DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1993 

  Adeguamento del limite di 100 milioni di lire di  cui  all'art.  1,
commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
(GU n.299 del 22-12-1993)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con
il quale e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di  lire  di
cui  ai  commi  1  e  2  dello stesso art. 1, deve essere annualmente
adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del  valore
medio  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati relativo al periodo di  dodici  mesi  terminante  il  31
agosto  di  ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;
  Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo  a  far  tempo
dal mese di settembre 1992;
  Vista  la  lettera  del  7  settembre  1992 con la quale l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato che la  variazione  percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante
al 31 agosto 1992 rispetto al medesimo valore riferito al periodo  di
dodici mesi terminante al 31 agosto 1991 e' pari al 5,3 per cento;
  Vista  la  lettera  del  16  ottobre  1993 con la quale il medesimo
Istituto nazionale di statistica  ha  comunicato  che  la  variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie  di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito  al
periodo  di  dodici  mesi terminante al 31 agosto 1992 e' pari al 4,5
per cento;
  Considerato  che  si  deve  procedere  alla  determinazione   nelle
predette misure del soprarichiamato adeguamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi  1  e
2,  della  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, che, per effetto della
variazione percentuale  relativa  al  periodo  settembre  1991-agosto
1992,  e' elevato a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992,
e' ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla  data
del presente decreto a lire 110 milioni.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 245