COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMUNICATO

Disposizioni del titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
   rientranti  nell'ambito  delle competenze della Consob, in materia
   di attivita' di intermediazione mobiliare, applicabili  agli  enti
   creditizi  ed  alle  societa'  finanziarie  di cui all'art. 15 del
   decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  481.  (Comunicazione  n.
   93010285 del 6 dicembre 1993).
(GU n.293 del 15-12-1993)

   L'art.  48 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, reca,
come e' noto, disposizioni applicabili agli enti  creditizi  ed  alle
societa'   finanziarie   comunitari   che   esercitano  attivita'  di
intermediazione   mobiliare   ammesse   al   beneficio   del    mutuo
riconoscimento nel territorio della Repubblica.
   In  particolare,  il  primo comma di detto articolo stabilisce che
gli enti creditizi comunitari  e  le  societa'  finanziarie  indicate
nell'art.  15  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  481/1992  che
esercitano in Italia attivita' di intermediazione  mobiliare  ammesse
al  mutuo  riconoscimento sono soggetti alle disposizioni concernenti
gli obblighi di informazione e correttezza  e  la  regolarita'  delle
negoziazioni  di  valori  mobiliari  nonche'  a quelle concernenti la
vigilanza della Consob previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
   Il secondo comma dello stesso art. 48  prevede,  inoltre,  che  la
Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e
con   le   procedure   prescritte   dalla  citata  legge  n.  1/1991,
stabiliscano, nel rispetto della  disciplina  comunitaria,  le  altre
norme (rispetto a quelle gia' immediatamente applicabili ai sensi del
comma  1  dello  stesso  articolo) del titolo I della legge n. 1/1991
applicabili agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie  di  cui
sopra.
   Con   delibera  n.  7550  del  30  novembre  1993  (allegata  alla
presente), questa Commissione, d'intesa con  la  Banca  d'Italia,  ha
dato  attuazione, per quanto di competenza, al disposto dell'art. 48,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.   481/1992,   indicando   le
disposizioni contenute nel titolo I della legge n. 1/1991 applicabili
agli enti creditizi ed alle societa' finanziarie di cui trattasi.
   Al  fine  di  fornire  agli  intermediari  interessati  il  quadro
completo delle disposizioni primarie e secondarie di cui al titolo  I
della  legge  n.  1  del  1991, rientranti nel campo delle competenze
della Consob, loro applicabili, e di  evitare  per  quanto  possibile
incertezze   interpretative,   si   indicano   di  seguito  tutte  le
disposizioni di legge, regolamentari e di attuazione  previste  dalla
stessa  legge  n. 1 del 1991 alla cui osservanza sono tenuti gli enti
creditizi e le societa' finanziarie comunitari, in virtu' dei commi 1
e 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 481/1992.
1. Disposizioni applicabili agli  enti  creditizi  ed  alle  societa'
finanziarie   comunitari   che  esercitano  in  Italia  attivita'  di
intermediazione mobiliare mediante stabilimento di succursali.
   1.1. Disposizioni di legge:
    a) art. 4, comma 3;
    b) art. 6;
    c) art. 8, commi 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) ed l),
2, 3 e 4;
    d) art. 9, commi 2, 3, 6, lettera b), e 8;
    e) art. 11, commi 7, 8, 11, 12 e 13;
    f) combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 2, e dell'art.  16,
comma  2, relativamente al potere della Consob di proporre alla Banca
d'Italia i provvedimenti di cui all'art. 13, commi 1 e 2;
    g)  combinato  disposto dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e dell'art.
16, comma 2, relativamente al potere  della  Consob  di  proporre  al
Ministro  del tesoro l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13,
commi 3, 4 e 5;
    h) art. 13, commi 3, 4, 5, 6, lettera a), 7, 8 e 10;
    i) art. 16, comma 1, prima parte.
Note:
   L'art. 11, comma 8, si applica limitatamente alle negoziazioni  di
valori  mobiliari  negoziati  sui mercati regolamentati effettuate da
succursali di enti creditizi e societa' finanziarie comunitari.
   L'art.  16,  comma  1,  prima  parte,  si  applica   limitatamente
all'esclusione   dalle   attivita'   esercitabili  dell'attivita'  di
negoziazione di valori mobiliari,  diversi  dai  titoli  di  Stato  o
garantiti  dallo  Stato,  quotati  in  borsa  o  negoziati al mercato
ristretto.
   1.2. Disposizioni regolamentari e di attuazione:
    a) regolamento Consob n. 5386/1991:
     capo III;
     capo V;
    b) regolamento Consob n. 5387/1991:
     titolo I:
      i) capo II;
      ii) capo III, fatta eccezione per l'art. 10;
      iii) capo IV, fatta eccezione per l'art. 16, commi 2 e 6, e per
l'art. 18, comma 3;
      iv) capo V;
     titolo II:
      i) capo I;
      ii) capo II;
      iii) capo III;
      iv) capo IV;
      v) capo V;
     titolo VI;
    c) delibera n. 5389/1991 e relative disposizioni di attuazione di
cui  alla  Comunicazione  n.  BOR/RM/9300267  del  19  aprile   1993,
limitatamente  alle  sezioni  V4,  V6,  01,  02,  03  e  05,  ed alla
Comunicazione n. BOR/RM/93001819 del 5 marzo 1993;
    d) delibera n. 6432/1992.
