N. 417 SENTENZA 15 - 25 novembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Turismo - Regione Puglia - Centro turistico studentesco - Benefici di servizi turistici agevolati - Erogazione ai soci iscritti da piu' di tre mesi - Ragionevolezza del potere discrezionale affidato al legislatore regionale in ordine alla fissazione dei "requisiti minimi omogenei" - Non incidenza sul contenuto essenziale e tipico della liberta' di associazione - Non fondatezza. (Legge regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, primo comma, u.p.). (Cost., artt. 3, 18 e 117).(GU n.49 del 1-12-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo), promosso con l'ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dal Giudice conciliatore di Maglie nel procedimento civile vertente tra Lini Mario ed il Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione del Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce; Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi gli Avvocati Mario P. Chiti e Stefano Grassi per il Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Lecce; Ritenuto in fatto 1. - Con atto di citazione proposto davanti al giudice conciliatore di Maglie, Mario Lini ha convenuto in giudizio il Centro turistico studentesco e giovanile chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui corrisposto per un biglietto aereo e il prezzo con il quale lo stesso biglietto e' venduto a tariffa ridotta dal citato Centro ai suoi soci. Poiche' il convenuto ha giustificato il proprio rifiuto a corrispondere la predetta somma invocando l'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, il quale prevede che il beneficio di servizi turistici agevolati puo' essere erogato soltanto a favore dei soci iscritti da piu' di tre mesi, e poiche' il ricorrente risultava effettivamente iscritto all'anzidetto Centro da meno di tre mesi, il giudice conciliatore di Maglie, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha contestato la legittimita' costituzionale del ricordato art. 14 in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata sembra, innanzitutto, debordare dai principi fondamentali, previsti dall'art. 117 della Costituzione come limite alla legislazione regionale, dal momento che il criterio dell'anzianita' del rapporto associativo, posto dall'art. 14 come condizione per la fruizione dei servizi turistici e ricettivi erogati ai propri iscritti a prezzi agevolati dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, non appare rientrare nei "requisiti minimi omogenei e modalita' di esercizio", che l'art. 10 della legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, demanda alla competenza del legislatore regionale. Inoltre, continua lo stesso giudice, la fissazione di quel medesimo criterio sembra concernere un oggetto, cioe' il rapporto associazione- associato, che esorbita dal campo di competenza che il citato art. 10 affida alla legge regionale. Ad avviso del giudice a quo, la disposizione contestata si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, poiche' crea un'irragionevole disparita' di trattamento tra gli associati a seconda che gli stessi abbiano maturato un'anzianita' di iscrizione all'associazione maggiore o minore di tre mesi. Infine, sempre secondo lo stesso giudice, l'impugnato art. 14 viola l'art. 18 della Costituzione, poiche' interferisce indebitamente con la liberta' di associazione, determinando obiettivi condizionamenti al concreto esercizio di detta liberta'. 2. - E' intervenuto in giudizio il Centro turistico studentesco e giovanile per chiedere che la questione sia accolta. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione, la parte privata, dopo aver sottolineato che l'art. 10 della legge-quadro sul turismo costituisce, oltreche' un "principio fondamentale" vincolante il legislatore regionale, una norma di attuazione dei principi costituzionali in tema di liberta' di associazione, formazioni sociali e partecipazione, afferma che tale articolo demanda alla competenza regionale soltanto di fissare "i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio" per il compimento delle attivita' turistiche e ricettive permesse, a favore dei propri iscritti, alle associazioni senza scopo di lucro operanti al livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali. In base a tale norma il legislatore regionale potrebbe determinare, ad esempio, standards finanziari e organizzativi, ma non dettare norme tali da svuotare o sostanzialmente ostacolare il diritto riconosciuto ex lege alle associazioni in questione. Inoltre, sempre ad avviso della parte privata, l'impugnato art. 14 viola l'art. 117 della Costituzione sotto un ulteriore profilo, poiche' la sfera dei diritti di liberta', essendo esclusivamente riservata