UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.296 del 18-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Pavia approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario",     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312: "Introduzione insegnamenti
negli statuti delle Universita'";
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica"  ed  in
particolare l'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale dei cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 18 giugno 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
   Nel  vigente  art.  59,  relativo  all'ordine  degli  studi per il
conseguimento della laurea in lingue  e  letterature  straniere  sono
aggiunte discipline complementari come segue:
  AREA A: aree delle lingue e letterature straniere:
   A1. area di anglistica: filologia germanica;
   A2. area di francesistica: filologia romanza;
   A3. area di germanistica: filologia germanica;
   A4. area di ispanistica: filologia romanza;
   A5. area di lusitanistica: filologia romanza;
   A6. area di slavistica: filologia slava;
   A7. area ugro-finnica: filologia ugro-finnica.
  AREA G: area di scienze filosofiche:
   filosofia della storia;
   storia della filosofia del Rinascimento.
  AREA L: area di scienze storiche:
   filosofia della storia;
   storia del pensiero scientifico;
   storia dell'integrazione europea;
   storia delle dottrine politiche;
   teoria e storia della storiografia.
  AREA M: area delle scienze storico-culturali:
   storia del pensiero scientifico;
   storia dell'integrazione europea;
   storia delle dottrine politiche.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 20 ottobre 1993
                                                   Il rettore: SCHMID