N. 418 SENTENZA 15 - 25 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  G.I.P.  -  Notifica  al  difensore dell'indagato
 dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata  in  caso  di
 mancato  accoglimento  della  richiesta di archiviazione avanzata dal
 p.m. - Mancata previsione -  Necessita'  di  una  lettura  coordinata
 degli  artt. 409 e 127 del c.p.p. e degli artt. 61 e 99 stesso codice
 -  Ricomprensione  del  difensore  dell'indagato   nel   novero   dei
 destinatari  dell'avviso  dell'udienza  in  camera di consiglio - Non
 fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (C.P.P., art. 409, secondo comma, in riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione)
 
(GU n.49 del 1-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
 Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof. Francesco GUIZZI,
 prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  409,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso  il
 Tribunale  di  Napoli  nel  procedimento  penale a carico di Raffaele
 Mazzaro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel procedimento penale  a  carico  di  Raffaele  Mazzaro  il
 giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,
 con ordinanza del  27  ottobre  1992  (R.O.  n.  131  del  1993),  ha
 dichiarato  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 409, secondo comma, del  codice
 di procedura penale "nella parte in cui non prevede obbligatoriamente
 la  notifica  dell'avviso  dell'udienza  in  camera  di  consiglio al
 difensore dell'indagato ovvero, in caso di sua  mancanza,  la  previa
 nomina  di  un  difensore  d'ufficio,  per  contrasto  con l'art. 24,
 secondo comma, della Costituzione".
    Nell'ordinanza di rinvio  si  premette  che  l'art.  409,  secondo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale  prescrive che, in caso di
 mancato accoglimento della richiesta di  archiviazione,  "il  giudice
 fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
 al  pubblico  ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla
 persona offesa dal reato".
    In tale norma, quindi, il difensore della persona sottoposta  alle
 indagini  non  e'  menzionato  tra i soggetti destinatari dell'avviso
 dell'udienza in camera  di  consiglio  fissata  dal  giudice  per  le
 indagini   preliminari  che  non  abbia  provveduto  de  plano  sulla
 richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.
    Aggiunge poi il giudice a quo che l'obbligo di notificare l'avviso
 dell'udienza in camera di consiglio anche al difensore  dell'indagato
 non   puo'   essere  desunto  dalla  disposizione  (sempre  contenuta
 nell'art. 409, secondo comma, del codice di  rito)  secondo  cui  "il
 procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127" del codice
 di procedura penale.
    Il  richiamo  all'art.  127,  infatti,  non  si  estenderebbe alla
 disciplina degli avvisi perche' l'art. 409, secondo comma, del codice
 di rito contiene una specifica e autonoma elencazione dei destinatari
 dell'avviso dell'udienza,  elencazione  che  risulterebbe  del  tutto
 inutile  in  caso di incondizionato rinvio all'art. 127 che, al primo
 comma, prevede l'avviso "alle parti, alle altre  persone  interessate
 ed ai difensori".
   Tanto premesso, il giudice a quo prospetta il dubbio che il diritto
 di  difesa,  sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
 risulti violato dalla mancata inclusione del difensore della  persona
 sottoposta  alle  indagini tra i destinatari dell'avviso dell'udienza
 in  camera  di  consiglio  prevista dall'art. 409, secondo comma, del
 codice di procedura penale.
    Ripercorrendo  le  complessive  modalita'   di   svolgimento   del
 procedimento in camera di consiglio regolate dall'art. 127 del codice
 di  rito,  il  giudice  remittente menziona le norme che garantiscono
 l'audizione e la partecipazione dell'indagato e  del  suo  difensore;
 sottolinea  che  le  disposizioni relative agli avvisi (comma primo),
 alla  partecipazione   dei   soggetti   avvisati   ed   all'audizione
 dell'indagato  detenuto (comma terzo), alla necessita' del rinvio per
 legittimo impedimento dell'imputato (comma quarto), sono  previste  a
 pena  di nullita'; ricorda infine che l'ordinanza di archiviazione e'
 ricorribile per cassazione solo per tali casi di nullita' (art.  409,
 sesto comma, c.p.p.).
    Da  questo contesto normativo il giudice a quo trae la conclusione
 che - per  consentire  le  dichiarazioni  dell'indagato  che  intende
 partecipare  all'udienza  prevista  dall'art. 409, secondo comma, del
 codice di procedura penale - la difesa della persona sottoposta  alle
 indagini deve essere, in tale sede, adeguatamente garantita. Ed a tal
 fine  chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
 della norma denunciata "nella parte in cui non prescrive che comunque
 debba assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore cui va inviato
 l'avviso dell'udienza".
    La questione prospettata e' considerata rilevante, dal momento che
 in camera di  consiglio  non  si  e'  provveduto  a  dare  avviso  al
 difensore  che,  sul punto, ha proposto eccezione: con la conseguenza
 che  "decidere  negativamente"  su  tale   eccezione   "comporterebbe
 un'ipotesi  di  nullita'"  del  procedimento  in caso di accoglimento
 della censura di incostituzionalita' della norma denunciata.
    2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
 dichiarata infondata.
                        Considerato in diritto
    1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Napoli  dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.   409,
 secondo  comma,  del  codice  di procedura penale, ritenendo che tale
 norma si ponga in contrasto  con  l'art.  24  della  Costituzione  in
 quanto  non prevede la notifica al difensore della persona sottoposta
 alle indagini dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata
 in caso di mancato  accoglimento  della  richiesta  di  archiviazione
 avanzata dal pubblico ministero.
    Il  giudice  remittente  chiede,  pertanto,  che  venga dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata nella parte in
 cui essa non prescrive l'invio al difensore dell'indagato dell'avviso
 dell'udienza in camera di consiglio: e cio'  al  fine  di  assicurare
 comunque  alla  persona sottoposta alle indagini l'assistenza tecnica
 di un difensore anche nel procedimento in questione.
