Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Euganei".(GU n.287 del 7-12-1993)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Euganei", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 6 novembre 1969) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 23 settembre 1983), esaminato, altresi', il relativo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito, in precedenza, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di cui trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione, modificato nel testo di cui appresso, che recepisce parzialmente il parere espresso dal precedente Comitato. -------------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Euganei" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino "Colli Euganei" bianco deve essere ottenuto dalle uve delle varieta' dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata: Garganega, dal 30 al 50%; Serprina (sinonimo del Prosecco), dal 10 al 30%; Tocai friulano e Sauvignon da soli o congiuntamente, dal 20 al 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varieta' di vitigni: Pinella, Pinot Bianco, Riesling Italico e Chardonnay da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% del totale. Il vino "Colli Euganei" rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata: Merlot, dal 60 all'80%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Raboso veronese da soli o congiuntamente, dal 20 al 40%. Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio deve essere ottenuto dalle uve della varieta' Moscato giallo. E' ammessa la presenza uve di altre varieta' di vitigni a frutto di colore analogo purche' "raccomandati" e/o "autorizzati" nella provincia di Padova, presenti nei vigneti in ambito aziendale, in misura non superiore al 5% del totale delle viti. I vini "Colli Euganei" con una delle seguenti specificazioni: Chardonnay. Moscato. Pinello (Pinella o Pinello). Pinot bianco. Serprino (Serprina - sinonimo del Prosecco). Tocai italico. Cabernet. Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon. Merlot, devono essere ottenuti dalle uve delle varieta' di vitigni corrispondenti presenti nei vigneti per almeno il 90% per tutti i vini e per almeno il 95% per il Moscato. Ferme restando le percentuali di cui sopra, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altre varieta' di vitigni a frutto di colore analogo purche' "raccomandati" e/o "autorizzati" nella provincia di Padova, presenti nei vigneti in ambito aziendale, in misura non superiore al 5% del totale delle viti per il vino "Colli Euganei" Moscato bianco ed al 10% del totale delle viti per i restanti vini con indicazione di vitigno. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente le uve delle varieta' di vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Art. 3. - La zona di produzione dei vini "Colli Euganei" in provincia di Padova comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Arqua' Petrarca, Galzignano, Torreglia ed in parte dei comuni di: Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo', Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro. Tale zona e' cosi' delimitata: Partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si pro- cede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la localita' Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle- Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la localita' Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16, localita' Mezzavia. Riprende poi verso sud, lungo la predetta statale per circa 3 km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della boaria Dal Martello. Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimita' del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il con- fine di Monselice in localita' Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla localita' Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona fino a raggiungere la localita' castello Albrizzi. Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla localita' Motosella, da questa, procedendo verso nord-est si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vo' di Sotto (che corre parallela allo scolo canaletto), la si percorre per un tratto di quasi 2 chilometri fino a raggiungere a ponte Docima la strada provinciale Crosara Boccon-Vo' di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale "Condotto" che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto. Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimita' della localita' San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona. Da questo punto seguire il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest'ultimo si incontra con lo scolo Bandizza' Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizza' fino all'incrocio con lo scolo Comuna in localita' Ponte Canale e quest'ultimo fino alla "Botte" sullo scolo Fossona in prossimita' di Ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre 3 chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza. Al comprensorio cosi' delimitato deve aggiungersi la localita' Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, composta dagli appezzamenti contraddistinti dai seguenti numeri mappali della sezione U, foglio XX: 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 49, 50, 51, 52. Tale localita' e' cosi' delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada per Padova all'altezza del chilometro 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 200 metri prima di giungere al detto incrocio, segue il sentiero in direzione nord-est ed all'altezza di V.la Emo prosegue per quello che in direzione nord- ovest raggiunge Montecchia da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli Euganei" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi iscrivibili agli albi vigneti di cui alla presente denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici che organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano ed in particolare di quelli torbosi e vallivi. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l'ottenimento della qualita' ottimale delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltivazione specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere le seguenti: Prod. max. uva/Ha Titolo alcol. vol. ton. naturale minimo - - Colli Euganei Bianco 12 10% Colli Euganei Fior d'arancio 9 10% Colli Euganei Chardonnay 12 10,5% Colli Euganei Moscato 12 10% Colli Euganei Pinello 9 9,5% Colli Euganei Pinot Bianco 10 10,5% Colli Euganei Serprino 10 9,5% Colli Euganei Tocai Italico 12 10,5% Colli Euganei Rosso 14 10,5% Colli Euganei Cabernet 11 11% Colli Euganei Cabernet Franc 11 11% Colli Euganei Cabernet Sauvignon 11 11% Colli Euganei Merlot 14 11% Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Il presidente della giunta regionale puo' modificare, previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, i limiti di cui sopra, anche in riferimento a singole zone geografiche, con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumante potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5 gradi, purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Euganei" rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot destinate alle produzioni della tipologia "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,5%. Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento del presidente della giunta regionale, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/92 e al precedente comma 10, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione ivi compreso la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima, anche se appartenenti ad altre province. Tali comuni sono: Arqua' Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo', Rovolon, Cervarese Santa Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, Pernumia in provincia di Padova ed Agugliaro, Albettone, in provincia di Vicenza. E' consentito, inoltre, che tali operazioni siano effettuate anche in comune di Conselve, sempre in provincia di Padova. