Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 9-12-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale n. 1916 del 4 maggio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premese, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 49, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facolta' di lettere e filosofia (sede di Vercelli), viene modificato nel modo seguente: "Art. 49. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce tre lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 8 ottobre 1993 Il rettore: DIANZI