Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.297 del 20-12-1993)
Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Die- sel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organico pari a centonovantanove dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a diciannove unita', l'orario settimanale svolto sara' proporzionalmente ridotto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unita' di Rosora, frazione Angeli (Ancona) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28,3 ore riguardante tutti i settantuno lavoratori in organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvam, con sede in Pordenone e unita' di Pordenone-Pozzuolo del Friuli-Codroipo (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali, nei confronti di diciotto dipendenti su un organico complessivo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper Italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unita' di Istrana (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore massime settimanali nei confronti di trentuno operai a decorrere dal 13 aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio 1993 e di due impiegati e sedici operai a decorrere dal 31 maggio 1993, a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unita' lavorative, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita' di San Piero in Bagno (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno, corrispondente al 30% dell'orario normale contrattuale, con una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, nei confronti di centotrentadue lavoratori su un organico complessivo di centoquarantaquattro unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue unita' costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali nei confronti di ventisei impiegati (7 ore al giorno dal lunedi al giovedi e 3 ore il venerdi) e 28 ore medie settimanali nei confronti di centotrentasette operai ed equiparati; 4 ore medie settimanali per cinque operai, per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bono, con sede in Vicenza e unita' di Cittadella (Padova), Schio (Vicenza) e Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un numero di ore inferiore effettuate per le trentotto unita' lavorative interessate su un organico di cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 20 ore ed un massimo di 34 ore settimanali per duecentosedici unita'; da 36 ore settimanali ad un minimo di 20 ed un massimo di 25 ore settimanali per quattrocentonovanta unita'; da 34 ore settimanali a 20 ore per ottantotto unita'; da 30 ore settimanali a 20 ore per settantotto unita', per il periodo dal 17 aprile 1993 al 16 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin, con sede in Latisana (Udine) e unita' di Latisana (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali in termini "verticali" inizialmente alternando un giorno di lavoro con un giorno di riposo nei confronti di cinque dipendenti a decorrere dal 1 settembre 1993 e quattro operai a decorrere dal 1 novembre 1993 su un organico di trentadue dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara, con sede in Basiliano (Udine) e unita' di Basiliano (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: riduzione orizzontale pari a 28 ore medie settimanali e riduzione verticale pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali nei confronti di cinquantanove dipendenti su un organico di sessantacinque, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore settimanali nei confronti di cinquantasette lavoratori full time a fronte di un organico pari a cinquantotto unita', per un lavoratore par-time, l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sara' ridotto a 16,30 ore settimanali, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma e sede legale-amministrativa e filiali di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34 ore settimanali nei confronti di centosessantacinque dipendenti full time a fronte di un organico pari a centosessantasei unita'. Per un lavoratore part-time l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sara' ridotto a 17 ore settimanali, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. - Compagnia medico sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unita' di Assago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali attuando una riduzione sia verticale che orizzontale, nei confronti di trentotto dipendenti su un organico di sessantuno unita', per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,54 ore medie settimanali nei confronti di settantasei unita' occupate nell'unita' di Gorizia, Trieste ed Udine a fronte di un organico complessivo presente nel Friuli-Venezia Giulia pari a centosettantasei unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore, riguardante tutti i quarantasei dipendenti in organici, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore per cinquantuno dei cinquantanove dipendenti in organico, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e filiale di Latina, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 2080 ore annue (52 settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverra' per settimane intere e per gruppi di settimane, per un totale di 11 settimane annue, pari a 440 ore, e interessera' centodiciassette lavoratori a fronte di centocinquantasei unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali, nei confronti di quattordici dipendenti a fronte di un organico di diciannove unita' per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz Italiana, con sede in Roma e unita' di uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unita' produttiva nei confronti di duecentoventisette lavoratori su un organico complessivo di quattrocentoventuno unita', per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario di lavoro verra' applicata proporzionalmente, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz Italiana, con sede in Roma e unita' di Roma (sede cen. - Roma Fiumicino-Ciampino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unita' produttiva, nei confronti di centotrentanove lavoratori su un organico di quattrocentoventuno unita', per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario verra' applicata proporzionalmente, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rovigo e Belluno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un numero di ore settimanali inferiore secondo lo schema allegato, per centoquattro lavoratori su centoventicinque dipendenti nell'unita' produttiva di Rovigo e centoventotto lavoratori su centoquarantadue dipendenti nell'unita' produttiva di Belluno, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PBO - Industria ossidi di piombo, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali nei confronti di ventidue unita' su un organico complessivo di ventisette lavoratori, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unita' di Tolmezzo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei confronti di sessanta unita' (quarantasei operai e quattordici impiegati) su un organico complessivo di centotrentanove lavoratori, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cotonificio G. Colombo V & C., con sede in Gorla Minore (Varese) e unita' di Gorla Minore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di diciassette lavoratori del reparto tessitura (2 squadre che si alternano al lavoro nell'arco della settimana: la squadra "A" 24 ore primi tre giorni della settimana, la "B" 16 ore giovedi' e venerdi' e viceversa) e da 40 a 24 ore settimanali per due lavoratori del reparto imbozzinatura, su un organico complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mataf di Matteo Tavaglianti e figli, con sede in Putignano (Bari) e unita' di Putignano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di sedici lavoratori su un organico totale di ventisei unita', per il periodo dal 16 marzo 1993 al 5 settembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con sede in Pergola (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante quarantadue dei cinquantuno dipendenti in organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 28 ore settimanali e riguardanti centotrenta lavoratori dei centonovantasette in organico, per il periodo dal 15 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (5 ore e 36 minuti per 5 giorni) in favore di centoventisei dei centoventinove dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Campana, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per quarantacinque dei quarantotto dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali, con turnazioni bisettimanali di squadre composte da dodici operai ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali dal 1 marzo 1993 al 31 maggio 1993 ed a 30 ore settimanali dal 1 giugno 1993 al 28 febbraio 1994 per settanta lavoratori degli ottantacinque in organico, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M., con sede in Frontone (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ore settimanali, riguardante ventuno dei ventiquattro dipendenti in organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CON. BI. Confezioni Biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unita' di Cislago) (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di settantaquattro unita' (suddivisi in due squadre si avvicenderanno settimanalmente con orario 8,30/12,30 1 turno, 13,45/17,45 2 turno) su un organico complessivo di settantanove lavoratori, per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di trentatre unita' su un organico complessivo di quarantasette lavoratori, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unita' di Roncade (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per quarantacinque unita' su un organico complessivo di ottantanove lavoratori, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 o 32 ore settimanali, alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione di 8 ore lavorative per dieci lavoratori su un organico di quindici unita', per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf, con sede in Ospitate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze, Ospitate di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane) e a 33,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana) nei confronti di duecentoventiquattro unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unita' di Ripalta Cremasca (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali per quarantaquattro lavoratori da 20 ore settimanali a 10 ore settimanali per ventidue lavoratori e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per cinque lavoratori, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per duecentoventicinque lavoratori su un organico complessivo di seicentotrentacinque unita', con alternanza su due turni giornalieri di 5 ore ciascuno, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cabiria, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per quattordici dipendenti su un organico di ventuno, alternando settimane ad orario superiore a settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imeas, con sede in Villa Cortese (Milano) e unita' di Villa Cortese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali (3 giorni per 8 ore 1 giorno per 7 ore) nei confronti di settantasette lavoratori su un organico complessivo di ottanta unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di ventidue unita' su un organico complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.