DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1993
Adeguamento del limite di 100 milioni di lire di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.(GU n.299 del 22-12-1993)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente; Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1992; Vista la lettera del 7 settembre 1992 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1991 e' pari al 5,3 per cento; Vista la lettera del 16 ottobre 1993 con la quale il medesimo Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 e' pari al 4,5 per cento; Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa al periodo settembre 1991-agosto 1992, e' elevato a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, e' ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del presente decreto a lire 110 milioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1993 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 245