UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.288 del 9-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto rettorale n. 1916 del 4 maggio 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati nelle premese, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  49,  relativo  all'elenco  delle  lauree  conferite   dalla
facolta'  di lettere e filosofia (sede di Vercelli), viene modificato
nel modo seguente:
  "Art. 49. - La facolta'  di  lettere  e  filosofia  conferisce  tre
lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 8 ottobre 1993
                                                   Il rettore: DIANZI