Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.299 del 22-12-1993)
Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali, su base plurisettimanale a settimane alterne di 40 ore, in favore di 63 dipendenti (15 quadri e impiegati e 48 operai e intermedi) a fronte di 82 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali, articolate in senso orizzontale, su cinque giorni lavorativi, nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 116 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti, con sede in Osnago (Como) e unita' di Osnago (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali per 2 lavoratori; a 10 ore medie settimanali per 13 lavoratori; a 11 ore medie settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali per 9 lavoratori a fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 27 unita', su un organico di 43, suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: da lunedi' al sabato dalle ore 8 alle 13 - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 13 alle ore 19, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Freiria, con sede in Buriasco (Torino) e unita' di Buriasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali n. 7 lavoratori; da 40 a 26 ore settimanali per 4 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali per 4 lavoratori su un organico complessivo di n. 17 unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 26 novembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unita', per il periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilaria manifattura lane, con sede in Calenzano (Firenze) e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 8 lavoratori con qualifica operaia su un organico complessivo di 25 unita' tramite l'alternanza di gruppi di lavoratori a zero ore e gruppi ad orario ridotto, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 12 settembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e unita' di Recoaro (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') su un organico complessivo di 363 unita', per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori un organico di 28 unita', per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e unita' di Magnano in Riviera (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali, 4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi nei confronti di 34 lavoratori su un organico di 53 unita', per il periodo dal 24 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.A.M.P., con sede in Pavia e unita' di Pavia, Santa Giulietta, Cicognola e Redavalle (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 4 impiegati della sede di Pavia; a 30 ore settimanali per 4 operai ed a 28 ore settimanali per 16 operai dell'unita' di Santa Giulietta; a 28 ore settimanali per impiegati e 14 operai dell'unita' di Cicognola; a 32 ore settimanali per 5 operai dell'unita' di Redavalle, a fronte di 55 lavoratori, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai divisi in due gruppi di pari entita' che si alternano nella sospensione dal lavoro per un periodo di due settimane nei singoli mesi a fronte di un organo complessivo di 154 unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Malcontenta (Venezia) e unita' di Malcontenta (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 91 unita' su un organico complessivo di 320 lavoratori, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.H. Schilling, con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5 operai) a fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 12 lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per 7 lavoratori su un organico complessivo di 33 unita', per il periodo dall'8 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO., con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unita' di Campospinoso (Pavia) e Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (lunedi, martedi e mercoledi dalle 7,30 alle ore 12 e dalle 13,30 alle 17 giovedi dalle 7,30 alle 11,30) nei confronti di 4 impiegati della sede di Milano, 4 impiegati e 27 operai dell'unita' di Campospinoso, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerardi, con sede in Samarate (Varese) e unita' di Samarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni) per 3 impiegati e 4 operai; a 10 ore settimanali (2 ore al giorno per 5 giorni) per 1 impiegato e 5 operai; a 5 ore settimanali (1 ora al giorno per 5 giorni) per un operaio, su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,30 ore settimanali nei confronti di 73 operai e 1 impiegato secondo il seguente schema: n. 7 operai e 1 impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30 - n. 66 operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 17 - a fronte di 93 unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 498 lavoratori nel mese (3 settimane 8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana, 1 settimana 8 ore al giorno per 3 giorni) ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 62 lavoratori (alternanza di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su un organico complessivo di 599 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ovattificio Valle Olona, con sede in Gorla Minore (Varese) e unita' di Gorla Minore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 19 lavoratori su un organico complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 120 lavoratori ed a 35 ore settimanali nei confronti di 31 lavoratori su un organico complessivo di 202 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trudi giocattoli, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e 13-17 nei confronti di 37 unita' lavorative su un organico di 90 dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavoratori (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unita', per il periodo dal 2 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E. Societa' Jesina costruzioni elettromeccaniche, con sede in Monsano (Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 55 dipendenti dei 64 in organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unita' di Pessano con Bornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedi', martedi', mercoledi' e 7 ore il giovedi') nei confronti di 32 unita' su un organico complessivo di 32 lavoratori, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.I.S. Industria tessile Italo Svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona) e unita' di Casalbuttano (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali (3 ore per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di 34 dipendenti occupati, per il periodo dal 16 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti, con sede in Cusano Milanino (Milano) e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali (2 turni: I 8-12 e 13-16; II 10-13 e 14-18) nei confronti di 20 operaie macchiniste del reparto buste e del reparto legatoria, a fronte di un organico di 52 unita', per il periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali con prestazioni di 6 ore giornaliere per 15 lavoratori su un organico di 99 unita', per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unikeller italiana, con sede in Santhia' (Vercelli) e unita' di Santhia' (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 297 lavoratori che rappresentano la totalita' dell'organico, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.S.E.T. Apparecchiature Strumenti Elettromeccanici, con sede in Torino e unita' di Volpiano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 82 lavoratori su un organico complessivo di 88 unita', per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.A.S., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,34 ore medie settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per il reparto confezioni e 17,14 ore medie settimanali per il reparto preparazione risultanti da una turnazione plurisettimanale per 65 unita' su un organico di 133 lavoratori, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fornaro Carmelo, con sede in Taranto e unita' di c/o Arsenale M.M. di Taranto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori che rappresentano la totalita' dell'organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.B.M. elettrotecnica, con sede in Uboldo (Varese) e unita' di Uboldo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 15 dal lunedi' al giovedi', il venerdi' dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 15,30) nei confronti di 13 lavoratori su un organico complessivo di 14 unita', per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova) e unita' di Legnaro (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 15 lavoratori (con esclusione dei due lavoratori a part-time), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese) e unita' di Marnate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali per 19 unita' e a 15 ore settimanali per 1 unita' (secondo uno schema orario articolato in turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una media settimanale di 15 ore per 1 unita' e 20 ore per 19 unita') su un organico complessivo di 22, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Emmezeta, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 12 unita' su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali in favore di 18 unita' da effettuarsi con suddivisione dei lavoratori in due gruppi e su due turni giornalieri con orari 8/12 e 12/16 per 5 giorni alla settimana, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 settembre 1993.