MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.299 del 22-12-1993)

   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Peduzzi  Maitex,  con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di
Caronno Pertusella (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali, su  base
plurisettimanale  a  settimane  alterne  di  40  ore, in favore di 63
dipendenti (15 quadri e impiegati e 48 operai e intermedi)  a  fronte
di 82 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo
dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore  settimanali,
articolate  in  senso  orizzontale,  su cinque giorni lavorativi, nei
confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di  116
unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Tessitura
Carlo  Lamperti, con sede in Osnago (Como) e unita' di Osnago (Como),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali  per  2
lavoratori;  a  10  ore medie settimanali per 13 lavoratori; a 11 ore
medie settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali  per
9  lavoratori  a  fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero
organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria
Parella, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore  settimanali  nei
confronti di 27 unita', su un organico di 43, suddivise in due gruppi
di  lavoro  ad  orario  avvicendato: da lunedi' al sabato dalle ore 8
alle 13 - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 13 alle ore  19,  per  il
periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Freiria, con
sede  in Buriasco (Torino) e unita' di Buriasco (Torino), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35  ore  settimanali
n. 7 lavoratori; da 40 a 26 ore settimanali per 4 lavoratori; da 40 a
20  ore settimanali per 4 lavoratori su un organico complessivo di n.
17 unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 26 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S.,
con sede in Livorno e  unita'  di  Livorno,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore  settimanali  per
44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unita', per il periodo
dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ilaria
manifattura  lane,  con  sede  in  Calenzano  (Firenze)  e  unita' di
Calenzano (Firenze), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 8  lavoratori
con qualifica operaia su un organico complessivo di 25 unita' tramite
l'alternanza  di  gruppi  di lavoratori a zero ore e gruppi ad orario
ridotto, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 12 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di
Recoaro, con sede in Cepina  Val  di  Sotto  (Sondrio)  e  unita'  di
Recoaro  (Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori
(6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') su un
organico complessivo di 363 unita', per il periodo dal 19 aprile 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le creazioni
Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di  S.
Giovanni  in  Persiceto  (Bologna), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti
di 24 lavoratori un organico di 28 unita',  per  il  periodo  dal  15
marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
della  Riviera,  con  sede  in Magnano in Riviera (Udine) e unita' di
Magnano in Riviera  (Udine),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  settimanali,  4  ore
giornaliere   per  cinque  giorni  lavorativi  nei  confronti  di  34
lavoratori su un organico di 53 unita', per il periodo dal 24  agosto
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  L.A.M.P.,
con  sede  in  Pavia  e unita' di Pavia, Santa Giulietta, Cicognola e
Redavalle (Pavia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 4 impiegati della sede  di
Pavia;  a 30 ore settimanali per 4 operai ed a 28 ore settimanali per
16 operai dell'unita' di Santa Giulietta; a 28  ore  settimanali  per
impiegati  e 14 operai dell'unita' di Cicognola; a 32 ore settimanali
per 5 operai dell'unita' di Redavalle, a  fronte  di  55  lavoratori,
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Irge,  con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 50 operai divisi in due gruppi  di
pari  entita'  che  si  alternano nella sospensione dal lavoro per un
periodo di due settimane nei singoli  mesi  a  fronte  di  un  organo
complessivo  di  154  unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma,
con  sede in Malcontenta (Venezia) e unita' di Malcontenta (Venezia),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali nei confronti di 91 unita' su un organico complessivo  di
320  lavoratori,  per  il  periodo  dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. B.H.
Schilling, con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  28  ore
settimanali  nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5 operai)
a fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero  organico,  per
il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  I.M.E.T.,
con  sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali per 12 lavoratori e da 40 a  10  ore  settimanali  per  7
lavoratori  su  un  organico complessivo di 33 unita', per il periodo
dall'8 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
     Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO., con
sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  28  ore  settimanali  per  251
lavoratori   su  un  organico  di  374  che  osserveranno  un  orario
settimanale di 28 ore fino al 31 marzo  1994  e  di  30  ore  per  il
periodo  successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria
meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unita'  di  Campospinoso
(Pavia)  e  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a: 28 ore settimanali (lunedi, martedi e mercoledi
dalle 7,30 alle ore 12 e dalle 13,30 alle 17 giovedi dalle 7,30  alle
11,30) nei confronti di 4 impiegati della sede di Milano, 4 impiegati
e   27  operai  dell'unita'  di  Campospinoso,  costituenti  l'intero
organico, per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerardi, con
sede  in Samarate (Varese) e unita' di Samarate (Varese), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore  settimanali
(4  ore  al giorno per 5 giorni) per 3 impiegati e 4 operai; a 10 ore
settimanali (2 ore al giorno per  5  giorni)  per  1  impiegato  e  5
operai;  a  5  ore  settimanali (1 ora al giorno per 5 giorni) per un
operaio, su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il  periodo
dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.I.C.T.E.,
con  sede  in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  22,30  ore  settimanali nei
confronti di 73 operai e 1 impiegato secondo il seguente schema: n. 7
operai e 1 impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30  -  n.  66  operai  a
turni  avvicendati  dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle
ore 17 - a fronte di 93 unita' costituenti l'intero organico, per  il
periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Imperial
elettronics,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei confronti di 498 lavoratori nel mese (3  settimane  8
ore  al  giorno  per  4  giorni  alla settimana, 1 settimana 8 ore al
giorno per 3 giorni) ed a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di
62  lavoratori (alternanza di settimane intere di lavoro con altre di
sospensione totale) su un organico complessivo di 599 unita', per  il
periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ovattificio
Valle  Olona,  con  sede  in  Gorla Minore (Varese) e unita' di Gorla
Minore  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5  giorni
alla  settimana)  nei  confronti  di  19  lavoratori  su  un organico
complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  LA/ES,  con
sede  in  Beregazzo  con  Figliaro  (Como)  e unita' di Beregazzo con
Figliaro  (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da  40  ore  a:  30  ore  settimanali  nei  confronti  di  120
lavoratori  ed a 35 ore settimanali nei confronti di 31 lavoratori su
un organico complessivo di 202 unita', per il periodo  dal  1  giugno
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Trudi
giocattoli,  con  sede  in  Tarcento  (Udine)  e  unita'  di Tarcento
(Udine), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e
13-17 nei confronti di 37 unita' lavorative  su  un  organico  di  90
dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n.  48,  in
favore    dei    lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Termozeta
elettrodomestici,  con  sede  in  Parabiago  (Milano)  e  unita'   di
Parabiago  (Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni
alla settimana) nei  confronti  di  124  lavoratori  (106  operai  ed
intermedi  e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unita',
per il periodo dal 2 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E.
