N. 738 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 1992- 25 novembre 1993

                                N. 738
      Ordinanza emessa il 13 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 25 novembre 1993) dalla commissione
 tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto
 da Pellicani Emilio contro l'ufficio ii.dd. di Roma
 Tributi in genere - Imposte sul reddito (nella specie I.R.Pe.F.) -
    Termine  per  l'accertamento  -  Onere  di notifica dell'avviso di
    accertamento entro il 31 dicembre del  quinto  anno  successivo  a
    quello  in cui e' stata presentata la dichiarazione e, nel caso di
    omessa  presentazione  o  di  presentazione  nulla,  entro  il  31
    dicembre   del   sesto   anno   successivo  a  quello  in  cui  la
    dichiarazione   avrebbe  dovuto  essere  presentata  -  Contestata
    applicabilita' del termine di sei anni nella  ipotesi  (ricorrente
    nel  caso  di  specie)  di  presentazione  del  solo  modello 101,
    ingiustamente equiparata  a  quella  della  mancata  presentazione
    della   dichiarazione,   anziche'  a  quella  della  dichiarazione
    incompleta, in violazione dei principi di eguaglianza e  capacita'
    contributiva.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 53).
(GU n.52 del 22-12-1993 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc.
 n. 3989/92 contenente:
     appello principale n. 6564/91 presentato a mano in data 10 agosto
 1991 con ricevuta n. 6564/91 dall'ufficio imposte  dirette  di  Roma,
 primo ufficio (controparte: Pellicani Emilio, residente a Roma in via
 Archimede,  98) contro la decisione: n. 37/1/91 pronunciata in data 8
 febbraio 1991 (atti citati: avv. di accert. n.  5311015179.  Imposta:
 Irpef  +  Ilor 82 (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria
 di primo grado di Roma);
    L'ufficio,  con  avviso  notificato  in  data  22  dicembre  1989,
 affermava  l'omessa  presentazione della dichiarazione dei redditi da
 parte del contribuente  Pellicani  Emilio  per  l'anno  1982,  avendo
 questi  presentato  il  solo  certificato  mod.  101,  rilasciato dal
 proprio datore di lavoro; in particolare l'ufficio affermava che,  in
 mancanza  delle  condizioni  previste  dal  quarto  comma,  lett. d),
 dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973, veniva a configurarsi un caso  di
 omissione  della  dichiarazione  dei  redditi  e,  quindi,  accertava
 d'ufficio e determinava il reddito complessivo ai sensi  degli  artt.
 37 e 41 del d.P.R.  n. 600/1973.
    Con  ricorso  del  20  febbraio  1990,  il  contribuente  eccepiva
 preliminarmente  la  tardivita'  dell'accertamento  per   intervenuta
 decadenza e nel merito la infondatezza dello stesso.
    Con  memoria  del  16  gennaio  1991 l'ufficio, richiamandosi alla
 circolare 30 aprile 1977, n. 7/1496, insisteva dell'affermare che, in
 assenza delle condizioni di legge, l'invio del mod. 101 configura una
 omissione della presentazione della dichiarazione e che, quindi,  non
 sussiste  alcuna  decadenza da parte dell'ufficio, avendo operato nel
 rispetto dei termini previsti dal  secondo  comma  dell'art.  43  del
 d.P.R.  n.  600/1973.  Nel  merito  chiedeva  la conferma del proprio
 operato.
    La commissione di primo grado accoglieva  il  ricorso,  annullando
 l'accertamento   impugnato   per   tardivita',  riconoscendo  che  la
 presentazione del modello 101 doveva ritenersi  comunque  sostitutiva
 della  dichiarazione dei redditi ai fini della decorrenza del termine
 piu' breve per l'accertamento dei redditi in rettifica, ai sensi  del
 primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
    Con  appello del 10 agosto 1991 l'ufficio afferma la tempestivita'
 del proprio operato,  dovendosi  riconoscere  l'omessa  presentazione
 della  dichiarazione anche nell'ipotesi di avvenuta presentazione del
 mod. 101 al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge.
    Con  memoria  dell'11  settembre  1992  resite   il   contribuente
 chiedendo il rigetto dell'appello principale.
    L'ufficio in udienza produce note con data 8 ottobre 1992.
    La  commissione  si  riserva di decidere all'udienza del 9 ottobre
 1992 e la riserva viene sciolta il 13 novembre 1992.
                         Motivi dell'ordinanza
    La commissione osserva che il diverso termine al quale  e'  legato
 l'ufficio per effettuare gli accertamenti previsti rispettivamente di
 cinque  e  sei  anni  dal  primo e dal secondo comma dell'art. 43 del
 d.P.R. n. 600/1973, deriva unicamente  dalla  avvenuta  presentazione
 della   dichiarazione   dei   redditi.   Alla   presentazione   della
 dichiarazione dei redditi sono tenuti i soggetti passivi del  tributo
 diretto,  anche  se non ne consegue alcun debito di imposta, ai sensi
 del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973.
    Sono tuttavia esonerati dall'obbligo della dichiarazione, ai sensi
 del successivo quarto comma, lett. d), i lavoratori  dipendenti  e  i
 pensionati  che  non  posseggono  altri  redditi  e  che spediscano o
 consegnino il mod. 101 nei  termini  previsti  per  la  presentazione
 della dichiarazione.
    Dal   tenore  della  norma  esonerativa  sembra  emergere  che  la
 presentazione del mod. 101 costituisca altra fattispecie  rispetto  a
 quella generale della presentazione della dichiarazione dei redditi.
    Questa  circostanza legittimerebbe, come affermato anche in questa
 sede  dall'ufficio,  l'applicabilita'  del  termine  piu'  lungo  per
 notificare  un avviso di accertamento dei redditi cosi' come previsto
 dal secondo comma  dell'art.  43  del  d.P.R.  n.  600/1973,  potendo
 equipararsi   ad   una   ipotesi   di   mancata  presentazione  della
 dichiarazione.
    Qualora invece, come ritenuto dalla decisione oggetto del presente
 gravame, il richiamo alla dichiarazione contenuto nell'art. 43, primo
 e secondo comma, dovesse intendersi nel senso  di  ricomprendere  nel
 termine  "dichiarazione" anche l'ipotesi di presentazione nei termini
 del mod. 101, tornerebbe applicabile il primo comma dell'art. 43 e la
 tesi dell'ufficio non avrebbe fondamento.
    Cosi' inquadrata la questione la commissione rileva  che,  ove  si
 accedesse  alla  tesi  prospettata dall'ufficio, la norma esonerativa
 dalla presentazione della dichiarazione per i  lavoratori  dipendenti
 porrebbe  gli  stessi  nella  disuguale condizione, rispetto ad altri
 soggetti,  non  esonerati   e   tenuti   alla   presentazione   della
 dichiarazione  dei  redditi,  di  dover sottostare ad un termine piu'
 lungo  concesso  all'ufficio  dal  secondo  comma  dell'art.  43  per
 effettuare   l'accertamento   dei   redditi,   nonostante  l'avvenuta
 presentazione del mod. 101, attestante i redditi da lavoro percepiti.
    Questo trattamento diseguale non sembra trovare giustificazioni in
 relazione agli  artt.  3  e  53  della  Costituzione,  non  potendosi
 ravvisare   una   maggiore  pericolosita'  sociale,  sia  in  termini
 qualitativi che quantitativi, del percettore  di  redditi  da  lavoro
 dipendente,  che  ometta  di  dichiarare parte dei redditi percepiti,
 ricompresi  eventualmente  in  altre  categorie  reddituali  di   cui
 all'art.  6  del  d.P.R.  n. 917/1986, rispetto ad altri contribuenti
 che, pur presentando una formale dichiarazione dei redditi,  omettano
 di   dichiarare   parte  degli  stessi  ugualmente  ricompresi  nelle
 categorie reddituali pocanzi richiamate.
    Il maggior termine concesso alla A.F. dal secondo comma  dell'art.
 43  cit.  sembra rispondere unicamente all'esigenza di riconoscere un
 maggior spazio temporale per l'accertamento dei redditi dei  soggetti
 passivi   del   tributo   diretto  che,  pur  essendo  soggetti  alla
 presentazione  della  dichiarazione,  la  abbiano  omessa, occultando
 volontariamente  con  cio'  la  propria  posizione   tributaria   nei
 confronti del fisco.
    In  questa  situazione  non  sembra,  invece,  essere  il soggetto
 percettore di redditi di lavoro dipendente, che con la  presentazione
 del  mod.  101  anche  se  in  sostituzione  della  dichiarazione dei
 redditi, evidenzia in ogni caso la sua posizione di soggetto  passivo
 del tributo diretto.
    La  eventuale  rettifica  del  reddito  complessivo  imponibile di
 quest'ultimo  soggetto  ad  opera  della  A.F.  non  comporta  alcuna
 significativa  differenza  rispetto  ad  altri  soggetti  che abbiano
 prodotto dichiarazioni dei redditi, ugualmente non veritiere  sia  in
 termini qualitativi che quantitativi.
    Da  cio'  la  evidente  illogicita'  del  sistema  e  della palese
 diseguaglianza,  in  relazione  agli  artt.  3,   24   e   53   della
 Costituzione,  in termini di soggezione al potere accertativo ed agli
 obblighi connessi (richiesta chiarimenti, di esibizione di  documenti
 ecc.)  per  un  piu'  lungo periodo di tempo, quale conseguenza della
 qualita' di  percettore  di  redditi  di  lavoro  dipendente  ammesso
 all'esonero  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
 (questo comma dall'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973) rispetto  ad  altri
 contribuenti  esonerati  (primo  comma  del  d.P.R.  n. 600/1973). E'
 lecito,  quindi,  dubitare,  ove   non   si   dovesse   ritenere   la
 presentazione  del  mod.  101  equiparabile  alla presentazione della
 dichiarazione dei  redditi,  della  legittimita'  costituzionale  del
 primo e secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte
 ove  non prevede anche la presentazione del mod. 101, in sostituzione
 della dichiarazione (primo comma), ed ove non esclude dal  potere  di
 soggezione  all'accertamento  di  ufficio  i  soggetti  percettori di
 reddito di lavoro dipendente, che abbiano presentato nei  termini  il
 mod. 101, cosi' come disposto dal quarto comma, lett. d), dell'art. 1
 del d.P.R. n. 600/1973 (secondo comma).
    La   presente   questione   di   legittimita'   costituzionale  e'
 "rilevante" ai fini della definizione del presente  giudizio  e  "non
 manifestamente infondata".
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara, di ufficio, non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, primo e secondo comma,  del
 d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 3, 24 e
 53 della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso   e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  contribuente  Pellicani Emilio ed all'ufficio imposte
 dirette di  Roma  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                        Il presidente: NICASTRO

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