DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 528 

  Interventi  correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, recante modalita' per la ripartizione  dei  contributi  erariali
agli enti locali.
(GU n.298 del 21-12-1993)
 
 Vigente al: 5-1-1994  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, recante
riordino della finanza degli enti territoriali;
  Ritenuto  di  dover  introdurre   nel   predetto   decreto   alcune
disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
  Acquisito  il  parere delle Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  periodo  del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  e'  sostituito  dal
seguente:  "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di
cui al comma 4 dell'art. 35  da  assegnare  prioritariamente,  con  i
criteri  previsti  dall'art.  29,  comma  3,  lettera  a), alle nuove
comunita' montane  istituite  dalle  regioni.  La  somma  residua  e'
ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione
montana.".
  2.  La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n.
504 del 1992, e' sostituita dalla seguente:
   " b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
    comuni con meno di 500 abitanti;
    comuni da 500 a 999 abitanti;
    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
    comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
    comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
    comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
    comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
    comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
    comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
  3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del  decreto  legislativo
n.    504  del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;".
  4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del  decreto  legislativo
n.  504  del  1992,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:
"ponderati, ove ne ricorra  la  necessita',  con  la  densita'  della
popolazione  o  con  altro  elemento, in funzione delle condizioni di
usufruibilita' dei servizi;".
  5.  Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992
dopo la lettera h) e' aggiunta, in fine, la seguente:
   "h-bis) per i comuni con insediamenti  militari  si  considera  un
coefficiente  di  maggiorazione  fino  al 5 per cento da graduarsi in
proporzione al rapporto  percentuale  esistente  tra  il  numero  dei
militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione
del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali
comuni  si  maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per
cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".
  6. Al  terzo  capoverso  del  comma  1  dell'art.  39  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono
sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,".
  7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
le  parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti:
"al valore normale della classe per abitante".
  8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
le parole: "nella misura massima del 20 per  cento,  non  cumulabile,
per l'appartenenza a piu' categorie:" sono sostituite dalle seguenti:
"nella  misura  massima  del  10  per  cento  per ogni categoria, con
possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie  entro  il
20 per cento:".
  9.  Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992
dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
   "e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al  rapporto
percentuale  esistente  tra  il  numero  dei  militari ospitati negli
insediamenti  militari  e  la  popolazione  del  comune  sede   degli
insediamenti  militari,  secondo  i  dati forniti dal Ministero della
difesa.".
  10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504  del  1992  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di
ciascun  ente  sottomedia,  la  somma eccedente e' distribuita con la
metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".
  11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  redazione  del  piano
economico-finanziario  riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui
progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.".
  12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504  del  1992  dopo  il
comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "7-bis.  L'attivita'  di monitoraggio e' svolta in base a criteri e
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto   col   Ministro  del  tesoro,  sino  al  secondo  esercizio
successivo a quello dell'entrata in funzione del  servizio  pubblico,
che deve essere comunicato alla societa' di monitoraggio o alla Cassa
depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".
  13.  All'art.  47  del  decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il
primo periodo del comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza
l'ultima popolazione disponibile.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1  dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  GALLO, Ministro delle fi nanze
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  e
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.