al legislatore statale, e' preclusa a interventi, tanto piu' se limitativi, della legge regionale. Per quel che concerne la violazione dell'art. 18 della Costituzione, la parte privata, premesso che la liberta' di associazione e' proiezione dell'art. 2 della Costituzione, ricorda che la stessa liberta' comporta non solo il diritto dell'individuo di associarsi liberamente, ma anche il diritto delle associazioni di determinare liberamente il proprio ordinamento e la propria organizzazione interna conformemente ai propri interessi e alle proprie finalita', senza che il legislatore possa ingerirsi in quest'ambito. Cio' significa che la legge, tanto piu' se regionale, non puo' intervenire nel rapporto interno fra associazione e associato, essendo questo riservato all'autonomia dell'associazione. Ne' si potrebbe in alcun modo dire, continua la parte privata, che la "sospensione" trimestrale dei diritti associativi, prevista dalla norma impugnata, sia giustificata da altri interessi di rilievo costituzionale, sicche' appare evidente l'arbitrarieta' di un limite che si risolve in una gravissima penalizzazione del fenomeno associativo nel settore turistico, in relazione a categorie, come i giovani e gli studenti, che non dispongono di ingenti risorse economiche. Infine, ad avviso della parte privata, l'assenza di qualsiasi valida ragione giustificativa di rango costituzionale della norma impugnata rende illegittima, in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, la discriminazione a danno dei soci con anzianita' di iscrizione inferiore a tre mesi, la quale e' basata su un dato puramente accidentale ed estrinseco. 3. - In prossimita' dell'udienza il Centro turistico studentesco e giovanile ha depositato un'ulteriore memoria, con la quale ha semplicemente ribadito argomenti gia' svolti nell'atto di costituzione. Considerato in diritto 1. - Il giudice conciliatore di Maglie ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo), in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione. Piu' precisamente, il giudice a quo sospetta, innanzitutto, la violazione dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del limite dei "principi fondamentali", dal momento che la disposizione impugnata, nel subordinare a un'anzianita' di iscrizione di almeno tre mesi la fruizione da parte degli associati dei benefici e dei servizi turistici e ricettivi erogabili dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, esorbiterebbe dai limiti di competenza riconosciuti al legislatore regionale dall'art. 10, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), che concernono semplicemente la determinazione dei "requisiti minimi omogenei e (del)le modalita' di esercizio" per lo svolgimento dei predetti servizi. In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene che la disposizione impugnata possa contrastare con il principio costituzionale della parita' di trattamento (art. 3 della Costituzione), poiche' discriminerebbe irragionevolmente gli iscritti a seconda che questi abbiano maturato un'anzianita' d'iscrizione all'associazione maggiore o minore di tre mesi. Infine, sempre ad avviso dello stesso giudice, la norma contestata potrebbe violare l'art. 18 della Costituzione, in quanto conterrebbe un illegittimo condizionamento del concreto esercizio della liberta' di associazione. 2. - Le questioni non sono fondate. Va, innanzitutto, escluso che l'impugnato art. 14, primo comma, ultimo periodo, violi l'art. 117 della Costituzione, in relazione al principio fondamentale della materia stabilito dall'art. 10, secondo comma, della legge-quadro per il turismo. Quest'ultimo articolo, infatti, nell'autorizzare le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali ad esercitare attivita' turistiche e ricettive per i propri associati (primo comma), demanda alle leggi regionali il compito di fissare "i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi" (secondo comma). Sulla base di tale attribuzione di competenza, il legislatore regionale della Puglia ha adottato l'impugnato art. 14, il quale stabilisce che "per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni e' necessario essere iscritti all'associazione stessa da almeno tre mesi". Non v'e' dubbio che la determinazione del requisito che un socio sia iscritto da almeno tre mesi per poter fruire dei benefici relativi al godimento dei servizi turistici e ricettivi erogati dalle associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale nei settori ricreativo, culturale, religioso o sociale rientri in un uso non irragionevole del potere discrezionale affidato al legislatore regionale in ordine alla fissazione dei "requisiti minimi omogenei" e delle "modalita' di esercizio", al fine di assicurare che effettivamente "le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi". Quest'ultima finalizzazione, cui e' subordinato l'esercizio del potere di determinare "i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio" per lo svolgimento delle predette attivita', espressamente contenuta nella norma attributiva di competenza al legislatore regionale, pone, infatti, a quest'ultimo il compito di predisporre le condizioni e le cautele opportune allo scopo di evitare che la fruizione degli speciali benefici, indicati nell'art. 10 della legge- quadro e connessi all'iscrizione alle ricordate associazioni, possa dar luogo ad abusi. Un compito che, certamente, non puo' tradursi in restrizioni o in controlli sulla liberta' di associazione dei singoli, sulla complessiva attivita' sociale, sul godimento in generale dei diritti dei soci e sull'autonomia garantita alle associazioni nelle loro attivita' interne ed esterne; ne' puo' altresi' risolversi in misure in grado di penalizzare o di scoraggiare sostanzialmente quelle stesse liberta' o quegli stessi diritti; ma puo' consistere soltanto in requisiti o modalita' esclusivamente finalizzati alla corretta fruizione degli speciali benefici, come quello in contestazione nel giudizio a quo (tariffa agevolata per viaggio aereo), la cui erogazione e' conferita dalla legge, in deroga al diritto comune, ad associazioni perseguenti finalita' di carattere generale (ricreative, culturali, religiose o sociali) allo scopo di aumentarne la diffusione e di incentivarne lo sviluppo. E che un limite, come quello in questione, consistente nel richiedere un minimo di stabilita' di iscrizione per poter usufruire degli speciali benefici indicati, rientri nel campo degli interessi la cui cura e' demandata al legislatore regionale, ha una ragionevole base nel fatto che eventuali abusi nel godimento di quei benefici potrebbero ripercuotersi negativamente sul corretto esercizio di competenze regionali. Infatti, ove non fosse adeguatamente tutelata l'osservanza di quel limite, diventerebbe reale il rischio che gli speciali servizi erogati a condizioni agevolate dalle predette associazioni finiscano per porsi in illegittima concorrenza con le medesime attivita' svolte dalle agenzie di viaggio e turismo alle condizioni imposte dal mercato e nell'ambito di un regime amministrativo (nonche' fiscale) ben piu' severo. E cio' interferirebbe sicuramente sul governo del settore turistico affidato alle regioni e, in particolare, sulla programmazione regionale della diffusione sul territorio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 9 della legge n. 217 del 1983). Non e', dunque, fondato il rilievo formulato dal giudice a quo, secondo il quale la previsione normativa contestata toccherebbe un oggetto esorbitante dalle competenze legislative delle regioni, cosi' come sono definite dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 217 del 1983. Ne' si puo' riconoscere fondamento all'ulteriore rilievo del giudice rimettente in ordine alla pretesa eccessivita' del limite imposto rispetto al fine oggetto di tutela. Infatti, pur se la norma attributiva di competenza lascia alla discrezionalita' del legislatore regionale la scelta dei requisiti minimi e dei modi di esercizio attraverso i quali garantire che i predetti benefici siano fruiti soltanto nell'ambito associativo e, pertanto, pur se e' lecito ipotizzare che il legislatore regionale non sia tenuto a ricorrere all'anzianita' di iscrizione come criterio di ammissione al godimento dei medesimi benefici, quest'ultimo, tuttavia, cosi' come e' regolato dalla norma contestata, non e' certamente un mezzo sproporzionato rispetto al fine da perseguire, ne' e' tale da scoraggiare nei singoli l'adesione ad associazioni positivamente apprezzate dalla Costituzione e dalle leggi o da rappresentare un intralcio eccessivo al libero dispiegamento delle attivita' associative. La brevita' del termine di anzianita' previsto come condizione per il godimento di quei particolari benefici e la collateralita' dell'oggetto inciso dal limite rispetto alle complessive attivita' sociali delle associazioni ricreative, culturali, religiose o sociali sono un chiaro sintomo di uso non irragionevole della discrezionalita' legislativa in riferimento ai valori costituzionali appena ricordati: quello stabilito e', infatti, un filtro minimo diretto a verificare la correttezza nel godimento di un beneficio concesso dalla legge entro limiti precisi, filtro che non e' in grado di provocare sostanziali effetti disincentivanti nei confronti della liberta' di associazione, ne' di pregiudicare sostanzialmente la liberta' della associazione nel determinare la propria struttura organizzativa e le modalita' della propria attivita', secondo quanto e' garantito dall'art. 18 della Costituzione. 