N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio - 16 novembre 1993
N. 724 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1993) dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Banco di Santo Spirito e curatela fallimento S.r.l. Cave del sud Fallimento e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio (nella specie crediti tributari) - Mancata previsione della estensione del privilegio agli interessi cosi' come previsto per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai crediti succitati nonche' rispetto a quelli assistiti da pegno e da ipoteca. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 15-12-1993 )
LA CORTE D'APPELLO Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 786 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1990, posta in decisione all'udienza collegiale del 2 febbraio 1993 e vertente tra Banco di Santo Spirito S.p.a., con sede in Roma, in persona dei suoi legali rapp.ti, elett.te dom.to in Roma, via Giovanni Antonelli n. 50 presso lo stu- dio dell'avv.to Massimo Pozzi che lo rapp.ta e difende in virtu' di delega in atti, appellante e curatela fallimento Cave del sud S.r.l., in persona del curatore avv.to Giancarlo Mignanelli, elett.te dom.to in Roma, piazza Salerno n. 5, presso lo studio dall'avv.to prof. Baldassarre Santamaria, che lo rapp.ta e difende in virtu' di delega in atti, appellato. Oggetto: art. 101 della legge fallimentare. RITENUTO IN FATTO 1. - Con ricorso depositato il 29 aprile 1987 l'esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo chiedeva, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della societa' Cave del Sud a r.l. (dichiarato il 26 ottobre 1984) per la complessiva somma di L. 74.571.640 relativa ai ratei d'imposta Ilor e Irpeg, maturati nell'anno 1982 ma iscritti a ruolo nel 1987, oltre accessori. Della somma sopra indicata L. 10.578.000 erano rappresentati da interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione. Il tribunale, con sentenza del 3 agosto 1989, accoglieva parzialmente il ricorso ammettendo il credito, limitatamente alla somma di L. 23.603.640, in via privilegiata e per la parte residua, di L. 51.148.000 (comprensiva di quella corrispondente agli importi dovuti per gli interessi), in via chirografica. La decisione era appellata dall'esattoria con atto notificato il 5 marzo 1990. La curatela si opponeva all'accoglimento del gravame. Quindi, precisate le conclusioni definitive trascritte in epigrafe, la causa era posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 febbraio 1993. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. 1 - Con l'atto d'appello la sentenza di primo grado viene censurata per aver ammesso in via chirografica, anziche' in sede privilegiata (ex art. 2752 del c.c.), il credito di L. 10.578.000 relativo agli interessi maturati sui crediti d'imposta (Irpeg e Ilor) maturati fino alla data della domanda di insinuazione. Dal dettaglio del prospetto prodotto all'udienza del 4 maggio 1992 risulta che tali interessi ammontano a L. 3.525.540 per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 26 ottobre 1984, e a L. 7.052.440, per quello successivo. 2. 2 - L'art. 2749 del C.c. stabilisce che il privilegio accordato al creditore si estende "anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente". Ove il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale tale disposizione deve pero' essere coordinata con gli artt. 54 e 55 dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che regolano i diritti dei creditori assistiti da cause di prelazione nella ripartizione dell'atto fallimentare. Il citato art. 54, dopo aver disposto che i creditori garantiti di ipoteca, pegno o "privilegio" fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolanti per il capitale, "agli interessi" e le spese, precisa, con il terzo comma, che: "l'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento". Quest'ultima disposizione e' poi richiamata dall'art. 55 per la determinazione degli interessi dovuti per il periodo successivo all'inizio della procedura concorsuale. Gli artt. 2788 e 2855 riguardano i crediti assistiti da pegno e da ipoteca. l'omissione di ogni richiamo all'art. 2749 ha fatto dubitare della possibilita' di estendere la causa di prelazione anche agli interessi dei crediti privilegiati. E, in assenza di elementi i quali autorizzino a ritenere che tale mancato richiamo sia il frutto di una svista del legislatore, e' parso preferibile ritenere che gli interessi decorrenti sui crediti privilegiati non godono di prelazione nella procedura fallimentare, anche in considerazione della difficolta' di individuare l'ambito di estensione del privilegio in assenza di un chiaro riferimento normativo (Cassa s.u. 19 marzo 1982, n.1786). 2.3 - Questa interpretazione e' anzi l'unica possibile, dopo che e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 primo comma, e dell'art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non estendono la prelazione "agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro" (Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204) e "agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e lavoro, di cui all'art. 2751- bis del c.c., che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione" (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408). Con tali interventi, infatti, la Corte costituzionale ha modificato la formulazione delle disposizioni sopra ricordate, chiarendo, al di la' di ogni possibile dubbio, che il principio della estensione della prelazione vale, nelle procedure concorsuali, solo per alcuni crediti privilegiati. E' stata cosi' creata una categoria di crediti "superprivilegiati", che beneficia dell'estensione della causa di prelazione agli interessi. Per gli altri tale estensione non opera e gli interessi maturati, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, vanno collocati in sede chirografica. 3. - La Corte costituzionale con ordinanza n. 227 del 20 apirle 1989, ha dichiarato manifestamente infondato il dubbio circa la conformita' all'art. 3 della Costituzione, del citato art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'estensione del privilegio che assiste i crediti tributari osservando che tali crediti non godono "della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, he trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione". La questione merita tuttavia di essere riconsiderata per un duplice ordine di motivi. Da un lato, perche' successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 54, terzo comma, e l'art. 55, primo comma, della legge fallimentare anche "nella parte in cui estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produzione e lavoro" (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408), cosi' ampliando la deroga al principio desumibile dal terzo comma del citato art. 54 della legge fallimentare in favore di crediti che, se per alcuni aspetti possono essere assimilati a quelli del lavoratore subordinato (Corte costituzionale n. 408/1989, cit.) non possono tuttavia essere connessi totalmente identificati, derivando dall'esercizio di un'attivita' imprenditoriale che puo' avere oggetto anche la partecipazione ai pubblici appalti (legge 25 giugno 1989, n. 422). Dall'altro, perche' in precedenza la stessa Corte costituzionale aveva, sia pure incidentalmente, affermato che "l'offesa inferta al principio di parita' garantito dall'art. 3 della Costituzione" dal diverso trattamento degli interessi relativi ai crediti privilegiati e quelli pignoratizi e ipotecari era tanto evidente da rendere superflua qualsiasi illustrazione (sentenza 31 dicembre 1986, n. 300). E la C.S. ancora prima non aveva mancato di rilevare che la soluzione adottata dal legislatore creava innegabili disarmonie sul piano sistematico (Cass. s.u. n. 1786/82, cit.). Non e' agevole invero giustificare la discriminazione che e' stata operata in danno dei crediti privilegiati (cui la prelazione e' accordata direttamente dalla legge in considerazione della "causa" del credito: art. 2745 del c.c.) rispetto a quelli assistiti da pegno o ipoteca per i quali la prelazione e' invece, almeno in linea di massima, stabilita dalla volonta' delle parti (artt. 2785 e 2821 del c.c., tanto piu' che lo stesso legislatore accorda in alcuni casi, preferenza al credito privilegiato rispetto a quello pignoratizio e ipotecario (artt. 2748, 2781 e 2779 del c.c.). 4. - Ricorrono pertanto le condizioni perche' la questione (la cui rilevanza e' evidente, dal momento che l'appellante chiede l'estensione della causa di prelazione e interessi relativi a crediti tributari assistiti da privilegio) sia nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono l'estensione del diritto di prelazione agli interessi per i crediti garanti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c.; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Disposte che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 9 febbraio 1993 Il presidente: SPECCHIO 93C1220