COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1993 

  Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe  del  gas
distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 16/1993).
(GU n.303 del 28-12-1993)

  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visti i provvedimenti CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale  e'
stato  istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle
tariffe  del  gas  distribuito  a  mezzo  rete  urbana  e  successive
modifiche ed integrazioni e il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre
1988  con  il  quale e' stata affidata ai Comitati provinciali prezzi
l'ultima applicazione alla metodologia citata;
  Visti i precedenti provvedimenti in materia di tariffe del gas;
  Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991 in attuazione
della delibera CIPE del 30 luglio 1991;
  Visto il provvedimento n. 34 del 18  dicembre  1991  relativo  alla
"Nuova   regolamentazione   tariffaria   delle  aziende  di  pubblici
servizi";
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498 ed il  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504:  che  nel  disciplinare,  tra  l'altro,
l'esercizio  dei  servizi  pubblici,   dettano   norme   in   materia
tariffaria;
  Visto  l'accordo  del  4  marzo  1992 tra la SNAM e le associazioni
delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) con
cui vengono fissate, tra l'altro, le nuove condizioni di applicazione
della componente quota fissa del prezzo del metano;
  Considerata l'opportunita' di garantire al  settore  le  necessarie
fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di
distribuzione  urbana  del  gas nonche' per la realizzazione di nuove
iniziative di investimento;
  Ritenuto pertanto necessario procedere ad  un  aggiornamento  delle
tariffe nonche' prevedere criteri per un loro adeguamento periodico;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
 
                              Delibera
 
i criteri che devono essere eseguiti per la determinazione e
   la revisione delle tariffe  del  gas,  distribuito  a  mezzo  rete
   urbana, di competenza di ogni esercizio gas.
1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst).
  Ad  ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N), del
grado di sviluppo raggiunto (K = consumo specifico in Mcal/UT/anno) e
del tipo di gas distribuito, compete un definito costo  standard  che
rappresenta il costo medio di distribuzione del gas.
  Il  prezzo  medio  di  ricavo,  correlato  al costo standard, viene
espresso in L/Mcal.
  Il costo  standard,  seguendo  i  criteri  dettati  nei  successivi
paragrafi,  e'  calcolato  come  somma delle seguenti due componenti:
materia prima (Qm) e costo di distribuzione (Cd).
  Il grado di  sviluppo  (K),  raggiunto  da  ciascun  esercizio,  si
ottiene  dividendo  il  totale delle calorie vendute nell'anno solare
precedente, per il numero degli utenti al 31  dicembre  dello  stesso
anno.
  Per le aziende che distribuiscono metano tal quale, il totale delle
calorie  vendute  nell'anno  solare  precedente (escluse le forniture
industriali con consumi superiori a  200.000  metri  cubi/anno  e  le
forniture  a  strutture  ospedaliere  con consumi superiori a 300.000
metri cubi/anno) si ottiene:
   moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di
9,2 Mcal/mc standard, qualora il potere  calorifero  medio  ponderato
del  metano acquistato nell'anno solare precedente non abbia superato
il (Piu' o Meno)5% del potere calorifico di riferimento;
   moltiplicando i metri cubi venduti per  il  valore  effettivo  del
potere  calorifico  medio  ponderato  del metano acquistato nell'anno
solare precedente negli altri casi.
  I comitati provinciali prezzi  verificheranno  che  per  tutti  gli
esercizi  lo  strumento concessivo preveda un monitoraggio del potere
calorifico superiore del gas distribuito e che a tali adempimenti  ed
ai risultati ottenuti sia data pubblicita' con i mezzi piu' idonei.
  Le  forniture  industriali  ed ospedaliere con consumi superiori ai
limiti di cui sopra, devono essere documentate con l'indicazione di:
   nome e indirizzo dell'utente;
   quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno.
  Per tutte le distribuzioni, il valore minimo del grado di  sviluppo
(K) da utilizzare e' pari a 3.400 Mcal/ut/anno.
  Nel  caso  in  cui  la  stessa  azienda  o  consorzio o esercizio o
societa' serva piu' comuni ubicati nella stessa regione o in province
limitrofe appartenenti ad altre regioni, si potra', ove le situazioni
locali lo consentano, procedere al calcolo di un unico costo standard
nonche' di un'unica proposta di  struttura  tariffaria  afferente  al
complesso dei comuni interessati (bacino tariffario).
  In ogni caso le operazioni di accorpamento o di scorporo dei comuni
dai  bacini  tariffari  non debbono determinare nel complesso aumenti
per  gli  utenti  rispetto  alle  situazioni  preesistenti,  pertanto
dovranno risultare neutre.
 a) Materia prima (Qm).
  La  componente di costo "materia prima" (Qm) si calcola utilizzando
le seguenti formule che sono diverse  in  funzione  delle  differenti
materie prime impiegate:
   a.1)  Metano  prelevato  direttamente da metanodotto e distribuito
tal quale o miscelato:
 
                              cm + iqf
             Qm (L/Mcal) = ___________
                             9,2 x cnc
   dove:
 
cm  = quota proporzionale del prezzo di cessione del gas naturale
       alle aziende distributrici come  stabilito  dai  contratti  di
       fornitura  validi  su  scala  nazionale (vedi successivo punto
       5.1.1);
iqf = incidenza forfettizzata della quota fissa del prezzo di
       cessione del gas  naturale  alle  aziende  distributrici  come
       stabilito dai contratti di fornitura validi su scala nazionale
       (vedi successivo punto 5.1.1);
9,2 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15  C e 760 mm
       di Hg del gas naturale acquistato, in Mcal/mc.st.;
cnc = coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che tiene
       conto  delle  differenze  tra  il gas immesso in rete e quello
       fatturato e che assume i valori di cui al provvedimento CIP n.
       24 del 9 dicembre 1988.
   a.2)  Gas  liquido  (GPL)  distribuito  allo  stato  tal  quale  o
miscelato,  metano  trasportato  con  carri  bombolai distribuito tal
quale o miscelato, altri combustibili gassosi:
 
                                c'm
             Qm (L/Mcal) = ___________
                             pcm x cnc
   dove:
 
c'm = costo della materia prima utilizzata in L/Kg per il GPL e
       L/mc per il metano (vedi successivi punti 5.1.1, 5.1.2);
pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di
       cui al provvedimento CIP n. 37/1986;
cnc = (vedi punto a.1).
   a.3) Gas manifatturato ottenuto  da  materie  prime  diverse  (gas
naturale  da  metanodotto,  gas  naturale  da  carro  bombolaio,  gas
liquido,  distillati  petroliferi,  etc.)  prodotto   e   distribuito
dall'esercizio gas;
   Qm  e'  la  somma  dei valori calcolati per ciascuna materia prima
utilizzata secondo la seguente espressione:
 
                        cm + iqf                 c'm
  Qm (L/Mcal) = w x_______________  + w' x  ______________
                     9,2 x cnc x r           pcm x cnc x r
   dove:
w e w' sono le incidenze definite dal provvedimento CIP n. 37/1986;
cm  = come sopra (vedi punto a.1);
iqf = come sopra (vedi punto a.1);
c'm = costo della singola materia prima utilizzata (vedi punto a.2);
       per le altre materie prime valgono le disposizioni di  cui  al
       punto 5.1.2;
r   = rendimento di trasformazione che assume i valori di cui al
       provvedimento CIP n. 37/1986;
pcm = potere calorifico delle materie prime che assume i valori di
       cui al provvedimento CIP n. 37/1986;
cnc = come sopra (vedi punto a.1).
 b) Costo di distribuzione (Cd).
  Il  costo  di  distribuzione  e' la somma della componente gestione
(Qg) e di quella investimenti (Qi).
   b.1) Gestione (Qg).
   Questa  componente  (Qg)  che  comprende  i  costi   di   gestione
(personale, di esercizio, generali, etc.), si calcola:
 
               Qg (L/Mcal) = Qgprec x (1 + (I e cp) )
 
   dove:
Qgprec = valore della quota gestione riconosciuto nella revisione
       tariffaria precedente.
  Nel  caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da comuni
in passato appartenenti a bacini diversi,  il  valore  di  Qgprec  e'
rappresentato  dalla media ponderata dei vari valori. La ponderazione
deve  essere  effettuata  utilizzando  le  vendite  dell'anno  solare
precedente (per la presente revisione vedi successivo punto 5.1.3);
I   = coefficiente che tiene conto della evoluzione dell'inflazione
       nel periodo successivo all'ultima revisione tariffaria (per la
       presente revisione vedi successivo punto 5.1.3);
cp  = coefficiente di produttivita' (per la presente revisione vedi
       successivo punto 5.1.3).
  b.2) Investimenti (Qi).
  Questa  componente (Qi), relativa all'attivita' di investimento, si
calcola:
 
                   i x Is x A
    Qi (L/Mcal) = ____________
                        K
 
   dove:
i   = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i
       rinnovi,  di  un  equilibrato  rapporto  tra  i  finanziamenti
       raccolti e capitale investito, degli oneri finanziari e di una
       equa remunerazione del capitale (vedi successivo punto 5.1.4);
Is  = investimento standard di riferimento (vedi successivo punto
       5.1.4);
A   = coefficiente che modula questa componente in funzione degli
       investimenti  realizzati  nell'ultimo  triennio e che assume i
       seguenti valori:
 
       A  =      0,6   1,0     1,6
       Ip =    <=2%    4%    >=10%
 
       (per valori intermedi si procedera' per interpolazione)
 
   dove:
Ip  = rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo
       triennio  (=  media  annuale  degli  investimenti  dell'ultimo
       triennio  a valore storico diviso il numero degli utenti al 31
       dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard Is.
  I valori degli investimenti da  utilizzare  sono  quelli  attinenti
all'attivita'    di    sviluppo   e   potenziamento   del   servizio,
all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas,  al  risparmio  energetico,
agli  investimenti  relativi  alla trasformazione a gas naturale. Gli
investimenti da utilizzare nei  conteggi  devono  essere  assunti  al
netto  di ogni contributo incassato delle aziende da parte di utenti,
enti  locali,  enti  nazionali  o  comunitari,  ed  al  netto   degli
investimenti  afferenti  eventuali  forniture che non concorrono alla
determinazione del grado di sviluppo (K) definito al punto 1.
  Nel  caso  di  "gestioni  per  conto"  gli  investimenti  lordi  da
considerare  sono dati dall'insieme degli investimenti realizzati sul
territorio sia dal comune che dal gestore.
 c) Limite massimo riconoscibile al costo di distribuzione.
  Nel caso in cui il costo di distribuzione come sopra calcolato, sia
superiore  al costo di distribuzione precedente, Cdprec, aumentato di
2,72 L/Mcal, il costo di distribuzione  riconosciuto  nella  presente
revisione e':
 
                     Cd (L/Mcal) = Cdprec + 2,72
 
   dove:
Cdprec  e'  il  costo  di  distribuzione  della  revisione tariffaria
precedente.
 d) Bacino tariffario.
  Nel caso in cui il bacino tariffario attuale sia formato da  comuni
in passato appartenenti a bacini diversi, i valori di Qgprec e Cdprec
sono   rappresentati  dalla  media  ponderata  dei  vari  valori.  Le
ponderazioni sono effettuate utilizzando le vendite dell'anno  solare
precedente (vedi punti 5.1.3 e 5.1.5).
2) QUOTE FISSE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
  Il  costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato,
si ripartisce in una quota fissa ed in  una  quota  proporzionale  al
consumo.
  La quota fissa assume i seguenti valori:
   L.  36.000  all'anno,  pari a L. 3.000 al mese, per gli utenti che
utilizzano il gas per cottura ed acqua calda;
   L. 60.000 all'anno, pari a L. 5.000 al mese,  per  gli  utenti  di
riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;
   L/Mcal 4,50 per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi
effettuati.
  L'ammontare  dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa
viene calcolato, per le prime due tipologie di utenza, tenendo  conto
della ripartizione degli utenti per utilizzo al 31 dicembre dell'anno
precedente  e,  per  le  altre  utenze,  tenendo  conto delle vendite
effettuate per tale utilizzo nell'anno solare precedente.
  Portando in detrazione dal costo standard  l'ammontare  dei  ricavi
connessi  alla  quota  fissa,  si ottiene un prezzo medio residuo che
verra' utilizzato per la modulazione dei diversi  livelli  tariffari,
sulla  base  della ripartizione percentuale per tariffa delle vendite
consuntivate nell'anno precedente.
  Le  tariffe  strutturate,  ove  possibile,  su  livelli  di  valore
decrescente, sono articolate come segue:
   T1 = per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda
(vedi successivo punto 5.1.6);
   T2  =  per  uso  di  riscaldamento  individuale  (con  o senza uso
promiscuo);
   T3 = per altri usi, da articolarsi su 2 o piu' livelli di  prezzo,
di valore decrescente, da applicarsi a volumi progressivi di consumo.
  In  nessun  caso, le tariffe potranno essere inferiori al valore di
(Qm).
3) NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI.
3.1) Trasformazione di esercizi da gas manifatturato  o  miscelato  a
metano tal quale.
  Nei piccoli e medi centri (con meno di 100.000 utenti) nei quali la
trasformazione  del servizio avverra' entro un anno, verra' mantenuta
sino  a  trasformazione  avvenuta,  la  tariffa  a   Mcal   del   gas
precedentemente  distribuito, per passare alla tariffa corrispondente
al nuovo tipo  di  gas,  calcolata  come  sotto  specificato,  appena
ultimata la trasformazione.
  Nei  centri  maggiori,  nei  quali  la  trasformazione del servizio
richiedera' diversi anni, o nei casi di cui al punto  precedente  non
ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a
metano, le tariffe proprie del nuovo tipo di distribuzione, calcolate
come  sotto  specificato, mentre agli altri utenti verranno applicate
le tariffe proprie della situazione distributiva precedente.
  In entrambi i casi il costo  standard  di  competenza  sara'  cosi'
calcolato:
   per  la  componente quota materia prima considerando, per ciascuna
delle  due  distribuzioni,  i  costi  propri  delle   materie   prime
utilizzate:
   per la quota gestione considerando:
    per  la  distribuzione  di  gas manifatturato o miscelato, quanto
previsto al precedente punto 1. b.1;
    per la distribuzione di  metano  tal  quale  quanto  previsto  al
precedente  punto  1. b.1, assumendo il coefficiente di produttivita'
"cp" pari a 0 e moltiplicando il valore di Qgprec cosi' ottenuto  per
il fattore correttivo Ck1 pari a:
       Kp
Ck1 = ____  (Ck1 non puo' assumere valori maggiori a 1)
       K
    dove:
Kp  = grado di sviluppo utilizzato nella precedente revisione
       tariffaria (vedi successivo punto 5.1.3);
K   = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1;
    per   la   quota   investimenti  considerando,  nel  calcolo  del
coefficiente A (uguale  in  entrambe  le  distribuzioni)  i  dati  di
investimenti ed utenti complessivi delle due distribuzioni.
3.2) Nuovi esercizi.
  Le  nuove  reti  gestite  da  una azienda o consorzio o esercizio o
societa' che gia' svolge l'attivita' in comuni della stessa regione o
in province limitrofe, vengono accorpate, ove le condizioni locali lo
consentano, al bacino tariffario esistente e ne assumono le tariffe.
  Per  le  nuove  reti  non  accorpabili  in  un  bacino   tariffario
preesistente,  il  costo standard viene determinato usando i seguenti
valori:
   Qg = vedi successivo punto 5.1.3;
   K  = 9.900 per gli esercizi siti nel nord Italia;
   K  = 5.400 per gli esercizi siti nel centro-sud Italia;
   N  = valore uguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel
         concentrico del comune da servire;
   A  = proprio in funzione dell'investimento annuo medio specifico
         netto dell'ultimo triennio utilizzando  il  valore  N  sopra
         indicato.
  Detta  metodologia  verra'  seguita  per  i primi ventiquattro mesi
dall'inizio dell'erogazione del servizio. Trascorso tale termine,  il
costo  standard  dovra'  essere  calcolato secondo quanto disposto al
successivo punto 3.3.
3.3) Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento.
  Per gli esercizi che,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento  hanno  concluso  il  periodo di avviamento - trascorsi
cioe' ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio - (vedi  successivo
punto  5.1.3),  il  costo  standard viene calcolato come previsto nel
precedente punto 1, considerando che il valore di Qgprec deve  essere
moltiplicato per il fattore correttivo Ck2 pari a:
 
          Ka
  Ck2 = ______  (Ck2 non puo' assumere valori maggiori a 1)
          K
 
   dove:
Ka  = grado di sviluppo utilizzato nel periodo di avviamento;
K   = grado di sviluppo come definito al precedente punto 1.
  Gli  esercizi che concluderanno il periodo di avviamento (trascorsi
cioe' ventiquattro mesi dall'entrata in esercizio) in data successiva
alla pubblicazione del presente provvedimento dovranno ricalcolare il
proprio costo standard secondo la procedura  descritta  nel  presente
paragrafo.
  I  nuovi livelli tariffari conseguenti avranno decorrenza a partire
dal giorno successivo alla data di fine avviamento.
4) DISPOSIZIONI GENERALI.
  Le predette disposizioni per il cacolo  del  costo  standard  hanno
validita'   per   questa   prima   applicazione.  Per  le  successive
applicazioni dovranno essere confermate da apposito provvedimento del
CIP.
  Entro  venti  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento  le  aziende  distributrici  trasmetteranno al Comitato
provinciale prezzi competente i valori numerici per  il  calcolo  del
costo standard, nonche' i valori aggiornati delle tariffe.
  Contemporaneamente  gli  stessi  elementi  devono  essere trasmessi
dalle aziende distributrici al CIP per conoscenza.
  Per quanto riguarda i bacini tariffari  definiti  al  punto  1,  e'
competente a verificare la struttura tariffaria dell'intero bacino il
Comitato  provinciale  prezzi  nel  cui  territorio ricade il maggior
numero di utenti.
  Il Comitato provinciale prezzi:
   verifica  il  calcolo  del  costo  standard  e  che  la  struttura
tariffaria   indicata  dall'azienda  non  comporti  un  ricavo  medio
superiore  al  costo  standard   stesso   avvalendosi   anche   della
documentazione presentata dall'azienda;
   comunica    le    eventuali   proprie   osservazioni   all'azienda
distributrice entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  documentazione  da  parte  dell'azienda stessa.
Qualora il  comitato  provinciale  prezzi  abbia  ritenuto  opportuno
richiedere all'azienda distributrice informazioni aggiuntive rispetto
a  quelle  inizialmente  presentate,  il  predetto  termine di trenta
giorni  decorrera'  dalla   data   di   comunicazione   delle   dette
informazioni aggiuntive;
   autorizza le tariffe di norma entro trenta giorni dalla data della
richiesta;
   provvede  alla  pubblicazione  dei valori aggiornati delle tariffe
nel Bollettino ufficiale della regione o nel  Foglio  annunzi  legali
della provincia interessata.
  Gli  adeguamenti  tariffari  che  verranno  deliberati dai Comitati
provinciali prezzi in  attuazione  delle  sopra  citate  disposizioni
avranno   decorrenza   dalla   data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla  data  del  1 luglio di ogni anno viene trasferito su tutte le
tariffe dei gas  provenienti  da  metano,  escluse  quelle  da  carro
bombolaio, l'adeguamento della quota forfettizata (iqf) del prezzo di
cessione  del  gas  naturale  alle  aziende  distributrici  calcolato
secondo il criterio  previsto  nell'attuale  contratto  di  fornitura
valido su scala nazionale.
  A tal fine le imprese che erogano metano alle aziende distributrici
provvedono,  entro  il  1  giugno  di  ogni  anno,  a comunicare alla
segreteria del CIP  e  alle  aziende  distributrici  l'entita'  della
variazione  della  componente che avra' applicazione dal 1 luglio. Le
aziende distributrici devono notificare alla  segreteria  del  CIP  i
valori  aggiornati  delle  tariffe  conseguenti  alle  variazioni del
prezzo del metano  di  cui  sopra,  entro  dieci  giorni  dalla  loro
decorrenza.  Contestualmente  le  aziende  distributrici  segnalano i
valori aggiornati dalle tariffe ai Comitati  provinciali  prezzi  che
provvedono alla loro pubblicazione.
  Le   imprese   erogatrici   provvedono   inoltre  a  dare  adeguata
pubblicizzazione  delle  variazioni  tariffarie   attraverso   idonei
strumenti di informazione.
  Nel  caso  di  materie  prime  diverse  dal  metano da metanodotto,
l'aggiornamento  della  quota  materia  prima  avverra'  secondo   la
procedura di seguito descritta.
  In  corso  d'anno,  in caso di variazione (positiva o negativa) del
solo  costo  della  materia  prima,  le  aziende   presenteranno   al
competente  C.P.P.,  per  la necessaria approvazione, il nuovo valore
della quota materia prima.
Cio' avverra' bimestralmente (1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio,
1 settembre, 1 novembre) secondo quanto previsto al successivo  punto
5.1.2.
  Le  tariffe di vendita varieranno, con la stessa decorrenza e nella
stessa entita' (L/Mcal), e solo nel caso in  cui  la  variazione  sia
superiore al limite di franchigia pari a (Piu' o Meno) 1 L/Mcal.
  Contemporaneamente gli stessi elementi devono essere trasmessi alle
aziende distributrici al CIP per conoscenza.
5) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
  I valori numerici da utilizzare nel calcolo del costo standard sono
i seguenti:
  5.1) Quota materie prime.
  5.1.1) Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio:
    a)  il  valore  di  cm  e' differenziato in funzione del grado di
sviluppo  (K)  e  viene  ottenuto  per  interpolazione  lineare,  con
arrotondamento   alla   prima   e   alla   seconda   cifra   decimale
rispettivamente per  importi  espressi  in  L/mc  o  in  L/Mcal,  dei
seguenti valori:
 
                       Quota proporzionale per metano
      K                   a 9,2 Mcal/mc standard
(Mcal/ut/anno)             (L/mc)       (L/Mcal)
     ___                    ___            ___
 
   =  4.250 . . . . . .    119,4          12,98
      5.750 . . . . . .    188,3          20,47
      9.500 . . . . . .    248,1          26,97
   = 19.000 . . . . . .    255,6          27,78
  Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 165,3 L/mc per metano a
9,2  Mcal/mc  st.,  pari  a 17,97 L/Mcal; per gli esercizi serviti da
carro bombolaio si adotta il valore di 119,4 L/mc per  metano  a  9,2
Mcal/mc st., pari a 12,98 L/Mcal;
    b) il valore di iqf e' pari a 50,2 (L/mc).
  5.1.2) Altre materie prime.
  I  Comitati  provinciali  prezzi  terranno  conto  dei costi franco
officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento
ai prezzi ufficiali aggiornati, considerati gli oneri propri connessi
alla resa a destinazione dei  singoli  prodotti  e,  in  assenza  dei
prezzi  ufficiali, ai costi documentati. Gli oneri relativi alla resa
franco officina gas sono aggiornati con cadenza annuale.
  5.1.3) Quota gestione.
  Esercizi a regime
  Il valore di Qgprec e' dato dalla seguente formula:
 
                Qgprec = GEST24/88 + 0,55 x FORF90/91
 
   dove:
GEST24/88 = sommatoria, in L/Mcal, della quota personale (Qp), spese
             di esercizio (Qe) e  spese  generali  (Qg)  riconosciute
             all'esercizio  in  applicazione del provvedimento CIP n.
             24/88;
FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 x provv. 19/91
   dove:
provv. 7/90 = aumento, in L/Mcal, riconosciuto all'esercizio secondo
               quanto previsto dal provvedimento CIP n. 7/90;
provv. 37/90 = 0,49 L/Mcal (secondo quanto previsto dal provvedimento
                CIP n. 37/90);
provv. 19/91 = variazione tariffaria, in L/Mcal, riconosciuta dal
                provvedimento CIP n. 19/91 e sue successive modifiche
                ed integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP  n.
                33/91).
  Gli  altri  parametri  da  utilizzare  per  il  calcolo della quota
gestione sono:
   I   = 0,10
   cp  = 0,04
Esercizi di trasformazione.
  Per le distribuzioni che hanno in corso  la  trasformazione  a  gas
naturale  tal quale di cui al precedente punto 3.1, Kp e' il grado di
sviluppo utilizzato in applicazione del provvedimento CIP n. 24/88.
Nuovi esercizi.
  Per le nuove reti di cui al precedente punto 3.2, i valori di Qg da
utilizzare sono i seguenti:
   Qg   = 16,16 L/Mcal per gli esercizi siti nel nord Italia;
   Qg   = 29,63 L/Mcal per gli esercizi siti nel centro-sud Italia.
Esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento.
  Il fattore correttivo Ck2 di cui al punto 3.3 non  si  applica  per
gli esercizi che:
   nel   provvedimento   CIP  n.  19/91  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (provv. CIP n. 24/91 e provv. CIP n.  33/91)  sono  gia'
stati considerati a "fine avviamento";
   a   seguito   della  circolare  CIP  n.  6167  dell'ottobre  1992,
completato il periodo di avviamento, hanno gia' aggiornato  i  valori
tariffari.  Per  questi  occorre inoltre considerare che il valore di
GEST24/88 e' dato dalla sommatoria  delle  componenti  Qp,  Qe  e  Qg
dell'ultima scheda tariffaria approvata dal C.P.P.
Per tutti gli esercizi.
  Per la presente applicazione le vendite dell'anno solare precedente
da  utilizzare  per  l'eventuale ponderazione di cui al punto 1. b.1,
sono quelle del 1992.
  5.1.4) Quota investimenti.
   i = 0,09 nel caso in cui la percentuale della voce "Totale mezzi
        propri" relativa all'anno 1992 (desumibile dall'allegato n. 2
        dei bilanci societari compilati dalle  aziende  distributrici
        secondo le disposizioni CIP) sia maggiore o uguale a 45%;
   i = 0,086 negli altri casi.
  Nel  caso di aziende o consorzi o societa' che svolgono il servizio
in piu' esercizi,  il  valore  di  "i"  da  utilizzare  in  tutte  le
distribuzioni e' quello individuato a livello societario;
   Is = investimento standard che assume, in funzione del grado di
        sviluppo K, i seguenti valori:
   Is = 1.000.000 L/utente per K inferiore o uguale a 9.000
        Mcal/ut/anno;
   Is = 1.100.000 L/utente per K maggiore a 9.000 Mcal/ut/anno,
        nonche' per i nuovi esercizi.
  5.1.5) Costo di distribuzione precedente = Cdprec
  Per  la  presente  applicazione  il  valore di Cdprec e' dato dalla
seguente formula:
   Cdprec = Cd24/88 + FORF90/91
  dove:
CD24/88 = (Qp + Qe + Qg +Qo) ex provv. 24/88
FORF90/91 = provv. 7/90 + provv. 37/90 + 0,93 x provv. 19/91
dove  i  simboli  hanno  il  significato  gia'  descritto  nei  punti
precedenti.
  Per  l'eventuale  ponderazione,  di  cui  al  punto 1.c, le vendite
dell'anno precedente sono quelle del 1992.
  5.1.6) Tariffa T1
  Per le distribuzioni di gas naturale tal quale da  metanodotto,  le
tariffe  relative  agli usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda (T1) sono fissate su 5 livelli differenziati in  funzione
del grado di sviluppo (K).
  I valori di detti livelli sono:
 
   K (Mcal/ut/anno)                       T1 (L/Mcal)
         ___                                  ___
 
   fino a         5.000                         70
 da 5.001 a       7.000                         65
 da 7.001 a       9.000                         60
 da 9.001 a      11.000                         55
 oltre           11.000                         50
 
6) TARIFFE PER PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI.
  Per le piccole imprese industriali ed artigianali con consumo annuo
compreso   fra  i  100.000  e  i  200.000  metri  cubi,  il  Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e'  delegato  ad
effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, una
ristrutturazione a carattere perequativo delle relative tariffe.
   Roma, 23 dicembre 1993
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                         SAVONA