3. - Le considerazioni ora svolte inducono a respingere anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiche' esse portano ad escludere che il requisito di un'anzianita' d'iscrizione almeno trimestrale possa comportare un'irragionevole disparita' di trattamento fra gli associati iscritti da piu' o da meno di tre mesi. 4. - Non fondata e', infine, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia n. 52 del 1984, sollevata in riferimento all'art. 18 della Costituzione, sotto il profilo che il requisito previsto dalla norma impugnata costituirebbe un'indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della liberta' di associazione. Per quel che riguarda la garanzia dei fini per i quali le associazioni possono formarsi e agire, l'art. 18 della Costituzione assicura ad esse una sfera di azione potenzialmente eguale a quella garantita ai singoli individui. Cio' fa si' che il riconoscimento costituzionale della liberta' di associazione rappresenti la proiezione, sul piano dell'azione collettiva, della liberta' individuale, come riconosciuta e tutelata dalla Costituzione stessa. Questa ampia e significativa garanzia costituzionale della liberta' di associazione gioca tanto in senso positivo, quanto - ed e' l'aspetto che qui rileva - in senso negativo. Nel primo senso, cio' significa che in generale gli individui possono liberamente dar vita ad associazioni e possono in piena autonomia agire in forma associata per gli stessi fini che essi ritengano legittimamente di voler perseguire in forma individuale; nel secondo senso, invece, l'equiparazione tra fini perseguibili dall'associazione e fini a disposizione della libera azione individuale preclude di estendere la garanzia costituzionale della liberta' di associazione in riferimento al perseguimento di obiettivi di fronte ai quali la libera azione dei singoli e' giuridicamente tenuta ad arrestarsi o ad essere sottoposta a discipline pubblicistiche o, comunque, a controlli sociali. In relazione a quest'ultimo principio viene in rilievo il fatto che le attivita' oggetto di contestazione sono attivita' economiche ordinariamente imputabili alle agenzie di viaggio e turismo, vale a dire, in base all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, ad imprese che esercitano professionalmente attivita' di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. Si tratta, dunque, come si e' gia' accennato, di attivita' che eccezionalmente, in forza dell'art. 10 della legge appena citata, sono permesse, ad esclusivo beneficio dei propri iscritti, alle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali. E, poiche' in Costituzione le liberta' economiche sono sottoposte a limiti e a controlli piu' ampi e piu' penetranti di quelli configurati in relazione alla liberta' di associazione come tale, non e' irragionevole che il legislatore sottoponga a disciplina piu' rigorosa e a controlli pubblici piu' penetranti le associazioni pri- vate allorche' agiscono come soggetti che gestiscono attivita' economiche, proprio allo scopo di perseguire le finalita' di utilita' generale ad esso imposte dagli articoli da 41 a 47 della Costituzione. Piu' precisamente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 217 del 1983, le attivita' di produzione, di organizzazione e di intermediazione in ordine all'erogazione dei servizi turistici e ricettivi sono sottoposte a un regime pubblicistico, nel senso che il loro esercizio e' condizionato da una previa autorizzazione regionale. In riferimento a tale regime, l'adozione da parte del legislatore (regionale) di una misura, quale quella contestata, che, come e' stato precisato nel punto 2 della motivazione, e' finalizzata alla prevenzione dei pericoli di concorrenza illecita fra le attivita' svolte imprenditorialmente dalle agenzie di viaggio e turismo e quelle eccezionalmente permesse, a favore dei propri iscritti, alle associazioni non di lucro menzionate nell'art. 10, primo comma, della legge-quadro per il turismo, rientra fra i limiti, costituzionalmente giustificati, diretti a precludere al singolo di utilizzare la liberta' associativa per il perseguimento di finalita' sottoposte a particolari discipline pubblicistiche. In altri termini, il limite contenuto nell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia, oggetto della presente contestazione, proprio perche' tocca profili attinenti a speciali benefici riconosciuti dalla legge ordinaria e al particolare regime delle attivita' economiche permesse alle associazioni indicate nel citato art. 10, non incide sul contenuto essenziale e tipico della liberta' di associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Maglie con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1196