N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio - 16 novembre 1993

                                N. 724
 Ordinanza   emessa   il   9   febbraio  1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 16 novembre 1993) dalla Corte d'appello di Roma nel
 procedimento civile vertente tra S.p.a.  Banco  di  Santo  Spirito  e
 curatela fallimento S.r.l. Cave del sud
 Fallimento  e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio
 (nella  specie  crediti  tributari)  -   Mancata   previsione   della
 estensione  del  privilegio  agli interessi cosi' come previsto per i
 crediti di lavoro - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
 ai crediti succitati nonche' rispetto a quelli assistiti da  pegno  e
 da ipoteca.
 (R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  artt. 54, terzo comma, e 55, primo
 comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 15-12-1993 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Riunita in camera di consiglio, ha emesso  la  seguente  ordinanza
 nella  causa  civile in grado di appello iscritta al n. 786 del ruolo
 generale contenzioso dell'anno 1990, posta in  decisione  all'udienza
 collegiale  del 2 febbraio 1993 e vertente tra Banco di Santo Spirito
 S.p.a., con sede  in  Roma,  in  persona  dei  suoi  legali  rapp.ti,
 elett.te  dom.to in Roma, via Giovanni Antonelli n. 50 presso lo stu-
 dio dell'avv.to Massimo Pozzi che lo rapp.ta e difende in  virtu'  di
 delega in atti, appellante e curatela fallimento Cave del sud S.r.l.,
 in  persona del curatore avv.to Giancarlo Mignanelli, elett.te dom.to
 in Roma, piazza Salerno n. 5,  presso  lo  studio  dall'avv.to  prof.
 Baldassarre  Santamaria, che lo rapp.ta e difende in virtu' di delega
 in atti, appellato.
    Oggetto: art. 101 della legge fallimentare.
                           RITENUTO IN FATTO
    1. - Con ricorso depositato il 29 aprile  1987  l'esattoria  delle
 imposte  dirette di Pontecorvo chiedeva, ai sensi dell'art. 101 della
 legge fallimentare, di essere ammessa in via privilegiata al  passivo
 del  fallimento  della societa' Cave del Sud a r.l. (dichiarato il 26
 ottobre 1984) per la complessiva somma di L. 74.571.640  relativa  ai
 ratei  d'imposta  Ilor e Irpeg, maturati nell'anno 1982 ma iscritti a
 ruolo nel 1987, oltre accessori.
    Della somma sopra indicata L. 10.578.000  erano  rappresentati  da
 interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione.
    Il   tribunale,   con  sentenza  del  3  agosto  1989,  accoglieva
 parzialmente il ricorso ammettendo  il  credito,  limitatamente  alla
 somma  di  L. 23.603.640, in via privilegiata e per la parte residua,
 di L. 51.148.000 (comprensiva di quella corrispondente  agli  importi
 dovuti per gli interessi), in via chirografica.
    La decisione era appellata dall'esattoria con atto notificato il 5
 marzo  1990.  La  curatela  si opponeva all'accoglimento del gravame.
 Quindi, precisate le conclusioni definitive trascritte  in  epigrafe,
 la  causa  era  posta  in  decisione  nell'udienza  collegiale  del 2
 febbraio 1993.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    2. 1 - Con l'atto d'appello  la  sentenza  di  primo  grado  viene
 censurata  per  aver  ammesso  in  via chirografica, anziche' in sede
 privilegiata (ex art. 2752 del c.c.), il  credito  di  L.  10.578.000
 relativo agli interessi maturati sui crediti d'imposta (Irpeg e Ilor)
 maturati  fino alla data della domanda di insinuazione. Dal dettaglio
 del prospetto prodotto all'udienza del 4 maggio 1992 risulta che tali
 interessi ammontano a L. 3.525.540  per  il  periodo  anteriore  alla
 dichiarazione  di  fallimento,  avvenuta  il  26 ottobre 1984, e a L.
 7.052.440, per quello successivo.
    2. 2 - L'art. 2749 del C.c. stabilisce che il privilegio accordato
 al creditore si estende "anche agli interessi dovuti  per  l'anno  in
 corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente".
    Ove il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale tale
 disposizione  deve  pero' essere coordinata con gli artt. 54 e 55 dal
 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che  regolano  i  diritti  dei  creditori
 assistiti   da  cause  di  prelazione  nella  ripartizione  dell'atto
 fallimentare. Il citato art. 54, dopo aver disposto che  i  creditori
 garantiti  di  ipoteca,  pegno  o  "privilegio"  fanno valere il loro
 diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolanti per il capitale,
 "agli interessi" e le  spese,  precisa,  con  il  terzo  comma,  che:
 "l'estensione  del  diritto  di prelazione agli interessi e' regolata
 dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma,  del  codice  civile,
 intendendosi  equiparata  la  dichiarazione di fallimento all'atto di
 pignoramento". Quest'ultima disposizione e' poi richiamata  dall'art.
 55  per  la  determinazione  degli  interessi  dovuti  per il periodo
 successivo all'inizio della procedura concorsuale.
    Gli artt. 2788 e 2855 riguardano i crediti assistiti da pegno e da
 ipoteca. l'omissione di ogni richiamo all'art. 2749 ha fatto dubitare
 della possibilita' di estendere la causa  di  prelazione  anche  agli
 interessi dei crediti privilegiati.
