MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1993 

  Disposizioni sulla incompatibilita' tra le cariche amministrative e
di  controllo  negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e le cariche  amministrative  e  di  controllo
nella  societa'  conferitaria  e  nelle societa' ed enti che con essa
compongono il gruppo creditizio.
(GU n.283 del 2-12-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto il decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  ed  in
particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via
transitoria  la  continuita'  operativa  tra  l'ente  conferente e la
societa' conferitaria controllata e' assicurata da  disposizioni  che
prevedono  la  nomina  di  membri  del comitato di gestione od organo
equivalente  dell'ente  nel  consiglio  di   amministrazione   e   di
componenti   l'organo  di  controllo  nel  collegio  sindacale  della
suddetta societa'" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale
negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo  delle
cariche e dei compensi";
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio in data 23 ottobre 1992  con  la  quale,  in  attuazione
delle predette disposizioni di legge, e' stato fissato al 31 dicembre
1993  il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti
volte a prevedere l'incompatibilita' tra le cariche amministrative  e
di  controllo  negli  enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle
societa' conferitarie;
  Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo  1993  riguardante  la
presentazione  da  parte degli enti conferenti delle relative istanze
di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;
  Tenuto conto delle difficolta' prospettate da  enti  conferenti  di
dare  attuazione  nei  termini  previsti  alle  conseguenti modifiche
statutarie;
  Considerato che il Consiglio di Stato  ha  ritenuto,  in  relazione
alla  complessita'  degli  adempimenti  da attuare e al breve tempo a
disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del
provvedimento impugnato da taluni enti  conferenti  e  che  si  rende
pertanto  necessario  ripristinare  l'uniformita' della disciplina in
materia;
  Considerato che il decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.  356,
esclude   che   gli  enti  conferenti  possano  esercitare  l'impresa
bancaria, sia in via diretta, sia in qualita' di capogruppo (articoli
12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1),  e  che  pertanto  gli  enti
stessi   devono   restare   estranei  alla  gestione  della  societa'
conferitaria nonche' delle societa' o enti che, con essa,  compongono
il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;
  Considerata  infine l'opportunita' di differire la decorrenza delle
predette incompatibilita' in presenza di progetti  di  concentrazione
deliberati dalle societa' conferitarie con altri enti creditizi;
  Sentito   l'orientamento  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio;
                              Decreta:
  Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti  dovranno  inviare  alla
Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la
richiesta di modifica statutaria volta a prevedere l'incompatibilita'
tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le
cariche  amministrative  e di controllo nella societa' conferitaria e
nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo  creditizio.
Le  modifiche  statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in
vigore il 1 giugno 1994 e coloro  che  verseranno  in  situazione  di
incompatibilita'  dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente
e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.
  Per coloro che alla data del 1 giugno 1994 ricoprano cariche presso
l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilita' puo'
peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano
operanti allo spirare del  termine  piu'  ravvicinato  delle  cariche
ricoperte, solo se la societa' conferitaria abbia deliberato progetti
di concentrazione con altri enti creditizi.
  Le  istanze  per  l'approvazione  delle  modifiche  statutarie e la
necessaria documentazione (delibera del consiglio di  amministrazione
e  dell'eventuale  organo assembleare) dovranno essere presentate nel
predetto termine del 31 marzo 1994,  per  il  tramite  della  filiale
della  Banca  d'Italia  nel  cui ambito territoriale si trova la sede
dell'ente conferente.
  Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame,  inoltrate  a
seguito  del  provvedimento  dell'11  marzo  1993,  devono intendersi
superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.
   Roma, 26 novembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI