N. 419 SENTENZA 15 - 25 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro  (rapporto di) - SO.GE.SI. S.p.a. - Gestione esattoriale delle
 imposte  dirette  -  Equiparazione  tra  i  compartecipi  di  impresa
 familiare  di  esattoria  ed  i titolari o i dipendenti delle imprese
 esattoriali costituite in altre forme giuridiche - Mancata previsione
 -   Diversita'   delle   discipline   corrispondente   a   situazioni
 obiettivamente  differenziate  -  Discrezionalita'  legislativa - Non
 fondatezza.
 
 (Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, artt. 5 e 6).
 
 (Cost., artt. 3 e 4).
(GU n.49 del 1-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
 Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof. Francesco GUIZZI,
 prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 5  e  6  della
 legge  regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per
 la gestione del servizio di  riscossione  delle  imposte  dirette  in
 Sicilia),  promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dal
 Tribunale di Nicosia nei procedimenti civili vertenti tra la SO.GE.SI
 S.p.A. e Anello Rosaria e Maria,  iscritte  ai  nn.  161  e  162  del
 registro  ordinanze  del  1993  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione di Anello Rosaria  e  Anello  Maria
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 20  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il
 15 dicembre 1992 nel corso delle controversie di lavoro, in grado  di
 appello,  vertenti  rispettivamente  tra  la SO.GE.SI S.p.A. e Anello
 Maria e sempre tra la SO.GE.SI. S.p.a. e Anello Rosaria, il Tribunale
 di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5  e  6  della  legge
 regionale  della  Sicilia  21  agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la
 gestione  del  servizio  di  riscossione  delle  imposte  dirette  in
 Sicilia), in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
    Il  Tribunale  rimettente  rileva  che  ai sensi del citato art. 5
 della legge regionale n. 55 del  1984  i  titolari  di  esattorie  in
 carica  alla  data  del  31 dicembre 1984 sono stati assunti, su loro
 richiesta, dalla  SO.GE.SI.  S.p.A.,  societa'  costituita  ai  sensi
 dell'art.  1  della  stessa  legge  ed avente come oggetto sociale la
 gestione delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia; e  che  in
 virtu' del successivo art. 6 la SO.GE.SI. medesima ha provveduto alla
 conferma  del personale gia' in servizio presso le esattorie rilevate
 purche' risultasse iscritto alla data del 31 dicembre 1983  al  fondo
 di previdenza degli impiegati esattoriali.
    Ad  avviso del Tribunale di Nicosia le norme sopracitate - volte a
 garantire, tanto ai  titolari  delle  esattorie  rilevate  quanto  ai
 dipendenti  delle stesse, la possibilita' di proseguire nella propria
 attivita' lavorativa - determinerebbero una ingiustificata disparita'
 di trattamento ai danni dei compartecipi di esattorie  costituite  in
 forma  di  impresa  familiare, ai sensi dell'art. 230- bis del codice
 civile, che resterebbero privi della  disposta  tutela,  non  potendo
 essere  equiparati  ne'  ai titolari di esattorie (dal momento che il
 rapporto associativo del gruppo familiare ha rilevanza esclusivamente
 interna e solo il familiare-imprenditore risulta gestore dell'impresa
 con rilevanza esterna) ne' ai lavoratori subordinati delle  esattorie
 stesse  (dato  che  tra  i  partecipanti  all'impresa  familiare  non
 sussiste alcun vincolo di subordinazione).  Pertanto,  con  la  legge
 sospettata   di   incostituzionalita'si   sarebbe   determinata   una
 discriminazione tra i lavoratori che, non  avvalendosi  dell'istituto
 dell'impresa  familiare,  sono  stati  confermati  a svolgere la loro
 attivita' presso le esattorie SO.GE.SI. e quelli che, facendo ricorso
 all'impresa familiare, si sono visti respingere le relative richieste
 di assunzione.