    E,  in assenza di elementi i quali autorizzino a ritenere che tale
 mancato richiamo sia il frutto di  una  svista  del  legislatore,  e'
 parso  preferibile  ritenere che gli interessi decorrenti sui crediti
 privilegiati non godono di prelazione nella  procedura  fallimentare,
 anche  in considerazione della difficolta' di individuare l'ambito di
 estensione  del  privilegio  in  assenza  di  un  chiaro  riferimento
 normativo (Cassa s.u. 19 marzo 1982, n.1786).
    2.3  -  Questa interpretazione e' anzi l'unica possibile, dopo che
 e' stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  55
 primo  comma,  e  dell'art. 54, terzo comma, della legge fallimentare
 nella parte in cui non estendono la prelazione "agli interessi dovuti
 sui crediti privilegiati da lavoro" (Corte costituzionale  20  aprile
 1989, n. 204) e "agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle
 societa'  o  enti cooperativi di produzione e lavoro, di cui all'art.
 2751- bis del c.c., che  rispondano  ai  requisiti  prescritti  dalla
 legislazione in tema di cooperazione" (Corte costituzionale 18 luglio
 1989,  n. 408). Con tali interventi, infatti, la Corte costituzionale
 ha modificato la formulazione  delle  disposizioni  sopra  ricordate,
 chiarendo, al di la' di ogni possibile dubbio, che il principio della
 estensione  della  prelazione vale, nelle procedure concorsuali, solo
 per alcuni crediti privilegiati.
    E'   stata    cosi'    creata    una    categoria    di    crediti
 "superprivilegiati",  che  beneficia  dell'estensione  della causa di
 prelazione agli interessi. Per gli altri tale estensione non opera  e
 gli  interessi  maturati,  sia  prima  che  dopo  la dichiarazione di
 fallimento, vanno collocati in sede chirografica.
    3. - La Corte costituzionale con ordinanza n. 227  del  20  apirle
 1989,  ha  dichiarato  manifestamente  infondato  il  dubbio circa la
 conformita' all'art. 3 della Costituzione, del citato art. 54,  terzo
 comma,  della  legge  fallimentare  nella  parte  in  cui non prevede
 l'estensione  del  privilegio  che  assiste   i   crediti   tributari
 osservando  che  tali  crediti non godono "della peculiare tutela dei
 crediti di lavoro subordinato, he trova il suo  fondamento  nell'art.
 36 della Costituzione".
    La  questione  merita  tuttavia  di  essere  riconsiderata  per un
 duplice ordine di motivi. Da un lato,  perche'  successivamente  sono
 stati  dichiarati  costituzionalmente  illegittimi  l'art.  54, terzo
 comma, e l'art. 55,  primo  comma,  della  legge  fallimentare  anche
 "nella parte in cui estendono il privilegio agli interessi dovuti sui
 crediti   delle   cooperative   di   produzione   e   lavoro"  (Corte
 costituzionale 18 luglio 1989, n. 408), cosi' ampliando la deroga  al
 principio  desumibile  dal terzo comma del citato art. 54 della legge
 fallimentare in favore di crediti che, se per alcuni aspetti  possono
 essere   assimilati   a  quelli  del  lavoratore  subordinato  (Corte
 costituzionale  n.  408/1989,  cit.)  non  possono  tuttavia   essere
 connessi   totalmente   identificati,   derivando  dall'esercizio  di
 un'attivita'  imprenditoriale  che  puo'  avere  oggetto   anche   la
 partecipazione ai pubblici appalti (legge 25 giugno 1989, n. 422).
    Dall'altro,  perche'  in precedenza la stessa Corte costituzionale
 aveva, sia pure incidentalmente, affermato che "l'offesa  inferta  al
 principio  di  parita'  garantito dall'art. 3 della Costituzione" dal
 diverso trattamento degli interessi relativi ai crediti  privilegiati
 e  quelli  pignoratizi  e  ipotecari  era  tanto  evidente da rendere
 superflua qualsiasi illustrazione  (sentenza  31  dicembre  1986,  n.
 300).  E  la  C.S.  ancora prima non aveva mancato di rilevare che la
 soluzione adottata dal legislatore creava innegabili  disarmonie  sul
 piano sistematico (Cass. s.u. n. 1786/82, cit.).
    Non e' agevole invero giustificare la discriminazione che e' stata
 operata  in  danno  dei  crediti  privilegiati  (cui la prelazione e'
 accordata direttamente dalla legge in  considerazione  della  "causa"
 del credito: art. 2745 del c.c.) rispetto a quelli assistiti da pegno
 o  ipoteca  per  i  quali la prelazione e' invece, almeno in linea di
 massima, stabilita dalla volonta' delle parti (artt. 2785 e 2821  del
 c.c.,  tanto  piu'  che lo stesso legislatore accorda in alcuni casi,
 preferenza al credito privilegiato rispetto a quello  pignoratizio  e
 ipotecario (artt. 2748, 2781 e 2779 del c.c.).
    4. - Ricorrono pertanto le condizioni perche' la questione (la cui
 rilevanza   e'   evidente,   dal   momento  che  l'appellante  chiede
 l'estensione della causa di prelazione e interessi relativi a crediti
 tributari assistiti da privilegio) sia nuovamente  rimessa  all'esame
 della Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  55, primo comma, e 54, terzo comma, del
 r.d. 16 marzo  1942,  n.  267,  nella  parte  in  cui  non  prevedono
 l'estensione  del  diritto di prelazione agli interessi per i crediti
 garanti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c.;
    Ordina la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Disposte  che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
      Roma, addi' 9 febbraio 1993
                        Il presidente: SPECCHIO

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