N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1993

                                N. 712
 Ordinanza  emessa  il  29  giugno  1993  dal  pretore  di Trieste nel
 procedimento penale a carico di Padovan Lucio (recte: Luciano)
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva
    di  impianti  tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti in
    zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale,
    senza distinguere se trattasi di zona sottoposta o meno a  vincolo
    paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparita' di
    trattamento  -  Travalicamento  della  potesta'  legislativa della
    regione con interferenza sulla esclusiva potesta' dello  Stato  in
    materia penale.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt.
    78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)).
 (Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).
(GU n.50 del 9-12-1993 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  letta  in  udienza,  nel
 processo iscritto al n. 434/93 r.g. e n. 925-C/92  r.g.  r.n.  contro
 Padovan  Lucio,  nato  a  Trieste  il  24  agosto 1926, imputato, tra
 l'altro, del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), legge 28  febbraio
 1985,  n.  47,  per  aver effettuato, o comunque fatto installare, in
 qualita' di proprietario committente, un serbatoio per  GPL,  su  una
 piattaforma  in  cemento e recinzione in rete metallica, sull'area di
 pertinenza dell'edificio di Trebiciano  n.  37,  zona  sottoposta  al
 vincolo  paesaggistico  di  cui  alla  legge 29 giugno 1939, n. 1497,
 senza concessione edilizia. Fatti commessi  in  Trebiciano  (Trieste)
 nel dicembre 1991.
    Rilevato   che   questo  ufficio  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 68, terzo coma,  lett.  f)  e
 78,  primo  comma,  legge  regionale 19 novembre 1991, n. 52, Friuli-
 Venzia Giulia, il cui combinato disposto prevede la necessita'  della
 sola   autorizzazione   edilizia   per  l'installazione  di  impianti
 tecnologici a servizio di edifici;
   Considerato che la legge nazionale, all'art.7, secondo comma, della
 legge 23 gennaio 1982, n. 9,  dichiara  "soggette  ad  autorizzazione
 gratuita,   purche'   conformi   alle  prescrizioni  degli  strumenti
 urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi
 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497"  le  opere
 costituenti  pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso de quo)
 al servizio di edifici gia' esistenti;  mentre,  laddove  tali  opere
 vengano  eseguite  in  zone  sottoposte a vincolo storico, artistico,
 archeologico, paesistico, ambientale,  (come  e'  quella  in  cui  e'
 avvenuto  l'intervento edilizio de quo), esse configurano, secondo il
 disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio
 1985, n.  47,  un  intervento  edilizio  sottoposto  al  rilascio  di
 preventiva concessione edilizia;
    Osservato  come,  secondo  i citati disposti normativi statali, la
 costruzione un impianto tecnologico a servizio di  un  edificio  gia'
 esistente  e'  sottoposta  ora al rilascio di semplice autorizzazione
 gratuita, ove l'immobile non si trovi in zona sottoposta  ai  vincoli
 previsti  dalle  leggi  1  giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
 1497, ora  al  rilascio  di  concessione  edilizia,  in  presenza  di
 vincolo,  e che quindi il legislatore nazionale ha inteso distinguere
 le due ipotesi in modo netto ed esplicito;
    Considerato che tale distinzione, la  cui  giustificazione  riposa
 sulla  necessita'  di  un  piu' penetrante controllo e una tutela del
 territorio e del bene ambiente, risulta anche  penalmente  rilevante,
 poiche'  l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, eseguito
 in mancanza della prescritta autorizzazione, e' sanzionato penalmente
 dal citato art. 20, primo comma, lett. c), della  legge  28  febbraio
 1985,  n. 47, mentre nessun reato e' commesso da chi esegua lo stesso
 intervento  in  zona  non vincolata, in mancanza di autorizzazione ex
 art. 7, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9;
    Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991,  n.  52  Friuli-
 Venezia  Giulia  prevede,  agli  artt. 68, terzo comma, lett. f), 78,
 primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso
 normativo  statale   dianzi   illustrato,   il   mero   rilascio   di
 autorizzazione  per gli interventi di realizzazione di nuovi impianti
 tecnologici,  senza  operare  alcuna   distinzione   tra   interventi
 effettuati  in  zona  sottoposta  ai  citati  vincoli,  e in zone non
 vincolate;
    Ritenuto che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio  e
 quello  concessorio non e' meramente terminologica, ma sostanziale, e
 che, a fronte della diversita' dell'iter procedimentale, degli organi
 coinvolti in esso, degli oneri imposti con il rilascio,  dei  diversi
 presupposti   ed   effetti   del   rilascio   in  sanatoria  dei  due
 provvedimenti, esistono anche piu' consistenti differenze in tema  di
 rilevanza  penale  dell'attivita'  edilizia  spiegata  in difetto dei
 rispettivi provvedimenti, poiche' in caso di mancanza di  concessione
 edilizia   per   interventi   in   zona   vincolata  e'  prevista  la
 contravvenzione di cui all'art. 20,  primo  comma,  lett.  c),  della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato  che,  con  la  normativa  emanata, la regione Friuli-
 Venezia Giulia, pur disponendo di potesta' legislativa  esclusiva  in
 materia  urbanistica  ex art. 4, n. 12, della legge costituzionale n.
 1/1963, e salva ogni valutazione circa la effettiva  armonia  tra  la
 norma regionale in esame e quelle statali in subiecta materia (tra le
 altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 gennaio 1982, n.
 9),  la  regione  viene  ad interferire con la materia penale in modo
 diretto e rilevante, invadendo uno spazio ed una competenza riservata
 esclusivamente allo Stato, come piu' volte ha avuto modo di  rilevare
 codesta Corte costituzionale.
    Rilevato,  infatti,  che  alla stregua di tale normativa regionale
 l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate  nella
 regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in   mancanza  di  provvedimento
 ampliativo andrebbe esente da sanzione penale, a differenza di quanto
 previsto dalla  legge  statale  per  l'intero  territorio  nazionale,
 poiche'  tale attivita' e' sottoposta, nella predetta regione, a mera
 autorizzazione, la cui mancanza non e' sanzionata penalmente ex  art.
 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato  che  tali previsioni normative depenalizzano di fatto
 una ipotesi contravvenzionale, cosi' violando:
       a)  l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  risulterebbe  una
 evidente  disparita'  di  trattamento  tra  chi  ponga  in  essere la
 condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi
 nel resto del territorio nazionale;
       b) l'art. 25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sotto  il
 profilo  della  illegittima interferenza della regione nella potesta'
 punitiva esclusiva dello Stato,  poiche'  in  difetto  di  intervento
 legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla
 sanzione  di  cui  all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28
 febbraio 1985, n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di  cui
 all'art.  104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre
 1991, 52, e successive modifiche;
       c)  l'art.  116  della  Costituzione  e  l'art. 4 dello statuto
 regionale del Friuli-Venezia Giulia,  legge  31  marzo  1963,  n.  1,
 (norme  di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la regione
 Friuli-Venezia Giulia di potesta' legislativa  esclusiva  in  materia
 urbanistica,  tuttavia  la legislazione impugnata non si armonizza ma
 invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale,
 quali possono essere  considerate  le  numerose  e  successive  leggi
 statali  emanate  in  materia (leggi nn. 1150/1942, 10/1977, 47/1985,
 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti;
   Considerata la questione, oltre che non  manifestamente  infondata,
 per  i  motivi  anzidetti,  anche rilevante nel presente giudizio, in
 quanto  un  suo  eventuale  accoglimento,  consentendo   la   diretta
 applicabilita'  della  legge  nazionale,  potrebbe  condurre  ad  una
 condanna dell'imputato, per violazione  dell'art.  20,  primo  comma,
 lett.  c),  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, mentre, in caso di
 rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto
 dalla legge come reato;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo
 comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia  Giulia  19
 novembre  1991,  n. 52, nella parte in cui il loro combinato disposto
 subordina la realizzazione di  nuovi  impianti  tecnologici  in  zone
 vincolate,  ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al rilascio
 di autorizzazione e non di concessione edilizia,  per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e 116 della Costituzione, e con
 l'art. 4 della legge costituzionale 31  marzo  1963,  n.  1,  statuto
 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cosi' come enunciato in
 narrativa;
    Sospende  il  presente  giudizio, per la parte relativa al capo di
 imputazione  di  cui  alla  lettera  a),  e  dispone   la   immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale, mandando alla
 cancelleria per  la  notifica  della  presente  ordinanza,  letta  in
 pubblico  dibattimento,  al  presidente  della  giunta  regionale del
 Friuli-Venezia Giulia, e la comunicazione al presidente del consiglio
 regionale.
      Trieste, addi' 29 giugno 1993
                         Il pretore: PICCIOTTO

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