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore a: Resa max. uva/vino - Colli Euganei Bianco 70% Colli Euganei Fior d'arancio 65% Colli Euganei Fior d'arancio passito 50% Colli Euganei Chardonnay 70% Colli Euganei Moscato 65% Colli Euganei Pinello 70% Colli Euganei Pinot Bianco 70% Colli Euganei Serprino 70% Colli Euganei Tocai Italico 70% Colli Euganei Rosso 70% Colli Euganei Cabernet 70% Colli Euganei Cabernet Franc 70% Colli Euganei Cabernet Sauvignon 70% Colli Euganei Merlot 70% La parte eccedente tali rese non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Per l'arricchimento e' consentito oltre al mosto concentrato rettificato, il mosto concentrato ottenuto da uve prodotte nella stessa zona di produzione. Le denominazioni di origine controllata "Colli Euganei" bianco, Fior d'arancio, Chardonnay, Moscato e Pinot Bianco possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti. Le denominazioni di origine controllata "Colli Euganei" Serprina e Pinella possono essere utilizzate per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme comunitarie. Le operazioni di elaborazione dei mosti e vini per la produzione degli spumanti e frizzanti devono essere effettuate nel territorio di cui al precedente art. 3, fatti salvi i diritti gia' acquisiti. Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio puo' essere elaborato nella tipologia "passito" purche' le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12 gradi. Il vino "Colli Euganei" Fior d'arancio passito non puo' essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno un anno a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia, il vino passito puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. Il vino "Colli Euganei" rosso puo' essere elaborato nella tipologia "novello", secondo le normative vigenti. Art. 6. - I vini "Colli Euganei" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: paglierino; odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico; sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, fine, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Fior d'arancio: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: marcatamente aromatico, caratteristico; sapore: da amabile a dolce, intenso, piu' o meno vivace; nella versione spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l e la gradazione alcoolica svolta minima di 5,5% vol.; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Fior d'arancio passito: colore: giallo dorato, brillante; odore: complesso, intenso, caratteristico; sapore: dolce, aromatico e persistente; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,50; titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,00; residuo zuccherino minimo: 50 g/l; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Tocai italico: colore: paglierino; odore: delicato gradevole, caratteristico; sapore: secco o abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Chardonnay: colore: paglierino; odore: gradevole, caratteristico, delicato; sapore: secco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Moscato: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: intenso e caratteristico di Moscato; sapore: da amabile a dolce, intenso e caratteristico di Moscato, tranquillo oppure piu' o meno vivace; nella versione spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l e con un titolo alcolometrico svolto minimo di 5,50% vol.; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinello: colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco: colore: bianco paglierino chiaro con eventuali riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Serprino: colore: paglierino; aroma: fruttato, delicato, fine; sapore: secco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Rosso: colore: rosso rubino piu' o meno carico; odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico; sapore: secco, talvolta abboccato, sapido, morbido, di corpo, fine, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; nella versione "riserva": 12,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; nella versione "riserva": 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet: colore: rosso intenso; odore: gradevole caratteristico; sapore: secco, gradevole, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; nella versione "riserva": 12,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; nella versione "riserva": 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet Franc: colore: rosso rubino intenso; odore: intensamente erbaceo; sapore: caratteristico, intensamente erbaceo e persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; nella versione "riserva": 12,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille. nella versione "riserva": 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: gradevole caratteristico; sapore: armonico, intenso e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; nella versione "riserva": 12,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; nella versione "riserva": 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Merlot: colore: rosso rubino piu' o meno carico, leggermente granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; nella versione "riserva": 12,50; acidita' totale minima: 5,50 per mille; nella versione "riserva": 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Novello: colore: rosso rubino; odore: fragrante, fine, caratteristico; sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico, vellutato; zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. I vini spumanti di cui all'art. 1, ad esclusione del Moscato e del Fior d'arancio, all'atto della immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 11,00 e il residuo zuccherino non deve superare i 45 g/l. I medesimi vini, all'atto dell'immissione al consumo devono presentare, oltre ad una spuma caratteristica della tipologia, anche tutti glialtri requisiti previsti per i medesimi vini tranquilli, di cui al presente articolo. E' facolta' del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Per i vini "Colli Euganei", ad esclusione della tipologia "Novello", che abbiano un residuo zuccherino superiore a 4 g/l/ e' obbligatorio riportare in etichetta la gradazione zuccherina e/o le locuzioni "abboccato" e "amabile" previste dalle normative vigenti. La qualificazione aggiuntiva "riserva" puo' essere utilizzata per i vini aventi le caratteristiche previste all'art. 4, comma 11 ed immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a mesi 24, di cui almeno sei in botte di legno, a partire dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. Alla denominazione di origine "Colli Euganei" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "Colli Euganei", di cui al presente disciplinare, ad eccezione dei vini Moscati e Fior d'arancio spumanti, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione. Art. 8. - I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata ai fini dell'immissione al consumo devono utilizzare fino a litri 2 unicamente bottiglie di vetro. I contenitori di capacita' non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le bottiglie fino a litri 2 e' fatto divieto di utilizzare chiusure del tipo a corona, vite o simili. Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli Euganei", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.