    Per   questo  il  giudice  a  quo  ha  ritenuto  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
 per violazione degli artt. 3  e  4  della  Costituzione,  prospettata
 dalle  resistenti,  che  si  sono viste respingere dalla SO.GE.SI. le
 proprie richieste di  assunzione,  in  virtu'  della  soprarichiamata
 normativa  regionale,  pur  avendo  svolto attivita' lavorativa dal 1
 gennaio 1977 al 30 settembre 1980 presso  le  esattorie  comunali  di
 Agira  e  Nicosia  come  dipendenti  e  dal  26 dicembre 1980 fino al
 conferimento  delle  esattorie  alla  SO.GE.SI.  quali   partecipanti
 all'impresa familiare costituita con il genitore-esattore.
    2.  -  Con  distinti  atti  di  intervento  di identico contenuto,
 depositati fuori termine, sono intervenute nei giudizi Anello Rosaria
 e Anello Maria, appellante nei procedimenti a quo, per  aderire  alle
 tesi formulate dal Tribunale rimettente.
    3.  -  Si  e'  costituita  nei  due  giudizi, con atti di identico
 contenuto, la Regione Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
 generale dello Stato, eccependo l'infondatezza della questione.
    A giudizio della Regione non potrebbe essere  sindacata  sotto  il
 profilo  della  legittimita'  costituzionale  la scelta discrezionale
 operata dal legislatore regionale di non estendere la tutela  di  cui
 alle  norme  impugnate anche alla diversa e peculiare fattispecie dei
 compartecipi dell'impresa familiare.
    La Regione condivide l'assunto del Tribunale rimettente secondo il
 quale i suddetti compartecipi non  sarebbero  assimilabili  ne'  alla
 figura  del  titolare-esattore,  che  e'  il  componente-imprenditore
 dell'impresa familiare, ne' a quella dei lavoratori dipendenti,  data
 l'assenza  di  un rapporto di subordinazione all'interno della stessa
 impresa familiare.  Ma  proprio  tali  considerazioni,  unitamente  a
 quella  che  i  partecipanti  all'impresa  familiare percepiscono una
 quota di utili, varrebbero a contrastare - a  giudizio  della  stessa
 Regione - la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Ne'  sarebbe  fondata  l'asserita  violazione  dell'art.  4  della
 Costituzione, in quanto la normativa regionale impugnata non  avrebbe
 interferito  in  alcun  modo  sulla  libera  scelta  della  forma  di
 svolgimento dell'attivita' lavorativa da parte di  quanti  avevano  a
 suo tempo deciso di fare ricorso all'istituto dell'impresa familiare.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro,
 con due ordinanze di identico contenuto ha sollevato, con riferimento
 agli artt. 3  e  4  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  nei confronti degli artt. 5 e 6 della legge regionale
 siciliana 21 agosto 1984, n. 55, in quanto in tali  disposizioni  non
 si  prevede  -  ai fini della possibilita' di assunzione, su domanda,
 presso  la  SO.GE.SI  S.p.a.,  succeduta  alle  precedenti   gestioni
 esattoriali   delle   imposte   dirette   -   l'equiparazione  tra  i
 compartecipi di impresa familiare di esattoria  ed  i  titolari  o  i
 dipendenti  delle  imprese  esattoriali  costituite  in  altre  forme
 giuridiche.
    2.  -  I  due  giudizi,  stante  l'identita'  di  contenuto  delle
 ordinanze  di rimessione, possono essere riuniti e definiti con unica
 sentenza.
    3. - La questione non e' fondata.
    Nella  fase  di  passaggio  tra il vecchio sistema di esattorie in
 concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di  riscossione
 delle  imposte  dirette  e' stato affidato ad una societa' di diritto
 privato, la SO.GE.SI S.p.A., il legislatore regionale, con  la  legge
 21  agosto  1984, n. 55, ha ritenuto di assicurare la possibilita' di
 assunzione, a domanda, presso tale  societa'  per  due  categorie  di
 soggetti:    gli   imprenditori   gia'   titolari   delle   esattorie
 concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed i
 lavoratori dipendenti delle medesime esattorie, iscritti al fondo  di
 previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983
 (art.  6). La stessa possibilita' di assunzione non e' stata, invece,
 prevista dalla disciplina in contestazione per  i  partecipanti  alle
 imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi
 dell'art. 230- bis del codice civile.
