Applicazione del decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, concernente la Libia.(GU n.300 del 23-12-1993)
Vigente al: 23-12-1993
In relazione a taluni quesiti sull'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate (Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ritiene opportuno fare presente quanto segue. I crediti documentari irrevocabili aperti dalle banche libiche sulle casse delle banche residenti a fronte di esportazioni e di altre prestazioni che gli operatori italiani si sono a suo tempo impegnati a fornire a soggetti libici, sono liberamente eseguibili dalle banche stesse, sempreche' risultino essere stati disposti anteriormente al 2 dicembre 1993. Resta inteso che analoghi crediti aperti successivamente a tale data non potranno in nessun caso dar luogo all'anticipazione di risorse finanziarie in favore degli istituti libici ordinanti; detti crediti dovranno essere regolati nell'ambito delle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge sopra richiamato. Il direttore generale: MAZZA