Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.(GU n.296 del 18-12-1993)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi programmi da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti "la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti"; Visto che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per le suesposte finalita', della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici; Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione di detti enti ed associazioni secondo i criteri elaborati dalla commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione e per la sicurezza stradale; Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente decreto, ai sottoelencati requisiti: 1) estensione dell'attivita' su tutto il territorio nazionale; 2) assenza di fini di lucro; 3) esperienza nel campo della prevenzione e della sicurezza stradale; Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria corredate da apposita documentazione; Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e' risultato che alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo della educazione stradale; Visto il rapporto finale presentato dal capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base della valutazione di detta documentazione; Decreta: 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 230 del codice della strada, sono individuati i seguenti enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale: 1) A.I.I.T. - Associazione italiana ingegneri del traffico - Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA; 2) A.I.S.I.C.O. - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA; 3) A.N.C.U.P.M. - Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei Corpi di polizia municipale - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 ROMA; 4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale professionale esaminatori guida - Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA; 5) A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale - Via del Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto); 6) Associazione nazionale vigili urbani in pensione - Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA; 7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di autoscuole e di consulenza circolazione e mezzi di trasporto - Via della Giuliana, 113 - 00195 ROMA; 8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani - Via in Publicolis, 41 - 00186 ROMA; 9) C.E.E.G.I.S. - Camera europea esperti giudiziari - Piazza Garzoni, 3 - 51017 PESCIA (Pistoia); 10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari autoscuole agenzie d'Italia - Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA; 11) U.N.A.S.C.A. - Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica - Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA. 2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante. 3. Le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1993 Il Ministro: MERLONI