LEGGE 6 dicembre 1993, n. 499 

  Delega  al  Governo  per  la riforma dell'apparato sanzionatorio in
materia di lavoro.
(GU n.286 del 6-12-1993)
 
 Vigente al: 21-12-1993  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art.1.
  1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria
relativa  ai  rapporti  di  lavoro,  secondo  i  seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
    a) in materia di assunzione dei lavoratori:
    1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed
interposizione nella costituzione del rapporto di  lavoro,  anche  in
riferimento  ai  lavoratori  provenienti  da  Paesi  extracomunitari,
riformulando le norme in modo da  rendere  piu'  precisa  e  rigorosa
l'identificazione  del  mero appalto di mano d'opera, con particolare
riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla re-
ale consistenza  dell'impresa  appaltatrice  ed  alle  sue  capacita'
tecniche   ed   organizzative,   prevedendo   la   pena   alternativa
dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore  a
lire   dieci   milioni,   con   esclusione   di   ogni   comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le  ipotesi
di   maggiore   gravita'   nello   sfruttamento  della  mano  d'opera
illecitamente appaltata;
    2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4,  comma  8,
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
    3)  trasformare  in illeciti amministrativi tutti gli altri reati
previsti in materia di costituzione  del  rapporto  di  lavoro  e  di
assunzioni   obbligatorie,  prevedendo  la  sanzione  pecuniaria  non
superiore a lire dieci milioni, nonche'  le  sanzioni  amministrative
accessorie    corrispondenti   alle   pene   accessorie   dei   reati
depenalizzati ed equiparando in particolare  l'avviamento  irregolare
al  lavoro  dei  lavoratori  provenienti  da  Paesi extracomunitari a
quello dei lavoratori italiani e comunitari;
    b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
    1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi  speciali,
una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro
un  termine  non  superiore  al  limite  fissato  dalla  legge,  alle
prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli  organi  di  vigilanza
allo   scopo  di  eliminare  la  violazione  accertata,  nonche'  nel
pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un  quarto  del
massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
    2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso
all'autorita'   giudiziaria   la   notizia   di   reato  inerente  la
contravvenzione   e,   successivamente,   l'esito   della    verifica
dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la
disciplina  relativa  allo  svolgimento  delle  indagini preliminari,
all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
    3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e  di
igiene  del  lavoro  la pena alternativa dell'arresto non superiore a
sei  mesi  o  dell'ammenda  non  superiore  a  lire   otto   milioni,
opportunamente  graduate  in  rapporto  alla gravita' degli illeciti;
stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima  del  16  dicembre  1981  sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, al quadruplo dell'attuale  ammontare  e  che  l'ammenda  per
reati  previsti  da  leggi  entrate in vigore in epoca successiva sia
comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;
    c) in materia di tutela del lavoro  minorile,  delle  lavoratrici
madri e dei lavoratori a domicilio:
    1)  mantenere  la  sanzione  penale  per  le norme concernenti la
sicurezza del lavoro e le condizioni  psico-fisiche  del  lavoratore,
prevedendo  la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi
o dell'ammenda non superiore a lire dieci  milioni  e,  nei  casi  di
maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la salute,
la sola pena dell'arresto;
    2)  trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati,
prevedendo  la  sanzione  pecuniaria  non  superiore  a  lire  cinque
milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti
alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
    d)  in  materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del  datore  di
lavoro,  subordinare  la  punibilita' al mancato versamento, entro un
termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni  caso,
quanto  disposto  dall'articolo  37  della legge 24 novembre 1981, n.
689;
    e) salvo  quanto  stabilito  nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformare  in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia
di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda,  nonche'  il  delitto
previsto  dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevede-
ndo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di  una  somma
di  denaro  di  ammontare  non  superiore  a  lire  due  milioni, con
esclusione di  ogni  forma  di  sanzione  proporzionale,  nonche'  le
sanzioni   amministrative   accessorie   corrispondenti   alle   pene
accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la  contravvenzione
di  cui  all'articolo  4  della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena
dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore  a
lire  un  milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice
penale;
    f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta'  di  pagamento
in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
    g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal
presente  articolo,  le norme di coordinamento delle stesse con tutte
le  altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  le   norme   di   carattere
transitorio;   individuare  l'autorita'  competente  ad  irrogare  le
sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo
conto  della  natura  degli  illeciti  e  delle  attribuzioni   delle
amministrazioni interessate.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,   sentite   le
commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi
di decreto. Tale comunicazione deve avvenire  almeno  un  mese  prima
della scadenza della delega.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: CONSO