MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini relativo alla richiesta di modifica del  disciplinare  di
   produzione  della  denominazione  di  origine controllata dei vini
   "Colli Euganei".
(GU n.287 del 7-12-1993)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda, presentata dagli  interessati,  intesa  ad
ottenere   la   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  "Colli  Euganei",
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto
1969  (Gazzetta  Ufficiale  n.   281   del   6   novembre   1969)   e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 25  febbraio  1983  (Gazzetta  Ufficiale  n.  262  del  23
settembre 1983), esaminato, altresi', il relativo parere del Comitato
nazionale  per  la  tutela  delle  denominazioni  di origine dei vini
istituito, in precedenza,  a  norma  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12  luglio  1963,  n. 930, ha espresso
parere favorevole all'accoglimento  della  domanda  di  cui  trattasi
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
ministeriale, il disciplinare di produzione, modificato nel testo  di
cui  appresso,  che  recepisce  parzialmente  il  parere espresso dal
precedente Comitato.
                           --------------
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
   dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli  Euganei"
e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. - Il vino "Colli  Euganei"  bianco  deve  essere  ottenuto
dalle  uve  delle  varieta'  dei  vitigni  presenti nei vigneti nella
proporzione appresso indicata:
    Garganega, dal 30 al 50%;
    Serprina (sinonimo del Prosecco), dal 10 al 30%;
    Tocai friulano e Sauvignon da soli o congiuntamente,  dal  20  al
40%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino anche le uve
delle varieta' di vitigni: Pinella, Pinot Bianco, Riesling Italico  e
Chardonnay  da  soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 20% del totale.
   Il vino "Colli Euganei" rosso deve essere ottenuto dalle uve delle
varieta' di vitigni presenti nei vigneti nella  proporzione  appresso
indicata:
    Merlot, dal 60 all'80%;
    Cabernet  Franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Raboso veronese da
soli o congiuntamente, dal 20 al 40%.
   Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio deve essere ottenuto  dalle
uve della varieta' Moscato giallo.
   E'  ammessa  la presenza uve di altre varieta' di vitigni a frutto
di colore analogo  purche'  "raccomandati"  e/o  "autorizzati"  nella
provincia  di  Padova,  presenti  nei vigneti in ambito aziendale, in
misura non superiore al 5% del totale delle viti.
   I vini "Colli Euganei" con una delle seguenti specificazioni:
    Chardonnay.
    Moscato.
    Pinello (Pinella o Pinello).
    Pinot bianco.
    Serprino (Serprina - sinonimo del Prosecco).
    Tocai italico.
    Cabernet.
    Cabernet Franc.
    Cabernet Sauvignon.
    Merlot,
devono   essere   ottenuti   dalle  uve  delle  varieta'  di  vitigni
corrispondenti presenti nei vigneti per almeno il  90%  per  tutti  i
vini e per almeno il 95% per il Moscato.
   Ferme  restando  le  percentuali  di cui sopra, possono concorrere
alla produzione di detti vini anche  le  uve  di  altre  varieta'  di
vitigni  a  frutto  di  colore  analogo  purche'  "raccomandati"  e/o
"autorizzati" nella provincia di  Padova,  presenti  nei  vigneti  in
ambito aziendale, in misura non superiore al 5% del totale delle viti
per il vino "Colli Euganei" Moscato bianco ed al 10% del totale delle
viti per i restanti vini con indicazione di vitigno.
   Per   la   produzione   del   vino   Cabernet  possono  concorrere
congiuntamente le uve delle varieta'  di  vitigni  Cabernet  Franc  e
Cabernet Sauvignon.
   Art.  3.  -  La  zona  di  produzione  dei vini "Colli Euganei" in
provincia di Padova comprende per intero il territorio amministrativo
dei comuni di: Arqua' Petrarca, Galzignano, Torreglia ed in parte dei
comuni di: Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia  Terme,  Carrara
San  Giorgio,  Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino,
Vo', Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
   Partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e  Cervarese
S.  Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si pro-
cede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge
la localita' Papafava in quel di Frassanelle.  Discendendo  lungo  il
suddetto   confine  si  raggiunge  la  strada  comunale  Frassanelle-
Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est,  si  arriva
al centro di Montemerlo.
   Da  Montemerlo  si  raggiunge,  attraverso  la strada comunale, la
localita' Bresseo e da questa, percorrendo verso est  la  provinciale
dei  Colli  (Padova-Teolo),  si  prosegue  ancora  verso  est fino ad
incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa.
   Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il  rio
Caldo  fino  a  raggiungere  lo scolo Rialto in comune di Montegrotto
Terme.
   Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso  est
per raggiungere la stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso
est  si  raggiunge la statale n. 16, localita' Mezzavia. Riprende poi
verso sud, lungo la predetta statale per circa 3  km  procede  quindi
verso  sud-est  lungo  lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi
della boaria Dal Martello.
   Riprende verso sud lungo il  fosso  Comuna  attraverso  la  strada
Mincana  lungo  la  carreggiata  Pistorello,  continua lungo lo scolo
Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo
scolo  Chiodare  prosegue  lungo  questo  sino  al  ponte  omonimo  e
raggiunge  la  statale  n.  16 in prossimita' del centro di Battaglia
Terme.
   Continua verso sud-ovest per raggiungere il  centro  di  Battaglia
Terme.
   Da  questo  punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il con-
fine di Monselice in localita' Rivella. Si continua lungo la  statale
n.  16,  si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la
nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo  la
quale si arriva fino alla localita' Motta di Este.
   Si  procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il
medesimo si attraversa il centro di Este, si  procede  oltre  fino  a
raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer.
   Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si
segue  il  canaletto  di  Valbona  fino  a  raggiungere  la localita'
castello Albrizzi.
   Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla
chiesa di Valbona  e  quindi  attraverso  la  strada  pedemontana  si
raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro.
   Seguendo  sempre  il  canale  Bisatto, con andamento verso est, si
arriva alla localita' Motosella, da questa, procedendo verso nord-est
si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada  comunale
Lozzo   Atestino-Vo'   di  Sotto  (che  corre  parallela  allo  scolo
canaletto), la si percorre per un tratto di quasi 2 chilometri fino a
raggiungere a ponte Docima la strada provinciale  Crosara  Boccon-Vo'
di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge
il ponte sul canale Bisatto.
   Si  procede  lungo  lo  stesso  per  circa  2  chilometri  fino  a
raggiungere lo scolo consorziale "Condotto" che si ricongiunge a nord
allo scolo Canaletto. Si procede lungo lo stesso fino  a  raggiungere
il confine con la provincia di Vicenza in prossimita' della localita'
San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo
scolo Fossona.
   Da  questo  punto  seguire  il confine con la provincia di Vicenza
lungo il corso dello scolo  Canaletto  fino  a  che  quest'ultimo  si
incontra con lo scolo Bandizza' Abbandonata.
   Si  segue quindi lo scolo Bandizza' fino all'incrocio con lo scolo
Comuna in localita' Ponte Canale e  quest'ultimo  fino  alla  "Botte"
sullo scolo Fossona in prossimita' di Ponte Tezze, e procedendo oltre
si  attraversa  il  centro  di  Bastia fino ad arrivare, dopo oltre 3
chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese  S.  Croce,  punto  di
partenza.  Al  comprensorio  cosi'  delimitato  deve  aggiungersi  la
localita' Montecchia in comune di Selvazzano Dentro,  composta  dagli
appezzamenti   contraddistinti  dai  seguenti  numeri  mappali  della
sezione U, foglio XX: 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 49, 50, 51, 52.
   Tale localita' e' cosi' delimitata: partendo da  Montecchia  segue
la  strada  verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri,
quella che incrocia la strada per Padova all'altezza  del  chilometro
9,300,  segue  tale  strada  verso sud-est e circa 200 metri prima di
giungere al detto incrocio, segue il sentiero in  direzione  nord-est
ed all'altezza di V.la Emo prosegue per quello che in direzione nord-
ovest raggiunge Montecchia da dove e' iniziata la delimitazione.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei  vini  "Colli  Euganei"  devono  essere
quelle  tradizionali  della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da considerarsi iscrivibili agli albi vigneti di cui
alla presente  denominazione  unicamente  i  vigneti  posti  in  zona
collinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici che
organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano ed in
particolare di quelli torbosi e vallivi.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura  devono  essere  a  controspalliera  e  tali  da  permettere
l'ottenimento della qualita' ottimale delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le   produzioni   massime   di  uva  per  ettaro  in  coltivazione
specializzata dei vigneti destinati alla produzione di  vini  di  cui
all'art.  2  ed  i  rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi devono essere le seguenti:
                         Prod. max. uva/Ha     Titolo alcol. vol.
