UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.295 del 17-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta formulata dalle facolta' di lettere  e  filosofia
del 30 maggio 1991;
  Viste  le  delibere  delle  facolta' di magistero (27 giugno 1990),
architettura (23 marzo 1991) e giurisprudenza (27 giugno 1990);
  Viste le delibere del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito  il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 16 luglio 1993;
  Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate  dalla
facolta'  di  lettere  e filosofia in data 4 ottobre 1993, dal senato
accademico il 20 ottobre 1993 e dal consiglio di  amministrazione  il
29 ottobre 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Dopo gli articoli  relativi  alla  scuola  di  specializzazione  in
"archeologia",  con  il  conseguente  spostamento  della numerazione,
vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi  alla  scuola  di
specializzazione in "storia dell'arte".
          Scuola di specializzazione in "storia dell'arte"
  Art.  685.  -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli studi di
Firenze la scuola di specializzazione in "storia  dell'arte"  per  la
formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  storia  dell'arte
(con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 686. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medioevale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  Art.  687. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base
alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in  grado  di
accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in trenta per
ciascun anno di corso e  complessivamente  di  novanta  iscritti  per
l'intero corso di studi.
  Art. 688. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta'   di   lettere   e   filosofia,   magistero,   architettura,
giurisprudenza,  i  dipartimenti  di  storia  delle  arti   e   dello
spettacolo,    studi    sul    medioevo    e   rinascimento,   storia
dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 689. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere e
filosofia, magistero e architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   690.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) elementi di informatica e di scienza della  catalogazione  dei
beni culturali;
    2) metodologia e didattica degli audiovisivi;
    3) iconologia e iconografia;
    4) museologia e museografia;
    5) paleografia e diplomatica;
    6) storia e tecnica del restauro;
    7) storia della fotografia;
    8) storia dell'architettura;
    9) letteratura artistica;
   10) metodologia della storia dell'arte;
   11) estetica;
   12) fenomenologia degli stili;
   13) sociologia dell'arte;
   14) psicologia dell'arte;
   15) elementi di chimica;
   16) storia delle tecniche artistiche;
   17) museotecnica;
   18) storia del teatro;
   19) storia della musica;
   20) codicologia.
   B) Area di interesse generale:
    1) storia del collezionismo;
    2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
    3) araldica;
    4) storia dello spettacolo;
    5) archivistica;
    6) storia medioevale;
    7) storia moderna;
    8) storia contemporanea;
    9) storia della liturgia;
   10) agiografia;
   11) storia della chiesa;
   12) epigrafia medioevale e moderna;
   13) storia del costume;
   14) storia comparata dell'arte europea;
   15) storia sociale dell'arte.
   C) Area delle arti minori (o applicate):
   1) storia delle arti minori (o applicata);
   2) storia della miniatura;
   3) storia delle arti applicate e industriali;
   4) storia del costume e della moda;
   5) storia del libro a stampa illustrato;
   6) storia dell'oreficeria;
   7) numismatica e sfragistica;
   8) storia delle maioliche;
   9) storia dei tessili.
   D) Area della storia dell'arte medioevale:
   1) archeologia e storia dell'arte tardoantica;
   2) storia dell'arte islamica;
   3) archeologia medioevale;
   4) storia dell'arte bizantina;
   5) storia dell'arte medioevale;
   6) storia dell'architettura medioevale.
   E) Area della storia dell'arte moderna:
   1) storia dell'arte del rinascimento;
   2) storia dell'arte dell'eta' barocca;
   3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
   4) storia dell'arte dei Paesi europei;
   5) storia dell'arte moderna;
   6) storia dell'architettura moderna.
   F) Area della storia dell'arte contemporanea:
   1) archeologia industriale;
   2) storia del cinema;
   3) storia dell'arte contemporanea;
   4) storia e tecnica della fotografia;
   5) storia dell'architettura contemporanea.
   G) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  691. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
almeno dieci insegnamenti (annuali)  distribuiti  sulla  base  di  un
piano  di  studi  formulato all'inizio del primo anno e approvato dal
consiglio della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare  nel  rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
Le lezioni saranno integrate da seminari  e  conferenze,  nonche'  da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   5 (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo;
   2 (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie  e  delle
tecniche;
   2  (o  piu')  fra  le  discipline  di  differenti  aree di diverso
indirizzo;
   1 (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  pirmo  anno  cinque
insegnamenti,   due   almeno   dei   quali  composti  con  discipline
dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto.  Gli  altri
insegnamenti  saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  comprende per i primi due anni quattrocento
ore da distribuire fra cicli  di  lezioni,  seminari,  esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate.  Per  il  terzo  anno,  che deve essere
prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta
prevista dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  162/1982,
l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche
dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  articolati  in moduli.
Ciascun modulo puo' essere costituito da piu'  programmi  monografici
di  discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a
costituire un'unita' organica di formazione. I programmi  monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.   Ciascun  insegnamento  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.  692.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi  accordi  con istituzioni scientifiche italiane o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero  viene  valutato  secondo
procedure individuate dal consiglio della scuola.
  Art.  693. - L'universita', su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  o  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  ricerche  e di utilizzazione di strutture extra
universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo  svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli  enti  pubblici,  di  cui  al  comma   precedente,   vanno
considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art.  694.  -  La  commissione per l'esame di diploma e' costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 30 ottobre 1993
                                                    Il rettore: BLASI