N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1993

                                N. 727
 Ordinanza emessa il 29 settembre 1993 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Gela  nel procedimento penale a
 carico di Siciliano Giuseppe
 Reato in genere - Atti interruttivi del corso  della  prescrizione  -
 Mancata  inclusione  fra  di  essi  della  richiesta di emissione del
 decreto penale di condanna - Ingiustificata disparita' di trattamento
 rispetto a quanto stabilito per la richiesta  di  rinvio  a  giudizio
 inclusa   fra   i  detti  atti  con  incidenza  sul  principio  della
 obbligatorieta' dell'azione penale.
 (C.P., art. 160, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.51 del 15-12-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione di atti  alla  Corte
 costituzionale.
    Visti gli atti del procedimento penale n. 829/91 reg. gen. not. di
 reato  (n. 1293/1993 reg. g.i.p.) nei confronti di Siciliano Giuseppe
 nato a Mazzarino il 18 gennaio 1939, ivi residente  in  via  Giovanni
 XXIII   n.   2,  (difensore  di  fiducia:  avv.  Michele  Vizzini  di
 Caltanissetta) imputato del reato di cui all'art. 697  del  c.p.,  in
 relazione  all'art.  39  t.u.l.p.s., per aver detenuto n. 71 cartucce
 cal. 7,65 senza averne fatto denuncia all'autorita' competente; fatto
 accertato  in  Mazzarino  il  14  marzo 1990; ritenuto che in data 23
 novembre  1990  il  p.m.   presso   la   pretura   circondariale   di
 Caltanissetta   (all'epoca   competente)   presento'   richiesta  per
 l'emissione di decreto penale di condanna;
      che il  giudice  per  le  indagini  preliminari  della  suddetta
 pretura  (divenuta  incompetente  dal 10 gennaio 1991 a seguito della
 legge istitutiva  del  circondario  di  Gela)  dichiaro'  la  propria
 incompetenza  territoriale  con  provvedimento  del  22  gennaio 1991
 (avente natura di sentenza, a norma dell'art.  22  terzo  comma,  del
 c.p.p.,  essendo  avvenuta la chiusura delle indagini preliminari con
 la richiesta di emissione del decreto penale);
      che il p.m. presso questa pretura circondariale ha rinnovato  la
 richiesta  di  decreto  penale  di condanna con atto depositato il 25
 settembre 1993;
                             O S S E R V A
    A  norma  dell'art.  157,  primo  comma,  n.  5,   del   c.p.   la
 contravvenzione  per  cui  si  procede  deve considerarsi estinta per
 prescrizione in data 14 marzo 1993,  posto  che  non  risulta  emesso
 alcuno  degli atti previsti (si ritiene tassativamente) dall'art. 160
 del c.p.
    Questo giudice  pero'  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale (che viene percio' sollevata
 d'ufficio)  dell'art.  160  del c.p., per contrasto con gli artt. 3 e
 112 della Costituzione e per illogicita' manifesta,  nelle  parte  in
 cui   non   include,   nell'elenco   degli  atti  interruttivi  della
 prescrizione, "la  richiesta  di  emissione  del  decreto  penale  di
 condanna".
    L'eguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla legge si realizza,
 infatti, anche nel prevedere la produzione di effetti uguali da parte
 di atti giuridici aventi identico  o  analogo  contenuto;  a  maggior
 ragione  se l'atto non previsto dalla norma abbia (come nella specie)
 una maggiore efficacia incisiva di quella degli atti previsti.
    Non  si  puo'  peraltro  in  questo  caso  opporre  al   principio
 dell'uguaglianza  quello  del  divieto  di  pronuncie  additive  piu'
 gravose  per  l'imputato  (quasi  che  si  tratti  di   far   ricorso
 all'analogia  in malam partem). A parere dello scrivente, qui occorre
 dare il giusto rilievo ad un atto processuale, la cui  importanza  va
 vista in se', oltreche' in relazione ad atti di maggiore, di uguale o
 di  minore  incidenza. Se si accettasse il criterio dell'analogia, si
 potrebbe  giungere  all'assurdo  di  ritenere  incostituzionale,   ad
 esempio,  la  previsione  dell'interruzione  della  prescrizione  per
 effetto  di  un  "invito  a   presentarsi   al   p.m.   per   rendere
 l'interrogatorio",  essendo  questo  atto sicuramente meno rilevante,
 sotto il profilo della manifestazione della  pretesa  punitiva  dello
 Stato,  della  richiesta di emissione del decreto penale di condanna,
 che invece non  interrompe  la  prescrizione  e  crea  disparita'  di
 trattamento  tra  imputati  diversi  (addirittura tra un indagato che
 viene perseguito e un imputato che non puo' esserlo).
    La lacuna in  oggetto  contrasta  inoltre  con  l'art.  112  della
 Costituzione,  per  la  semplice  ragione  che "l'obbligo del p.m. di
 esercitare l'azione  penale",  adempiuto  mediante  la  richiesta  di
 emissione del decreto penale, corrisponde esattamente all'obbligho di
 manifestare  la volonta' di perseguire il colpevole. Sicche', qualora
 la  predetta  richiesta  non potesse avere effetto interruttivo della
 prescrizione,  l'adempimento  dell'obbligo   previsto   dalla   norma
 costituzionale,  effettuato quando ancora la pretesa punititiva dello
 Stato puo' manifestarsi, non sarebbe un fatto produttivo di tutta  la
 gamma  di  effetti  giuridici  connessi  alla manifestazione chiara e
 concreta della suddetta  pretesa,  ma  avrebbe  il  limitato  effetto
 d'investire il giudice del potere di esprimere il suo giudizio.
    L'irrazionalita'  dell'omessa  previsione  in questione emerge con
 evidenza da quanto sopra esposto: e' infatti illogico che nel secondo
 comma dell'art. 160 c.p. siano stati elencati una serie di  atti  che
 costituiscono  manifestazione  di volonta' di perseguire il colpevole
 (alcuni sono soltanto preparatori) e sia stato invece escluso  l'atto
 in esame, sicuramente piu' incisivo sotto lo stesso profilo.
    La  questione  sollevata  e'  rilevante  nel giudizio in corso, in
 quanto, se le richieste del p.m. in data 23 novembre 1990 e  in  data
 25   settembre   1993   saranno  considerati  atti  aventi  efficacia
 interruttiva  della  prescrizione,  questa  si  verifichera'  il   14
 settembre  1994  (quattro anni e sei mesi dal 14 marzo 1990); in caso
 contrario, la prescrizione si e' gia'  verificata  e  questo  giudice
 dovra',  rigettando la richiesta del p.m., prosciogliere l'imputato a
 norma dell'art. 129 del c.p.p.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 cosituzionale dell'art. 160, secondo comma del  c.p.,  per  contrasto
 con  gli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non in-
 clude, fra gli atti interruttivi della prescrizione, la richiesta del
 p.m. di emissione del decreto penale di condanna.
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al p.m., all'imputato, al difensore di quest'ultimo  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Gela, addi' 29 settembre 1993.
            Il giudice per le indagini preliminari: CORBINO

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