N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1993
N. 730 Ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Oliviero Angelina, n.q. e Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennita' di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, di assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo. (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e legge 21 novembre 1988, n. 508). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 15-12-1993 )
IL PRETORE Visti gli atti difensivi delle parti in causa; Rilevato che gli invalidi civili ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' la liquidazione dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988. Premesso:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 729/1993). 93C1226