                                ton.            naturale minimo
                                  -                    -
Colli Euganei Bianco              12                  10%
Colli Euganei Fior d'arancio       9                  10%
Colli Euganei Chardonnay          12                  10,5%
Colli Euganei Moscato             12                  10%
Colli Euganei Pinello              9                   9,5%
Colli Euganei Pinot Bianco        10                  10,5%
Colli Euganei Serprino            10                   9,5%
Colli Euganei Tocai Italico       12                  10,5%
Colli Euganei Rosso               14                  10,5%
Colli Euganei Cabernet            11                  11%
Colli Euganei Cabernet Franc      11                  11%
Colli Euganei Cabernet Sauvignon  11                  11%
Colli Euganei Merlot              14                  11%
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve  essere  calcolata,  rispetto  a
quella  specializzata,  in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
   Il  presidente  della  giunta  regionale  puo'  modificare, previo
parere   espresso   dal   Comitato   tecnico   consultivo   per    la
vitivinicoltura  di  cui alla legge regionale n. 55/1985, i limiti di
cui sopra, anche in riferimento a singole zone  geografiche,  con  la
procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.
   I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto  dal  quinto  comma  del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino da tavola.
   Le uve dei  vini  destinati  alla  produzione  dei  tipi  spumante
potranno  avere  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
9,5 gradi, purche' la destinazione delle  uve  alla  spumantizzazione
venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
   Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Colli Euganei" rosso,
Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot destinate  alle
produzioni  della  tipologia  "riserva"  devono  assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,5%.
   Tuttavia   in   annate  con  andamenti  climatici  particolarmente
sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento del presidente della giunta
regionale, adottato secondo le procedure di  cui  all'art.  10  della
legge  n.  164/92  e  al precedente comma 10, la riduzione del titolo
alcolometrico volumico  naturale  minimo  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini di cui alla presente denominazione.
   Art.   5.  -  Le  operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  la
conservazione  per  l'appassimento  delle  uve,  l'invecchiamento   e
l'affinamento  in  bottiglia  laddove obbligatorio, devono aver luogo
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se  soltanto  in  parte
compresi  nella  zona  delimitata e nei comuni confinanti con la zona
medesima, anche se appartenenti ad altre province.
   Tali comuni sono: Arqua' Petrarca,  Galzignano  Terme,  Torreglia,
Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio,
Monselice,  Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo', Rovolon,
Cervarese  Santa  Croce,  Teolo,  Selvazzano  Dentro,   Pernumia   in
provincia di Padova ed Agugliaro, Albettone, in provincia di Vicenza.
   E' consentito, inoltre, che tali operazioni siano effettuate anche
in comune di Conselve, sempre in provincia di Padova.
   La resa massima di uva in vino non deve essere superiore a:
                                              Resa max. uva/vino
                                                      -
Colli Euganei Bianco                                  70%
Colli Euganei Fior d'arancio                          65%
Colli Euganei Fior d'arancio passito                  50%
Colli Euganei Chardonnay                              70%
Colli Euganei Moscato                                 65%
Colli Euganei Pinello                                 70%
Colli Euganei Pinot Bianco                            70%
Colli Euganei Serprino                                70%
Colli Euganei Tocai Italico                           70%
Colli Euganei Rosso                                   70%
Colli Euganei Cabernet                                70%
Colli Euganei Cabernet Franc                          70%
Colli Euganei Cabernet Sauvignon                      70%
Colli Euganei Merlot                                  70%
   La  parte eccedente tali rese non avra' diritto alla denominazione
di origine controllata.
   Per l'arricchimento  e'  consentito  oltre  al  mosto  concentrato
rettificato,  il  mosto  concentrato  ottenuto  da uve prodotte nella
stessa zona di produzione.
   Le denominazioni di origine controllata  "Colli  Euganei"  bianco,
Fior  d'arancio,  Chardonnay,  Moscato  e Pinot Bianco possono essere
utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con  mosti
e  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare,  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti  sulla
preparazione degli spumanti.
   Le denominazioni di origine controllata "Colli Euganei" Serprina e
Pinella  possono  essere  utilizzate  per  designare i vini frizzanti
naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni  ed
ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare, in ottemperanza
alle specifiche norme comunitarie.
   Le  operazioni  di elaborazione dei mosti e vini per la produzione
degli spumanti e frizzanti devono essere effettuate nel territorio di
cui al precedente art. 3, fatti salvi i diritti gia' acquisiti.
   Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio puo' essere elaborato nella
tipologia "passito" purche' le uve fresche siano state sottoposte  ad
appassimento  naturale  fino  a  portarle  ad un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo non inferiore a 12 gradi.
   Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio  passito  non  puo'  essere
immesso  al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento
di almeno un anno a decorrere dal 1 novembre dell'anno di  produzione
delle uve.
   Durante  tale  affinamento,  che precede la messa in bottiglia, il
vino passito puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei
mesi freddi.
