DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1993 

  Determinazione   per   il   triennio  1993-1995  della  misura  del
contributo  a  carico  delle  gestioni  di  previdenza   sostitutive,
esclusive ed esonerative del regime generale INPS, di cui all'art. 25
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(GU n.298 del 21-12-1993)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  concernente
l'obbligo  delle  gestioni  di  previdenza  sostitutive, esclusive ed
esonerative    dell'assicurazione    generale    obbligatoria     per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, ad eccezione dello Stato,  di  versare  all'assicurazione
anzidetta  un  contributo  di  solidarieta' la cui misura deve essere
determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche  demografiche  ed
economiche di ciascuna gestione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
giugno 1989 con il quale sono state fissate le quote per il  triennio
1990/92;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare per gli anni 1993, 1994 e
1995 la misura del contributo sopra richiamato;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 il contributo di cui all'art.  25
della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al
rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati  risultante  per
ciascuna  gestione  dalla  media  dei  valori  mensili  nell'anno  di
competenza, secondo le seguenti misure:
   0,50 per cento per rapporto inferiore a 3 unita' attive  per  ogni
pensionato;
   0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a
5 unita' attive per ogni pensionato;
   1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a
7 unita' attive per ogni pensionato;
   1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a
10 unita' attive per ogni pensionato;
   2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unita' attive
per ogni pensionato.
  2.  Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per
cento per le gestioni per le quali nell'esercizio  relativo  all'anno
di competenza si verificano disavanzi economici.
  3.  Il  contributo  e' corrisposto sulla base di dati previsionali,
con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il  secondo
trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Uffiiciale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               CIAMPI
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               GIUGNI
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
                 Il Ministro della funzione pubblica
                               CASSESE