Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.295 del 17-12-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 22 del titolo XIX relativo al corso di perfezionamento in archeologia orientale viene sostituito dal seguente nuovo articolo unico: Art. 22 (Seconda scuola di specializzazione in archeologia, indirizzo orientale). - E' istituita presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma la seconda scuola di specializzazione in archeologia, indirizzo orientale per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia orientale. Sono previsti i seguenti curricula di specializzazione, caratterizzati da sei insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti: a) Egitto; b) Vicino Oriente antico; c) India, Iran e Asia centrale; d) Estremo Oriente; e) Islam. La scuola ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso degli studi. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, giurisprudenza, e i dipartimenti di scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichita', di studi orientali, di studi storico-religiosi e l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna. Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti al curriculum in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere e che siano ritenuti dalle autorita' accademiche equiparabili, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente. Le discipline da utilizzare per i diversi curricula sono raggruppate nelle seguenti aree: Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) elementi di informatica; 5) esegesi delle fonti letterarie; 6) metodologia e tecnica degli scavi; 7) metrologia antica; 8) museologia e museografia; 9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 10) teorie e tecniche del restauro; 11) topografia antica; 12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione. Area dell'archeologia preistorica, protostorica e classica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) ecologia preistorica; 5) paleontologia del Quaternario; 6) paleontologia umana; 7) paletnologia; 8) preistoria e protostoria dell'Africa; 9) preistoria e protostoria dell'Asia; 10) preistoria e protostoria europea; 11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente; 12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo; 13) protostoria europea; 14) cultura minoica e micenea; 15) paleontologia; 16) archeologia e storia dell'arte greca; 17) archeologia della Magna Grecia e Sicilia; 18) archeologia e storia dell'arte romana; 19) geografia storica del mondo antico; 20) archeologia delle province romane; 21) storia dell'archeologia classica; 22) archeologia dell'Italia preromana; 23) etruscologia e antichita' italiche; 24) epigrafia italica; 25) topografia dell'Italia preromana; 26) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 27) etruscologia; 28) numismatica greca e romana; 29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana. Area dell'archeologia orientale: a) curriculum egittologico-africanistico: antichita' copte; antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane; archeologia e antichita' etiopiche; archeologia egiziana; archeologia e storia dell'arte greca e romana; egittologia; papirologia; preistoria e protostoria dell'Africa; b) curriculum vicino-orientale: archeologia del Vicino Oriente ovv. archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico; archeologia fenicio-punica ovv. antichita' puniche; archeologia partico-sasanide; archeologia e storia dell'arte iranica; assiriologia; ittitologia; preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica; c) curriculum indo-iranico: archeologia partico-sasanide; archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale; archeologia e storia dell'arte dell'India; archeologia e storia dell'arte greca e romana; archeologia e storia dell'arte iranica; epigrafia indiana; epigrafia iranica; numismatica indo-iranica; preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica; d) curriculum estremo-orientale: archeologia e storia dell'arte cinese; archeologia e storia dell'arte coreana; archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; archeologia e storia dell'Asia sud-orientale; archeologia e storia dell'arte giapponese; numismatica estremo-orientale; preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica; e) curriculum islamico: archeologia medioevale; archeologia partico-sasanide; archeologia e storia dell'arte musulmana; epigrafia islamica; numismatica islamica; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte copta. Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dodici insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: quattro tra le discipline del curriculum prescelto dell'area dell'archeologia orientale; due tra le discipline dell'area di curricula dell'archeologia orientale, diversi da quello prescelto; tre fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due fra le discipline dell'area dell'archeologia preistorica, protostorica e classica; una fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1993 Il rettore: TECCE