UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.295 del 17-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  L'art.  22  del  titolo XIX relativo al corso di perfezionamento in
archeologia orientale viene sostituito dal  seguente  nuovo  articolo
unico:
  Art.   22  (Seconda  scuola  di  specializzazione  in  archeologia,
indirizzo orientale). - E' istituita presso l'Universita' degli studi
"La Sapienza" di  Roma  la  seconda  scuola  di  specializzazione  in
archeologia,  indirizzo  orientale  per la formazione degli operatori
scientifici del patrimonio culturale.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle discipline archeologiche e di fornire le competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  specialista  in  archeologia
orientale.
   Sono   previsti   i   seguenti   curricula   di  specializzazione,
caratterizzati da sei insegnamenti o moduli  specifici  nei  seguenti
ambiti:
    a) Egitto;
    b) Vicino Oriente antico;
    c) India, Iran e Asia centrale;
    d) Estremo Oriente;
    e) Islam.
  La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti per ciascun  anno  di  corso  e  complessivamente  di  sessanta
iscritti per l'intero corso degli studi.
  All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di
lettere  e  filosofia,  architettura,  scienze matematiche, fisiche e
naturali, ingegneria, giurisprudenza, e  i  dipartimenti  di  scienze
storiche  archeologiche  e  antropologiche  dell'antichita', di studi
orientali,  di  studi  storico-religiosi  e  l'istituto   di   storia
dell'arte medioevale e moderna.
  Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una  prova  scritta  su  un  tema  attinente alla cultura
generale del settore;
    b) in una  prova  pratica,  o  sul  terreno,  o  su  riproduzioni
fotografiche, o su originali;
    c) in una prova orale sempre sulle tematiche del settore.
  Il  candidato  dovra'  dar  prova  di  conoscere  le lingue antiche
attinenti al curriculum in cui si specializza ed  almeno  due  lingue
straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione i laureati in
lettere della facolta' di lettere e filosofia, in  conservazione  dei
beni  culturali  (con  indirizzo archeologico), nonche' i laureati in
architettura.
  Sono altresi' ammessi coloro che siano in  possesso  di  titoli  di
studio  conseguiti  presso universita' straniere e che siano ritenuti
dalle autorita' accademiche  equiparabili,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Le   discipline   da   utilizzare  per  i  diversi  curricula  sono
raggruppate nelle seguenti aree:
  Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia subacquea;
    2) archeometria;
    3) bioarcheologia;
    4) elementi di informatica;
    5) esegesi delle fonti letterarie;
    6) metodologia e tecnica degli scavi;
    7) metrologia antica;
    8) museologia e museografia;
    9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   10) teorie e tecniche del restauro;
   11) topografia antica;
   12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.
  Area dell'archeologia preistorica, protostorica e classica:
    1) archeologia e antichita' celtiche;
    2) archeologia e antichita' egee;
    3) archeologia e antichita' sarde;
    4) ecologia preistorica;
    5) paleontologia del Quaternario;
    6) paleontologia umana;
    7) paletnologia;
    8) preistoria e protostoria dell'Africa;
    9) preistoria e protostoria dell'Asia;
   10) preistoria e protostoria europea;
   11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;
   12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo;
   13) protostoria europea;
   14) cultura minoica e micenea;
   15) paleontologia;
   16) archeologia e storia dell'arte greca;
   17) archeologia della Magna Grecia e Sicilia;
   18) archeologia e storia dell'arte romana;
   19) geografia storica del mondo antico;
   20) archeologia delle province romane;
   21) storia dell'archeologia classica;
   22) archeologia dell'Italia preromana;
   23) etruscologia e antichita' italiche;
   24) epigrafia italica;
   25) topografia dell'Italia preromana;
   26) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
   27) etruscologia;
   28) numismatica greca e romana;
   29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.