   Questa  scelta  legislativa trova, peraltro, la sua giustificazione
 nel fatto che l'impresa familiare, cosi' come  configurata  nell'art.
 230- bis del codice civile, si caratterizza come istituto associativo
 del  tutto  peculiare: un istituto cioe' che e' tale da escludere, da
 un lato, nei rapporti esterni, la presenza di un  vincolo  societario
 suscettibile  di  estendere  la  responsabilita'  gestionale al dila'
 della figura del  familiare-imprenditore;  dall'altro,  nei  rapporti
 interni,  la  possibilita'  di  ricondurre  allo  schema  proprio del
 rapporto di lavoro subordinato l'apporto collaborativo  prestato  dal
 singolo   familiare   nell'ambito   dell'impresa.   Tale  particolare
 configurazione dell'impresa familiare viene, del resto, posta in luce
 dallo stesso giudice a quo, che, nelle ordinanze  di  rinvio,  rileva
 come  i  compartecipi  dell'impresa  familiare diversi dal familiare-
 imprenditore  non  possano  essere  equiparati  ne'  ai  titolari  di
 esattorie  (poiche'  il  rapporto associativo del gruppo familiare ha
 rilevanza esclusivamente interna  e  solo  il  familiare-imprenditore
 risulta   gestore   dell'impresa   con  rilevanza  esterna),  ne'  ai
 lavoratori dipendenti delle stesse esattorie (dato  che  nell'impresa
 familiare  non  sussiste  il  vincolo  di  subordinazione proprio del
 rapporto di lavoro subordinato).
    Queste  considerazioni  conducono,   pertanto,   a   escludere   -
 contrariamente  a  quanto  asserito  dal  giudice  a  quo  -  che  il
 legislatore  regionale,  per  il  fatto  di  non  avere   esteso   ai
 compartecipi di impresa familiare la tutela prevista per le categorie
 dei  titolari  di  impresa  e  dei lavoratori dipendenti, possa avere
 violato  il  principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3   della
 Costituzione,  in  quanto  la  diversa  disciplina adottata nelle due
 ipotesi corrisponde a situazioni obbiettivamente differenziate il cui
 apprezzamento, in sede di individuazione dell'ambito di  operativita'
 della  disciplina  adottata,  non  puo'  non risultare riservato alla
 sfera propria della discrezionalita' del legislatore.
    Ne' va trascurato il fatto che nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n.  43,
 istitutivo  del  servizio  di riscossione dei tributi dello Stato, in
 attuazione della delega disposta con la legge 4 ottobre 1986, n.  657
 - i cui principi sono stati espressamente riferiti anche alla Regione
 siciliana,   che   in  materia  ha  competenza  legislativa  di  tipo
 concorrente - e' stata prevista  una  salvaguardia  dei  preesistenti
 rapporti  di  lavoro  che,  in  analogia  a  quella  stabilita  dalla
 normazione regionale impugnata, non si estende ai soggetti che  hanno
 prestato  la  loro  attivita'  nell'ambito dell'impresa familiare (v.
 artt. 122 e 123).
    4. - Infine, non puo' essere  accolta  la  censura  formulata  con
 riferimento  all'art.  4  della  Costituzione, dal momento che questa
 norma  non  offre  una  garanzia  costituzionale   in   ordine   alla
 conservazione  del  posto  di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti
 nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su  cui  il  rapporto  di
 lavoro risulti fondato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della  legge  regionale
 siciliana  21  agosto  1984,  n.  55 (Nuove norme per la gestione del
 servizio  di  riscossione  delle  imposte  dirette  in  Sicilia),  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  4  della  Costituzione, sollevata dal
 Tribunale di Nicosia, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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