DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 528
Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalita' per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.(GU n.298 del 21-12-1993)
Vigente al: 5-1-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993; Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione montana.". 2. La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e' sostituita dalla seguente: " b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi: comuni con meno di 500 abitanti; comuni da 500 a 999 abitanti; comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; comuni da 500.000 abitanti e oltre;". 3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;". 4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ponderati, ove ne ricorra la necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi;". 5. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente: "h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.". 6. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,". 7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti: "al valore normale della classe per abitante". 8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a piu' categorie:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento:". 9. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.". 10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.". 11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.". 12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. L'attivita' di monitoraggio e' svolta in base a criteri e modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla societa' di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.". 13. All'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno GALLO, Ministro delle fi nanze BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.