    2. - Nei termini  in  cui  e'  prospettata,  la  questione  e'  da
 ritenere infondata.
    Nella  sua ordinanza di rinvio il giudice a quo parte dall'assunto
 che l'art. 409, secondo comma, del codice di  rito  identifichi  come
 destinatari esclusivi dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio
 il  pubblico  ministero,  la  persona  sottoposta  alle indagini e la
 persona  offesa  dal  reato  ed  escluda percio' l'obbligo di inviare
 detto avviso anche al difensore dell'indagato.
    A sostegno di questa ricostruzione il giudice  remittente  afferma
 che,  nella  disposizione  impugnata,  e'  contenuta una specifica ed
 autonoma elencazione dei destinatari dell'avviso dell'udienza in cam-
 era di consiglio, senza menzione alcuna del difensore  dell'indagato,
 con  la  conseguenza  che  il  richiamo  all'art.  127  del codice di
 procedura sarebbe  da  considerarsi  limitato  alle  sole  forme  del
 procedimento camerale, senza estendersi alla disciplina degli avvisi.
    Tale  lettura  della disposizione denunciata non appare, peraltro,
 condivisibile.
    Nel ricostruire la normativa in discussione non  si  puo'  infatti
 prescindere  dalla  disposizione  dettata  dall'art. 61 del codice di
 rito:  una  norma,  questa,  che  -  estendendo  diritti  e  garanzie
 dell'imputato  alla  persona  sottoposta  alle indagini preliminari -
 sottolinea come le garanzie di difesa dell'indagato debbano operare -
 sia pure in forme diversificate - lungo tutta la fase delle  indagini
 preliminari  e,  pertanto,  anche  in  relazione  allo snodo cruciale
 disciplinato  dall'art  409,  che  puo'  segnare  alternativamente  o
 l'epilogo    definitivo    del    procedimento   o   la   ripresa   e
 l'approfondimento  delle  indagini  sulla  scorta  delle  indicazioni
 fornite  dal giudice o la formulazione dell'imputazione su ordine del
 giudice.
    Inoltre, la disposizione dettata dall'art. 99 del  codice  estende
 al  difensore, sia esso dell'imputato o della persona sottoposta alle
 indagini,  "le  facolta'  e  i  diritti  che   la   legge   riconosce
 all'imputato,  a  meno  che  essi  siano  riservati  personalmente  a
 quest'ultimo": ed a tale  norma  e'  stata  gia'  ricollegata,  nella
 giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  necessita'  di informativa al
 difensore in ordine  ad  una  fase  del  procedimento  -  l'incidente
 probatorio   -   nella   quale   vengono   compiute   attivita'  "che
 sottintendono .. un adeguato esercizio della difesa  tecnica"  (sent.
 n. 436 del 1990).
    Alla  luce  di  questi principi va quindi letta la norma impugnata
 che, nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la  persona
 sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare,
 con   la   necessaria  precisione,  i  protagonisti  sostanziali  del
 contraddittorio destinato  a  svolgersi  nell'udienza  in  camera  di
 consiglio,  senza,  peraltro,  escludere la necessita' dell'avviso al
 difensore dell'indagato. In questa chiave di lettura puo',  pertanto,
 risultare  coerente  anche  il  richiamo  operato  dall'art.  409  al
 procedimento camerale disciplinato dall'art 127 del codice,  dove  si
 prevede   l'invio   dell'avviso   "alle  parti,  alle  altre  persone
 interessate ed ai difensori".
    La scelta legislativa di regolare  l'udienza  sulla  richiesta  di
 archiviazione    richiamandosi    alla    disciplina   generale   del
 "procedimento in camera di consiglio"  rende,  infatti,  evidente  la
 volonta'  di  assicurare non solo la presenza del pubblico ministero,
 delle parti e  delle  altre  persone  interessate  (nella  specie  la
 persona  offesa)  ma  anche  del  difensore  dell'indagato al fine di
 garantire, con certezza, il concreto esercizio del diritto di  difesa
 e l'effettivita' del contraddittorio.
    D'altro  canto  e'  appena  il  caso  di  ricordare  che l'udienza
 disciplinata dall'art. 409, secondo  comma,  del  codice  di  rito  -
 finalizzata  al  controllo  del  giudice  delle  indagini preliminari
 sull'osservanza del principio di obbligatorieta'  dell'azione  penale
 ed  alla  assunzione  di decisioni di estremo rilievo sulla sorte del
 procedimento e dell'indagato - puo' realizzare compiutamente  la  sua
 funzione  istituzionale  solo  se  e' assicurata l'assistenza tecnica
 della persona sottoposta alle indagini: il che presuppone l'invio del
 relativo avviso non solo all'indagato,  ma  anche  al  suo  difensore
 (previa,   naturalmente,   la   nomina   di  un  difensore  d'ufficio
 all'indagato che non abbia gia' nominato un difensore di fiducia).
    In conclusione, la lettura coordinata degli artt. 409 e 127 ed  il
 collegamento  di  tali disposizioni con le regole dettate dagli artt.
 61  e  99  del  codice  inducono  ad  affermare  che   il   difensore
 dell'indagato  e'  ricompreso  nel novero dei destinatari dell'avviso
 dell'udienza  in  camera  di  consiglio  fissata  dal  giudice  delle
 indagini  preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta
 di archiviazione.
    Tale interpretazione conduce, di conseguenza, a  escludere  quella
 violazione  dell'art.  24  della Costituzione che viene lamentata dal
 giudice a quo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  409,  secondo  comma,  del
 codice   di  procedura  penale,  in  riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione, sollevata  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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