Note:
   Per gli enti creditizi e le  societa'  finanziarie  comunitari  il
punto  1  (Presentazione  della  societa') dello schema del documento
informativo di cui all'allegato D del regolamento Consob n. 5386/1991
deve essere cosi' redatto:
   "1. Presentazione della societa':
    A) Denominazione della societa'.
    B) Sede della societa' e delle eventuali succursali stabilite  in
Italia.
    C) Ammontare del capitale sottoscritto e versato.
    D)  Estremi  della/e autorizzazioni rilasciate nello Stato membro
di origine (data ed eventuale numero dei provvedimenti ed indicazione
dell'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione).
    E)  Indicazione  della/e  attivita'  svolte  in  Italia  mediante
stabilimento  di  succursali  e/o  delle  attivita'  svolte in Italia
mediante libera prestazione di servizi.
    F)  Indicazione delle attivita' di cui alla precedente lettera E)
coperte da organismi di garanzia dei crediti vantati dalla  clientela
nei  confronti  dell'intermediario,  con specificazione dei limiti di
intervento dell'organismo  di  garanzia  stesso,  ovvero  indicazione
dell'assenza di tali forme di garanzia.
    G)  Indicazione  dei componenti gli organi amministrativi e delle
cariche ricoperte, nonche' del responsabile della succursale".
   Le disposizioni di cui  al  capo  IV  del  regolamento  Consob  n.
5387/1991  si applicano con esclusivo riferimento all'attivita' delle
succursali stabilite in Italia.
   La relazione del responsabile del controllo interno concernente  i
controlli effettuati sul funzionamento e sul rispetto delle procedure
organizzative  interne  di  cui all'art. 16, comma 5, del regolamento
Consob n. 5387/1991 deve essere sottoposta almeno una volta l'anno  e
comunque  entro  due  mesi  dalla  conclusione  dell'anno  solare  al
responsabile della succursale stabilita in Italia.
   Le disposizioni di cui alla delibera n. 5389/1991 ed alle relative
norme   di   attuazione   contenute   nelle   comunicazioni    numero
BOR/RM/9300267  del  19  aprile 1993 e n. BOR/RM/93001819 del 5 marzo
1993  si  applicano  limitatamente  ai  rapporti   intrattenuti   con
clientela residente nel territorio della Repubblica.
2.  Disposizioni  applicabili  agli  enti  creditizi ed alle societa'
finanziarie  comunitari  che  esercitano  in  Italia   attivita'   di
intermediazione mobiliare mediante libera prestazione di servizi:
   2.1. Disposizioni di legge.
   Si  applicano  le medesime disposizioni di legge elencate al punto
1.1. fatta eccezione per:
    a) l'art. 6, comma 1, lettera h);
    b) l'art. 9, comma 2, lettera b);
    c) l'art. 11, comma 8;
    d) l'art. 13, commi 5, seconda parte, 6, lettera a), e 7.
   2.2. Disposizioni regolamentari e di attuazione.
   Si applicano le medesime disposizioni elencate al punto 1.2. fatta
eccezione per:
    a) il capo IV del titolo I del regolamento Consob n. 5387/1991;
    b) il capo V del titolo I del regolamento Consob n. 5387/1991;
    c) l'art. 24, comma 3, del regolamento Consob n. 5387/1991;
    d) l'art. 32, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 5387/1991;
    e) l'art.  35,  commi  4,  5  e  6,  del  regolamento  Consob  n.
5387/1991;
    f) l'art. 36, comma 5, del regolamento Consob n. 5387/1991;
    g) l'art. 40, commi 1 e 4, del regolamento Consob n. 5387/1991.
                                  *
                               *     *
   Si  rammenta  infine  che,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 3, del
richiamato decreto legislativo n. 481/1992, a  richiesta  degli  enti
creditizi  delle  societa'  finanziarie  di  cui  sopra,  la  Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, puo' concedere deroghe all'osservanza
degli obblighi di legge o di  regolamento  sopra  individuati  ovvero
particolari  modalita'  di  adempimento  degli  obblighi stessi. Tali
deroghe  e  modalita'  particolari  di  adempimento  possono   essere
accordate all'intermediario:
    a)  ove  esso  sia soggetto nel proprio ordinamento di origine ad
obblighi aventi in Italia effetto  precettivo  equivalente  a  quello
delle  corrispondenti  norme  italiane da derogare o da applicare con
modalita' particolari;
    b) ovvero, in relazione alla sua particolare struttura soggettiva
od operativa.