N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1993

                                N. 730
 Ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1993  dal  pretore  di Napoli nel
 procedimento civile vertente tra Oliviero Angelina, n.q. e  Ministero
 dell'interno
 Previdenza  e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili
 e non deambulanti - Equiparazione  agli  invalidi  di  guerra  e  per
 servizio,    affetti   da   analoghe   menomazioni,   riguardo   alla
 corresponsione d'indennita' di assistenza e accompagnamento -  Limiti
 -  Previsione  per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche
 per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui  all'art.  21,
 quinto  comma,  del testo unico delle norme in materia di pensioni di
 guerra approvato con d.P.R. n.  915/1978  e  successive  modifiche  -
 Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di
 manifesta  infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal
 giudice a quo.
 (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988,  n.
 508).
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 15-12-1993 )
                              IL PRETORE
    Visti gli atti difensivi delle parti in causa;
    Rilevato  che  gli invalidi civili ricorrenti totalmente inabili e
 non deambulanti, titolari dell'indennita' di accompagnamento prevista
 dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto  di  percepire,
 con  decorrenza  dal  primo giorno del mese successivo a quello della
 rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21,  quinto
 comma  del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art.
 6 del d.P.R. 30  dicembre  1981,  n.  834,  nonche'  la  liquidazione
 dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988.
    Premesso:
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 729/1993).
 93C1226