   Il  vino  "Colli  Euganei"  rosso  puo'  essere  elaborato   nella
tipologia "novello", secondo le normative vigenti.
   Art.  6.  -  I  vini  "Colli  Euganei" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Bianco:
    colore: paglierino;
    odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
    sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, fine, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Fior d'arancio:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: marcatamente aromatico, caratteristico;
    sapore: da amabile a dolce, intenso, piu' o  meno  vivace;  nella
versione  spumante  il residuo zuccherino non deve essere inferiore a
50 g/l e la gradazione alcoolica svolta minima di 5,5% vol.;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Fior d'arancio passito:
    colore: giallo dorato, brillante;
    odore: complesso, intenso, caratteristico;
    sapore: dolce, aromatico e persistente;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,50;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,00;
    residuo zuccherino minimo: 50 g/l;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Tocai italico:
    colore: paglierino;
    odore: delicato gradevole, caratteristico;
    sapore: secco o abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico, delicato;
    sapore: secco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Moscato:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: intenso e caratteristico di Moscato;
    sapore:  da amabile a dolce, intenso e caratteristico di Moscato,
tranquillo oppure piu' o meno  vivace;  nella  versione  spumante  il
residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l e con un titolo
alcolometrico svolto minimo di 5,50% vol.;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinello:
    colore: paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot bianco:
    colore:   bianco   paglierino   chiaro   con  eventuali  riflessi
verdognoli;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Serprino:
    colore: paglierino;
    aroma: fruttato, delicato, fine;
    sapore: secco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno carico;
    odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;
    sapore: secco, talvolta abboccato,  sapido,  morbido,  di  corpo,
fine, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
     nella versione "riserva": 12,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
     nella versione "riserva": 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet:
    colore: rosso intenso;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: secco, gradevole, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
     nella versione "riserva": 12,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
     nella versione "riserva": 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet Franc:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: intensamente erbaceo;
    sapore: caratteristico, intensamente erbaceo e persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
     nella versione "riserva": 12,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille.
     nella versione "riserva": 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: armonico, intenso e pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
     nella versione "riserva": 12,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
     nella versione "riserva": 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Merlot:
    colore:  rosso  rubino piu' o meno carico, leggermente granato se
invecchiato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
     nella versione "riserva": 12,50;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
     nella versione "riserva": 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Novello:
    colore: rosso rubino;
    odore: fragrante, fine, caratteristico;
    sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico, vellutato;
    zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   I vini spumanti di cui all'art. 1, ad esclusione del Moscato e del
Fior d'arancio, all'atto della immissione al consumo, devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale  minimo  di  gradi  11,00  e  il
residuo zuccherino non deve superare i 45 g/l.
   I  medesimi  vini,  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
presentare, oltre ad una spuma caratteristica della tipologia,  anche
tutti  glialtri requisiti previsti per i medesimi vini tranquilli, di
cui al presente articolo.
   E' facolta' del Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
agricole,  alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto,
per i vini di cui sopra, i limiti  minimi  per  l'acidita'  totale  e
l'estratto secco netto.
   Art.  7.  -  Per  i  vini  "Colli  Euganei",  ad  esclusione della
tipologia "Novello", che abbiano un residuo zuccherino superiore a  4
g/l/  e' obbligatorio riportare in etichetta la gradazione zuccherina
e/o le locuzioni "abboccato" e  "amabile"  previste  dalle  normative
vigenti.
   La  qualificazione aggiuntiva "riserva" puo' essere utilizzata per
i vini aventi le caratteristiche previste all'art.  4,  comma  11  ed
immessi  al  consumo  dopo  un  periodo  minimo  d'invecchiamento non
inferiore a mesi 24, di cui almeno sei in botte di legno,  a  partire
dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
   Alla   denominazione   di   origine  "Colli  Euganei"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi  "extra",  "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
   Sulle bottiglie  e  altri  recipienti  contenenti  i  vini  "Colli
Euganei",  di  cui  al  presente  disciplinare, ad eccezione dei vini
Moscati  e  Fior  d'arancio  spumanti,  deve  figurare  l'indicazione
dell'annata di produzione.
   Art.  8.  -  I  vini di cui alla presente denominazione di origine
controllata ai fini dell'immissione al consumo devono utilizzare fino
a litri 2 unicamente bottiglie di vetro.
   I contenitori di capacita'  non  superiore  a  0,5  litri  possono
essere  chiusi  con  tappatura a vite, mentre per le bottiglie fino a
litri 2 e' fatto divieto di utilizzare chiusure del  tipo  a  corona,
vite o simili.
   Art.  9.  -  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata  "Colli Euganei", vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.