Disposizioni del titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, rientranti nell'ambito delle competenze della Consob, in materia di attivita' di intermediazione mobiliare, applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. (Comunicazione n. 93010285 del 6 dicembre 1993).(GU n.293 del 15-12-1993)
L'art. 48 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, reca, come e' noto, disposizioni applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie comunitari che esercitano attivita' di intermediazione mobiliare ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica. In particolare, il primo comma di detto articolo stabilisce che gli enti creditizi comunitari e le societa' finanziarie indicate nell'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 481/1992 che esercitano in Italia attivita' di intermediazione mobiliare ammesse al mutuo riconoscimento sono soggetti alle disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' a quelle concernenti la vigilanza della Consob previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il secondo comma dello stesso art. 48 prevede, inoltre, che la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla citata legge n. 1/1991, stabiliscano, nel rispetto della disciplina comunitaria, le altre norme (rispetto a quelle gia' immediatamente applicabili ai sensi del comma 1 dello stesso articolo) del titolo I della legge n. 1/1991 applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie di cui sopra. Con delibera n. 7550 del 30 novembre 1993 (allegata alla presente), questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia, ha dato attuazione, per quanto di competenza, al disposto dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 481/1992, indicando le disposizioni contenute nel titolo I della legge n. 1/1991 applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie di cui trattasi. Al fine di fornire agli intermediari interessati il quadro completo delle disposizioni primarie e secondarie di cui al titolo I della legge n. 1 del 1991, rientranti nel campo delle competenze della Consob, loro applicabili, e di evitare per quanto possibile incertezze interpretative, si indicano di seguito tutte le disposizioni di legge, regolamentari e di attuazione previste dalla stessa legge n. 1 del 1991 alla cui osservanza sono tenuti gli enti creditizi e le societa' finanziarie comunitari, in virtu' dei commi 1 e 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 481/1992. 1. Disposizioni applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie comunitari che esercitano in Italia attivita' di intermediazione mobiliare mediante stabilimento di succursali. 1.1. Disposizioni di legge: a) art. 4, comma 3; b) art. 6; c) art. 8, commi 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) ed l), 2, 3 e 4; d) art. 9, commi 2, 3, 6, lettera b), e 8; e) art. 11, commi 7, 8, 11, 12 e 13; f) combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 2, e dell'art. 16, comma 2, relativamente al potere della Consob di proporre alla Banca d'Italia i provvedimenti di cui all'art. 13, commi 1 e 2; g) combinato disposto dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 16, comma 2, relativamente al potere della Consob di proporre al Ministro del tesoro l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5; h) art. 13, commi 3, 4, 5, 6, lettera a), 7, 8 e 10; i) art. 16, comma 1, prima parte. Note: L'art. 11, comma 8, si applica limitatamente alle negoziazioni di valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati effettuate da succursali di enti creditizi e societa' finanziarie comunitari. L'art. 16, comma 1, prima parte, si applica limitatamente all'esclusione dalle attivita' esercitabili dell'attivita' di negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto. 1.2. Disposizioni regolamentari e di attuazione: a) regolamento Consob n. 5386/1991: capo III; capo V; b) regolamento Consob n. 5387/1991: titolo I: i) capo II; ii) capo III, fatta eccezione per l'art. 10; iii) capo IV, fatta eccezione per l'art. 16, commi 2 e 6, e per l'art. 18, comma 3; iv) capo V; titolo II: i) capo I; ii) capo II; iii) capo III; iv) capo IV; v) capo V; titolo VI; c) delibera n. 5389/1991 e relative disposizioni di attuazione di cui alla Comunicazione n. BOR/RM/9300267 del 19 aprile 1993, limitatamente alle sezioni V4, V6, 01, 02, 03 e 05, ed alla Comunicazione n. BOR/RM/93001819 del 5 marzo 1993; d) delibera n. 6432/1992. Note: Per gli enti creditizi e le societa' finanziarie comunitari il punto 1 (Presentazione della societa') dello schema del documento informativo di cui all'allegato D del regolamento Consob n. 5386/1991 deve essere cosi' redatto: "1. Presentazione della societa': A) Denominazione della societa'. B) Sede della societa' e delle eventuali succursali stabilite in Italia. C) Ammontare del capitale sottoscritto e versato. D) Estremi della/e autorizzazioni rilasciate nello Stato membro di origine (data ed eventuale numero dei provvedimenti ed indicazione dell'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione). E) Indicazione della/e attivita' svolte in Italia mediante stabilimento di succursali e/o delle attivita' svolte in Italia mediante libera prestazione di servizi. F) Indicazione delle attivita' di cui alla precedente lettera E) coperte da organismi di garanzia dei crediti vantati dalla clientela nei confronti dell'intermediario, con specificazione dei limiti di intervento dell'organismo di garanzia stesso, ovvero indicazione dell'assenza di tali forme di garanzia. G) Indicazione dei componenti gli organi amministrativi e delle cariche ricoperte, nonche' del responsabile della succursale". Le disposizioni di cui al capo IV del regolamento Consob n. 5387/1991 si applicano con esclusivo riferimento all'attivita' delle succursali stabilite in Italia. La relazione del responsabile del controllo interno concernente i controlli effettuati sul funzionamento e sul rispetto delle procedure organizzative interne di cui all'art. 16, comma 5, del regolamento Consob n. 5387/1991 deve essere sottoposta almeno una volta l'anno e comunque entro due mesi dalla conclusione dell'anno solare al responsabile della succursale stabilita in Italia. Le disposizioni di cui alla delibera n. 5389/1991 ed alle relative norme di attuazione contenute nelle comunicazioni numero BOR/RM/9300267 del 19 aprile 1993 e n. BOR/RM/93001819 del 5 marzo 1993 si applicano limitatamente ai rapporti intrattenuti con clientela residente nel territorio della Repubblica. 2. Disposizioni applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie comunitari che esercitano in Italia attivita' di intermediazione mobiliare mediante libera prestazione di servizi: 2.1. Disposizioni di legge. Si applicano le medesime disposizioni di legge elencate al punto 1.1. fatta eccezione per: a) l'art. 6, comma 1, lettera h); b) l'art. 9, comma 2, lettera b); c) l'art. 11, comma 8; d) l'art. 13, commi 5, seconda parte, 6, lettera a), e 7. 2.2. Disposizioni regolamentari e di attuazione. Si applicano le medesime disposizioni elencate al punto 1.2. fatta eccezione per: a) il capo IV del titolo I del regolamento Consob n. 5387/1991; b) il capo V del titolo I del regolamento Consob n. 5387/1991; c) l'art. 24, comma 3, del regolamento Consob n. 5387/1991; d) l'art. 32, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 5387/1991; e) l'art. 35, commi 4, 5 e 6, del regolamento Consob n. 5387/1991; f) l'art. 36, comma 5, del regolamento Consob n. 5387/1991; g) l'art. 40, commi 1 e 4, del regolamento Consob n. 5387/1991. * * * Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 481/1992, a richiesta degli enti creditizi delle societa' finanziarie di cui sopra, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' concedere deroghe all'osservanza degli obblighi di legge o di regolamento sopra individuati ovvero particolari modalita' di adempimento degli obblighi stessi. Tali deroghe e modalita' particolari di adempimento possono essere accordate all'intermediario: a) ove esso sia soggetto nel proprio ordinamento di origine ad obblighi aventi in Italia effetto precettivo equivalente a quello delle corrispondenti norme italiane da derogare o da applicare con modalita' particolari; b) ovvero, in relazione alla sua particolare struttura soggettiva od operativa.