Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1994, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.(GU n.291 del 13-12-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302 recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vito il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' stata fissata per l'anno 1993 nella misura dell'1%. Attesa la necessita' di determinare la predetta maggiorazione per l'anno 1994. Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli Istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio e' fissata per l'anno 1994, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI