Autorizzazione per l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella campagna vitivinicola 1993-94.(GU n.302 del 27-12-1993)
Il MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 21 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb; Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21 il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda; Tenuto conto che il dipartimento all'agricoltura e alimentazione della provincia autonoma di Trento e l'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1993-94 e' consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. 3. Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 822/87 l'acidificazione e l'arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 4 dicembre 1993 Il Ministro: DIANA