N. 446 ORDINANZA 2 - 16 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita'  civile  -  Regione Lombardia - Spese di spedalita' -
 Recupero - Presunta violazione  del  diritto  di  difesa  -  Identica
 questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte (confr. ordinanza
 n.  320/1993  e sentenza n. 304/1986) - Inapplicabilita' nel giudizio
 a quo delle norme regionali impugnate - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1, nella parte in
 cui modifica l'art.  16,  terzo  comma,  ultima  parte,  della  legge
 regionale 15 gennaio 1975, n.5).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).
 
(GU n.52 del 22-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge
 regionale  della  Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art.
 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della  Lombardia
 15  gennaio  1975,  n.  5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"),
 promosso con l'ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal Pretore di Monza
 nel procedimento civile vertente tra Silvia Pellizzer e l'Ospedale S.
 Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n. 64,  iscritta
 al  n.  375  del  registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 29,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione  promosso  da
 Silvia  Pellizzer,  ai  sensi dell'art. 3 del Regio Decreto 14 aprile
 1910, n. 639 (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  di
 legge  relative  alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello
 Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese
 di spedalita',  emessa  dal  responsabile  del  presidio  multizonale
 "Ospedale  San  Gerardo  dei  Tintori"  nei  confronti della medesima
 opponente, in  quanto  ritenuta  civilmente  responsabile  dei  danni
 subiti da Pietro Mainone in un sinistro stradale, il Pretore di Monza
 ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche
 ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale  15  gennaio
 1975,  n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in
 cui sostituisce l'art. 16, terzo comma,  ultima  parte,  della  legge
 regionale 15 gennaio 1975, n. 5;
      che,  ad  avviso  del  pretore  rimettente,  la  norma regionale
 impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure
 previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive  modificazioni"
 per  il  recupero  delle  spese  di  ricovero  nei confronti di terzi
 civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei  principi  costituzionali
 espressi  dall'art.  3  (disparita'  di trattamento nei confronti dei
 terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero  sospese
 le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto
 di  difesa,  in  quanto  l'ingiunzione  e'  emessa, in violazione del
 principio  del  contraddittorio,  senza   che   il   terzo   ritenuto
 responsabile  possa  far  valere  le  ragioni  che  escludono  la sua
 responsabilita' civile); dall'art. 108 (violazione della  riserva  di
 legge  statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali);
 dall'art. 117 (violazione del limite delle  materie  attribuite  alla
 competenza  legislativa  regionale,  dalle  quali esula la disciplina
 della funzione giurisdizionale);
      che nessuna parte si e'  costituita  nel  presente  giudizio  di
 costituzionalita';
    Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo pretore
 di  Monza,  in  riferimento  alle  medesime  disposizioni della legge
 regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 per  violazione  degli
 artt.  3,  24,  108  e  117  della  Costituzione  e' stata dichiarata
 manifestamente inammissibile da questa Corte, con  ordinanza  n.  320
 del  1993,  per  le  ragioni  precedentemente esposte da questa Corte
 nella sentenza n. 304 del 1986, che portano a ritenere che  le  norme
 regionali  impugnate non trovino applicazione nel giudizio a quo, per
 essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del Regio
 Decreto n. 639 del 1910;
    che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al
 giudizio di questa Corte nuovi ed ulteriori profili rispetto a quelli
 gia' esaminati;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e  9  delle  Norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  regionale  della
 Lombardia  8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
 16 e 25 della legge regionale  15  gennaio  1975,  n.  5  "Disciplina
 dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16,
 terzo  comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.
 5, sollevata dal Pretore  di  Monza,  con  l'ordinanza  riportata  in
 epigrafe,   in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  108  e  117  della
 Costituzione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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