  Area dell'archeologia orientale:
   a) curriculum egittologico-africanistico:
    antichita' copte;
    antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane;
    archeologia e antichita' etiopiche;
    archeologia egiziana;
    archeologia e storia dell'arte greca e romana;
    egittologia;
    papirologia;
    preistoria e protostoria dell'Africa;
   b) curriculum vicino-orientale:
    archeologia   del   Vicino  Oriente  ovv.  archeologia  e  storia
dell'arte del Vicino Oriente antico;
    archeologia fenicio-punica ovv. antichita' puniche;
    archeologia partico-sasanide;
    archeologia e storia dell'arte iranica;
    assiriologia;
    ittitologia;
    preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;
   c) curriculum indo-iranico:
    archeologia partico-sasanide;
    archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
    archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
    archeologia e storia dell'arte dell'India;
    archeologia e storia dell'arte greca e romana;
    archeologia e storia dell'arte iranica;
    epigrafia indiana;
    epigrafia iranica;
    numismatica indo-iranica;
    preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;
   d) curriculum estremo-orientale:
    archeologia e storia dell'arte cinese;
    archeologia e storia dell'arte coreana;
    archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
    archeologia e storia dell'Asia sud-orientale;
    archeologia e storia dell'arte giapponese;
    numismatica estremo-orientale;
    preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica;
   e) curriculum islamico:
    archeologia medioevale;
    archeologia partico-sasanide;
    archeologia e storia dell'arte musulmana;
    epigrafia islamica;
    numismatica islamica;
    storia dell'arte bizantina;
    storia dell'arte copta.
  Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Nell'arco  dei  tre  anni  vengono  tenuti  complessivamente dodici
insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di  studi  formulato
all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze,  nonche'  da
esercitazioni,   attivita'  applicativa,  sopralluoghi  e  viaggi  di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   quattro tra  le  discipline  del  curriculum  prescelto  dell'area
dell'archeologia orientale;
   due  tra  le  discipline  dell'area  di curricula dell'archeologia
orientale, diversi da quello prescelto;
   tre  fra  le  discipline  dell'area  delle  metodologie  e   delle
tecniche;
   due  fra  le  discipline  dell'area  dell'archeologia preistorica,
protostorica e classica;
   una fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,   due   almeno   dei   quali  composti  con  discipline
nell'ambito di specializzazione  prescelto.  Gli  altri  insegnamenti
saranno  distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di
studio.
  L'attivita' didattica comprende per ogni anno  cinquecento  ore  da
distribuire  fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita'
pratiche guidate. Alle attivita' pratiche  dovranno  essere  dedicate
non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  possono  essere  articolati  in moduli: ciascun modulo e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito  delle diverse aree, integrantesi a costituire una unita'
organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a  piu'
docenti  ognuno  dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate,
nel tema e nei tempi, con quelle degli  altri  docenti  dello  stesso
modulo.
   Il  modulo  e'  affidato  a  un  docente  che, oltre a svolgere il
proprio programma,  coordina  quello  degli  altri  docenti.  Ciascun
insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Gli   specializzandi  possono  trascorrere,  su  deliberazione  del
consiglio della scuola, un periodo di studio  all'estero  sulla  base
dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di  appositi accordi con
istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.  Il  profitto  della
permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.
  Nel  corso  del  terzo  anno gli allievi potranno fare un tirocinio
presso  una  soprintendenza  ai   beni   culturali,   programmato   e
organizzato  dalla  scuola  d'intesa  con le competenti autorita'. La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono
obbligatorie.
  Gli  allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla
scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto
da uno o piu' professori della scuola che  cureranno  l'addestramento
degli allievi.
  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della scuola, stipula
convenzioni  con  enti  pubblici   o   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento   di   ricerche  e  di  utilizzazione  di  strutture
extra-universitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale,  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  formazione degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  La commissione per l'esame di diploma e' costituita  dal  direttore
della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1993
                                                    Il rettore: TECCE