Societa' Jesina costruzioni elettromeccaniche, con  sede  in  Monsano
(Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  settimanali  per  55
dipendenti  dei  64 in organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente,
con  sede  in  Pessano  con  Bornago (Milano) e unita' di Pessano con
Bornago (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di  lunedi',
martedi',  mercoledi' e 7 ore il giovedi') nei confronti di 32 unita'
su un organico complessivo di 32 lavoratori, per il  periodo  dal  13
aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.T.I.S.
Industria  tessile Italo Svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona)
e unita' di Casalbuttano (Cremona), per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali (3  ore  per  5
giorni  alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di 34
dipendenti occupati, per il periodo dal 16 aprile 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti, con
sede  in  Cusano  Milanino  (Milano)  e  unita'  di  Cusano  Milanino
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 35 ore settimanali (2 turni: I 8-12 e 13-16; II 10-13 e 14-18)
nei  confronti  di  20  operaie  macchiniste  del reparto buste e del
reparto legatoria, a fronte di un  organico  di  52  unita',  per  il
periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker  Pen,
con  sede  in  Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65
lavoratori; da 40 a 30 ore  settimanali  con  prestazioni  di  6  ore
giornaliere  per  15  lavoratori  su un organico di 99 unita', per il
periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unikeller
italiana, con sede  in  Santhia'  (Vercelli)  e  unita'  di  Santhia'
(Vercelli),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  28  ore  settimanali  nei  confronti  di  297 lavoratori che
rappresentano la totalita'  dell'organico,  per  il  periodo  dal  31
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori   dipendenti   dalla   A.S.E.T.
Apparecchiature  Strumenti  Elettromeccanici,  con  sede  in Torino e
unita' di Volpiano (Torino),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali  nei  confronti
di  82  lavoratori  su  un  organico complessivo di 88 unita', per il
periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.I.T.A.S.,
con  sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  33,34  ore  medie
settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per
il  reparto  confezioni  e 17,14 ore medie settimanali per il reparto
preparazione risultanti da una  turnazione  plurisettimanale  per  65
unita'  su  un  organico  di  133  lavoratori,  per  il periodo dal 1
febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla Ditta Fornaro
Carmelo, con sede in  Taranto  e  unita'  di  c/o  Arsenale  M.M.  di
Taranto,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  32  ore  settimanali  nei  confronti  di  17  lavoratori che
rappresentano la totalita'  dell'organico,  per  il  periodo  dal  19
aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  T.B.M.
elettrotecnica,  con  sede  in  Uboldo  (Varese)  e  unita' di Uboldo
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore settimanali (dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 15  dal
lunedi'  al  giovedi', il venerdi' dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle
15,30) nei confronti di 13 lavoratori su un organico  complessivo  di
14 unita', per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  C.A.M.I.,
con  sede  in  Legnaro  (Padova)  e unita' di Legnaro (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali per 15 lavoratori (con esclusione dei  due  lavoratori  a
part-time), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Apprettificio  di  Marnate,  con sede in Marnate (Varese) e unita' di
Marnate (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali per  19  unita'  e  a  15  ore
settimanali  per  1  unita'  (secondo uno schema orario articolato in
turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una  media  settimanale
di  15  ore  per  1  unita'  e  20  ore per 19 unita') su un organico
complessivo di 22, per il periodo dal 5 aprile 1993  al  31  dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.n.c.  Confezioni
Emmezeta,  con  sede  in  Castano  Primo (Milano) e unita' di Castano
Primo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4  giorni
alla settimana) nei confronti di 12 unita' su un organico complessivo
di  17  lavoratori,  per  il  periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito  con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA -  Ind.  siciliana
fiammiferi  ed affini, con sede in Catania e unita' di Catania, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali in favore di 18 unita' da  effettuarsi  con  suddivisione
dei  lavoratori  in  due  gruppi e su due turni giornalieri con orari
8/12 e 12/16 per 5 giorni  alla  settimana,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1993 al 30 settembre 1993.