MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 9 dicembre 1993 

  Proroga degli effetti dell'ordinanza ministeriale 31 dicembre 1992,
n. 376,  concernente  sospensione,  per  l'anno  scolastico  1993-94,
dell'accoglimento di nuove istanze di riconoscimento per la gestione,
per  il biennio 1993-95, dei corsi di specializzazione per insegnanti
di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di  hand-
icap. (Ordinanza n. 345).
(GU n.296 del 18-12-1993)

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
1975, n. 970;
  Visto  il decreto ministeriale del 24 aprile 1986 modificato con il
decreto ministeriale del 14 giugno 1988, concernente i programmi  dei
corsi  di  specializzazione  per  insegnanti di sostegno, ex predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;
  Vista l'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1991, n. 127,  recante
in  via  permanente  norme  sull'organizzazione  e gestione dei corsi
statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno,
in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente
il termine previsto per l'eventuale  introduzione  di  modifiche  e/o
integrazioni, fissato al 10 dicembre di ciascun anno;
  Vista  la  legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che, facendo salve le
norme di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  31
ottobre  1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della
legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma  degli  ordinamenti
didattici  universitari, reca, tra l'altro, nuove disposizioni per la
formazione iniziale dei docenti curriculari e  di  sostegno,  nonche'
nuove  disposizioni  per  le  attivita'  di  sostegno  in istituti di
istruzione secondaria di secondo grado;
  Vista l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre  1992,  n.  376,  con
cui, limitatamente all'anno scolastico 1993-94, sono state sospese le
procedure  di  riconoscimento  dei corsi biennali polivalenti, per il
biennio 1993-95, nonche' dei corsi annuali di riconversione (ex  art.
25  ordinanza  ministeriale  n.  127/1991  precitata)  e  per sezione
diversa (ex art. 28 medesima  ordinanza  ministeriale  n.  127/1991),
avanzate dagli enti statali e non statali;
  Vista l'allegata tabella, redatta sulla scorta dei dati forniti dai
provveditorati  agli studi in seguito ad apposite rilevazioni, da cui
risulta che la grande maggioranza dei docenti di sostegno, a  livello
nazionale   e   regionale,   e'   gia'  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione;
  Considerato altresi' che,  come  risulta  dalla  medesima  allegata
tabella,  in  seguito  alle  autorizzazioni  dei  soli corsi biennali
polivalenti statali e non statali relative  al  biennio  1992-94,  e'
stata  assicurata  la disponibilita' aggiuntiva per l'anno scolastico
1994-95 di oltre diecimila docenti specializzati, a cui va sommato il
cospicuo numero dei docenti specializzati a seguito  della  frequenza
dei  corsi  di  riconversione  e per sezione diversa svolti nell'anno
scolastico 1992-93 e, pertanto,  disponibile  per  l'anno  scolastico
1994-95;
  Considerato  che  sono  in  fase  di  ultimazione  i  lavori  della
commissione interministeriale di cui al precitato art. 9 della  legge
n.  341/1990,  incaricata di predisporre nuovi programmi delle scuole
universitarie di specializzazione;
  Considerato, pertanto, che non sono venuti a cessare i  presupposti
che  hanno  determinato  l'emanazione  della  sopra  citata ordinanza
ministeriale n. 376/1992 e che permane la necessita' di  ulteriori  e
specifici   approfondimenti   nel   mutato   quadro   normativo   con
riferimento,   in   particolare,  all'individuazione  delle  sedi  di
formazione, alle crescenti esigenze relative  ad  una  piu'  efficace
integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e cio' al
fine  di  assicurare  una  maggiore  qualificazione dell'attivita' di
formazione, soprattutto dei docenti di  sostegno  degli  istituti  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  relativamente ai quali i
citati decreti ministeriali del 24 aprile 1986 e del 14  giugno  1988
non prevedono specifici programmi formativi;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa e' prorogata per l'anno
scolastico 1994-95, l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992,  n.
376, citata in premessa.
   Roma, 9 dicembre 1993
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO