N. 447 SENTENZA 13 - 20 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico  -  Regione  Emilia-Romagna  -  Giunta  regionale  -
 Avvalimento  del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale
 con permanenza a carico delle UU.SS.LL. del trattamento  economico  e
 di  missione - Mancata acquisizione da parte della regione del potere
 di emanare autonoma norma in materia - Contrasto con la norma statale
 da ritenersi insuperabile - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Emilia-Romagna approvata il 20 luglio 1993, art. 1)
 
 (Cost., art. 117)
 
(GU n.53 del 29-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof.   Francesco
 GUIZZI, prof. Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della Regione  Emilia-Romagna  riapprovata  il  20  luglio  1993  dal
 Consiglio  regionale,  avente  per  oggetto:  "Misure  eccezionali  e
 transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  4  agosto  1993,  depositato  in  cancelleria  il  12
 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente,  e
 l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con ricorso
 notificato il 4 agosto 1993, ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna,
 riapprovata dal Consiglio regionale il 20 luglio 1993  a  seguito  di
 rinvio   da   parte   del  Governo,  recante  "Misure  eccezionali  e
 transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale",
 per violazione dell'art. 117 della Costituzione,  in  relazione  agli
 artt.  47  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 44, quinto comma,
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
    Il ricorrente deduce che la disciplina impugnata dispone,  in  via
 eccezionale  e  transitoria,  fino  all'attuazione  del  riordino del
 sistema sanitario nazionale e regionale, la facolta'  per  la  Giunta
 regionale di avvalersi del personale dirigente del servizio sanitario
 nazionale,  nel  numero  massimo  di  dieci  unita', con permanenza a
 carico  delle  unita'  sanitarie  locali  del  relativo   trattamento
 economico e di missione. Tali disposizioni, secondo il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  si porrebbero in contrasto - oltre che con
 l'art. 47 della legge n. 833 del 1978, che riserva alla legge statale
 la disciplina  dello  stato  giuridico  del  personale  delle  unita'
 sanitarie locali - con i principi di cui al citato art. 44 del d.P.R.
 n.  761  del 1979, dove si prevede espressamente che, per particolari
 esigenze dei servizi sanitari regionali e per tempo  determinato,  il
 personale delle unita' sanitarie locali possa essere comandato presso
 le  Regioni,  ma con assunzione da parte di quest'ultime dei relativi
 oneri finanziari.
    Il contrasto tra la normazione regionale impugnata ed  i  principi
 della  legislazione  statale in materia sussisterebbe, quindi, sia in
 relazione  al  ricorso  all'istituto  dell'"avvalimento"  anziche'  a
 quello  del  "comando",  sia alla conseguente disciplina dei relativi
 oneri.
    Tale contrasto - sempre secondo il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri   -   determinerebbe   una   lesione   dell'art.  117  della
 Costituzione,  posto  che  in  materia  di  disciplina  dello   stato
 giuridico   ed   economico   del  personale  del  servizio  sanitario
 nazionale, a fronte della competenza statale,  sancita  dall'art.  47
 della  legge n. 833 del 1978, residuano alla Regione solo funzioni di
 tipo meramente attuativo.
    Ne' la norma impugnata  potrebbe  giustificarsi  in  relazione  ad
 esigenze  di  carattere  eccezionale  e  transitorio,  in  quanto  le
 richiamate disposizioni della legge statale, che si assumono violate,
 sono specificamente rivolte a regolare  proprio  i  casi  in  cui  si
 manifestano   per   le  Regioni  particolari  esigenze  di  carattere
 temporaneo.
    2. - La Regione Emilia-Romagna si e' costituita nel  giudizio  per
 dedurre  l'infondatezza  del  ricorso  in  relazione sia all'asserita
 insussistenza  di  un  contrasto  tra  la  norma   impugnata   e   la
 Costituzione,   sia   alla   nuova  configurazione  delle  competenze
 regionali, operata con il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
 502,  sia  al  carattere  eccezionale,  delimitato e temporaneo della
 misura prevista dalla legge impugnata.
    In prossimita' dell'udienza la Regione ha presentato  una  memoria
 nella  quale  afferma  che l'art. 44, quinto comma, del d.P.R. n. 761
 del 1979, nel prevedere lo strumento del comando per  l'utilizzazione
 del  personale  sanitario da parte delle Regioni, non escluderebbe la
 possibilita' per le stesse Regioni di ricorrere  eventualmente  anche
 ad  altri  strumenti  di  mobilita' di detto personale, sulla base di
 espresse previsioni normative, qualora cio' si  renda  necessario  in
 relazione  a peculiari esigenze per le quali lo strumento del comando
 appaia inadeguato.
