MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 30 novembre 1993, n. 2823 

  Direttiva  circa  l'applicazione  dell'art.  45, comma 8, del nuovo
codice  della  strada  e  articoli  193,  194  e  195  del   relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione.
(GU n.287 del 7-12-1993)
 
 Vigente al: 7-12-1993  
 

                                  Alla Direzione generale ANAS
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Alle amministrazioni comunali
                                  Alla Societa' autostrade
                                  All'AISCAT
  Premesso  che  l'art.  45,  comma 8, del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  stabilisce
che  la fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate  dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale;
   che gli articoli 193, 194 e 195 del regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabiliscono  i
requisiti  minimi  tecnico-professionali e le attrezzature che devono
essere o in dotazione o in disponibilita' delle imprese che intendono
ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
   che il tribunale amministrativo regionale del Lazio con  ordinanza
n.  335 del 3 maggio 1993 ha sospeso l'applicazione del secondo comma
dell'art. 194 del citato regolamento;
   che per motivi di ordine  sia  tecnico  che  procedurale,  nessuna
autorizzazione  e'  stata  finora  concessa da parte dell'Ispettorato
circolazione e sicurezza stradale;
   che peraltro non si evince da alcuna  norma  il  collegamento  tra
autorizzazione  alla  costruzione  di  segnali e la fornitura, o piu'
precisamente, fornitura e posa in opera dei segnali stessi;
   che numerose amministrazioni proprietarie  di  strade,  richiedono
tra   i   requisiti   per   la  partecipazione  alle  gare  d'appalto
l'autorizzazione  ministeriale  e  che  la  mancata  esibizione   del
relativo provvedimento determina l'esclusione dalle gare stesse.
  Allo  scopo di garantire la certezza del diritto nonche' di fornire
criteri operativi uniformi a tutti gli enti  appaltanti,  si  precisa
che  l'autorizzazione  rilasciata alle imprese costruttrici non e' da
valutare requisito per la partecipazione alle gare e che, in  vigenza
di  norme regolamentari definitive, sara' invece necessario prevedere
nei capitolati d'appalto, la clausola esplicita contenente  l'obbligo
di fornitura di segnali stradali prodotti da ditte autorizzate.
  Nelle  more  di  una  soluzione  giurisdizionale della controversia
sull'applicazione  dell'art.  194,  comma   2,   le   amministrazioni
appaltanti  potranno  eseguire  sulle forniture di segnaletica, tutti
quei controlli gia' possibili in relazione alle vigenti  disposizioni
regolamentari.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: MERLONI