N. 729 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1993
N. 729 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Fulgione Antonella e il Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennita' di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo. (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 15-12-1993 )
IL PRETORE Visti gli atti difensivi delle parti in causa; Rilevato che gli invalidi ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21 quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 824, nonche' la liquidazione dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988. Premesso che il Ministero dell'interno contesta tali pretese; che il ricorrente ha eccepito in via subordinata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980, qualora venga interpretata nel senso che nega a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, di un'assegno integrativo dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento; che il ricorrente inoltre ha eccepito la illegittimita' costituzionale della legge n. 506/1988 nella parte in cui non estende agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra per contrasto con il principio di parita' sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Tanto premesso solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988 ai termini sopra indicati, osservando quanto segue. La questione e' rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso che ha ad oggetto l'applicazione delle due norme sulle quali il ricorrente fonda il diritto rivendicato, vale a dire l'art. 1 della legge n. 18/1980, nella parte in cui rinvia la determinazione del trattamento spettante agli invalidi civili totalmente invalidi alla normativa dettata per i grandi invalidi di guerra nonche' alla legge n. 506/1988 che fissa l'importo dovuto per l'indennita' di accompagnamento ai soli grandi invalidi di guerra. La questione e' anche manifestamente fondata. Preliminarmente necessita dire che il testo della disposizione normativa della legge n. 18/1990 non fa alcuna menzione dell'assegno integrativo allorche' provvede ad adeguare le pensioni degli invalidi civili a quelle godute dai grandi invalidi di guerra; inoltre la legge di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/1990, la legge 26 luglio 1984, n. 392, non estende all'indennita' in favore degli invalidi civili l'assegno integrativo. E' noto al pretore che la Corte costituzionale con ordinanza del 20-27 aprile 1988, n. 487, ha dichiarato infondata la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge 18/1980 in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ponendo in evidenza che esiste una differenziazione di situazioni tra invalidi civili e di guerra sulla base di una diversita' obiettiva dei presupposti costitutivi del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da fatti bellici, comportante anche un elemento risarcitorio estraneo all'ipotesi dell'invalidante civile. Ha considerato percio' che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee non ritenendo cosi' violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione. In quell'occazione la Consulta ha esteso un principio gia' esplicitato per le pensioni di guerra anche all'indennita' di accompagnamento senza pero' motivare sulle ragioni di quell'ampliamento. L'indennita' di accompagnamento ha lo scopo di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido evitandone il ricovero e l'emarginazione conseguente e nel contempo sollevando lo Stato da un onere ben piu' gravoso di quello derivante dalla corresponsione delle indennita'. Da tanto consegue la correlazione di quella provvidenza con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione quindi con l'assistenza sanitaria ed il principio che la specifica assistenza degli invalidi e' onere esclusivo dello Stato. In questo contesto non appare che vi sia spazio per un fatto risarcitorio dell'integrita' fisica conseguente ad un servizio reso al servizio della Patria. La natura di quell'erogazione va correlata al grado dell'invalidita' e non puo' essere condizionata dall'origine remota della stessa. Sotto questo profilo non si comprende la ragione della disparita' di trattamento praticata agli invalidi civili rispetto a quello riservato a categorie di invalidi che si trovano certamente nelle stesse situazioni personali e sociali. L'irragionevolezza del diverso trattamento costituisce motivo sufficiente di illegittimita' costituzionale delle norme in questione allorche' la prima esclude l'assegno integrativo goduto dai grandi invalidi e la seconda perche' non consente ai primi di godere dei benefici concessi ai secondi.
P. Q. M. Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte costituzionale; Manda la cancelleria a notifica la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Napoli, addi' 20 ottobre 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C1225