatore  di  Maglie  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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