MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 dicembre 1993 

  Individuazione  degli enti ed associazioni di comprovata esperienza
nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.
(GU n.296 del 18-12-1993)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i
Ministri dei lavori pubblici e della  pubblica  istruzione,  d'intesa
con  i  Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi
programmi da svolgere come attivita'  obbligatoria  nelle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado, concernenti "la conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli e  delle  regole  di
comportamento degli utenti";
  Visto  che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri
dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per  le
suesposte   finalita',   della  collaborazione  dell'Automobile  Club
d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici;
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione di detti
enti ed associazioni secondo i criteri  elaborati  dalla  commissione
all'uopo  istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione
e per la sicurezza stradale;
  Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni
devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente  decreto,
ai sottoelencati requisiti:
   1) estensione dell'attivita' su tutto il territorio nazionale;
   2) assenza di fini di lucro;
   3)  esperienza  nel  campo  della  prevenzione  e  della sicurezza
stradale;
  Viste le istanze presentate  da  associazioni  professionali  o  di
categoria corredate da apposita documentazione;
  Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e'
risultato  che  alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante
contributo nel campo della educazione stradale;
  Visto il  rapporto  finale  presentato  dal  capo  dell'Ispettorato
generale  per  la  circolazione  e  la sicurezza stradale, sulla base
della valutazione di detta documentazione;
                              Decreta:
  1. Ai fini di  quanto  previsto  dall'art.  230  del  codice  della
strada,   sono   individuati  i  seguenti  enti  ed  associazioni  di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale:
   1) A.I.I.T. -  Associazione  italiana  ingegneri  del  traffico  -
Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA;
   2)  A.I.S.I.C.O.  -  Associazione  italiana per la sicurezza della
circolazione - Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA;
   3)  A.N.C.U.P.M.  -  Associazione  nazionale  tra  comandanti   ed
ufficiali  dei  Corpi  di  polizia municipale - Piazza San Lorenzo in
Lucina, 26 - 00186 ROMA;
   4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale  professionale  esaminatori
guida - Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA;
   5)  A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale - Via del
Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto);
   6)  Associazione  nazionale  vigili urbani in pensione - Via della
Consolazione, 4 - 00186 ROMA;
   7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di  autoscuole
e  di  consulenza  circolazione  e  mezzi  di  trasporto  - Via della
Giuliana, 113 - 00195 ROMA;
   8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani  -  Via  in
Publicolis, 41 - 00186 ROMA;
   9)  C.E.E.G.I.S.  -  Camera  europea  esperti  giudiziari - Piazza
Garzoni, 3 - 51017 PESCIA (Pistoia);
   10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari  autoscuole  agenzie
d'Italia - Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA;
   11)   U.N.A.S.C.A.  -  Unione  nazionale  autoscuole  e  studi  di
consulenza automobilistica - Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA.
  2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  il
nominativo del proprio rappresentante.
  3.  Le  istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella
di emanazione del presente decreto saranno esaminate e  valutate,  ai
fini  di  una  eventuale  integrazione, secondo i criteri di cui alle
premesse.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: MERLONI