    Nel caso di specie, la creazione di un regime  speciale,  riferito
 esclusivamente  ai  dirigenti,  con  rigide delimitazioni numeriche e
 temporali, si sarebbe resa necessaria per garantire alle poche unita'
 di personale di vertice interessate una piu' adeguata  valorizzazione
 professionale  e condizioni non svantaggiose per cio' che attiene sia
 al  mantenimento  dei  compensi  speciali  inerenti  alle  rispettive
 posizioni  giuridiche  nelle  unita' sanitarie di appartenenza sia al
 trattamento economico di missione.
    Per quanto attiene agli oneri economici, la difesa  regionale  de-
 duce  che  nel  nuovo  assetto  giuridico  e  finanziario del sistema
 sanitario, determinato dal decreto legislativo n. 502  del  1993,  le
 unita'  sanitarie  locali sono divenute aziende regionali, finanziate
 interamente dalla Regione attraverso il  Fondo  sanitario  nazionale.
 Inoltre,  l'art.  13  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  502 ha
 attribuito a carico della Regione  il  ripiano  del  disavanzo  delle
 unita'   sanitarie   locali   derivante  dalle  scelte  organizzative
 regionali. In tal modo, la  spesa  per  le  unita'  sanitarie  locali
 verrebbe a confluire nella generale spesa per le attivita' sanitarie,
 con la conseguente possibilita' per la legge regionale di stabilire -
 nei  limiti  della  ragionevolezza - la piu' opportuna imputazione di
 una spesa comunque attinente al settore delle attivita' sanitarie.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna  in  via
 principale   l'art.  1  della  legge  della  Regione  Emilia-Romagna,
 riapprovata dal Consiglio regionale  il  20  luglio  1993  e  recante
 "Misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema
 sanitario regionale".
    Con  tale  disposizione la Regione ha stabilito la facolta' per la
 Giunta regionale di avvalersi, in via eccezionale e transitoria,  del
 personale  dirigente  del  servizio  sanitario  nazionale, nel numero
 massimo di dieci unita', per esigenze di riorganizzazione del sistema
 sanitario fino all'attuazione del suo riordino in  sede  nazionale  e
 locale,   ponendo   a   carico   delle  unita'  sanitarie  locali  di
 appartenenza gli oneri relativi al  trattamento  economico  di  detti
 dirigenti  nonche'  l'eventuale  trattamento  di missione, in caso di
 loro spostamento dalla sede di servizio.
    Secondo il Presidente del Consiglio questa disciplina si  porrebbe
 in  contrasto  con  l'art.  117  della  Costituzione, con riferimento
 all'art. 47 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  concernente  la
 disciplina  dello  stato  giuridico  ed economico del personale delle
 unita' sanitarie locali, nonche' all'art. 44 del d.P.R.  20  dicembre
 1979,  n.  761,  dove  si  prevede  che  per particolari esigenze dei
 servizi sanitari regionali il personale delle unita' sanitarie  possa
 essere  comandato  presso  la  Regione  per tempo determinato, ma con
 assunzione  da  parte  della  stessa  Regione  dei   relativi   oneri
 finanziari.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art.  47  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
 servizio sanitario nazionale, ha riservato allo Stato,  per  evidenti
 esigenze    di   uniformita'   -   ripetutamente   richiamate   dalla
 giurisprudenza costituzionale (v., di recente, sentenze nn. 355 e 366
 del 1993, 28 del 1992, 484 del  1991,  308  e  112  del  1990)  -  la
 disciplina   dello   stato   giuridico  ed  economico  del  personale
 sanitario, riconoscendo in tale ambito  alle  Regioni  il  potere  di
 emanare  solo  norme  per  l'attuazione della legge statale, ai sensi
 dell'art. 117, ultimo comma, della  Costituzione.  Piu'  di  recente,
 questa  Corte ha anche riconosciuto che "il nuovo inquadramento delle
 unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo
 n. 502 del 1992 (in tema di  riordino  della  disciplina  in  materia
 sanitaria) non ha fatto venir meno quelle esigenze di uniformita' che
 hanno  a  suo  tempo  indotto il legislatore statale a riservare alla
 propria sfera di competenza la disciplina  del  personale  sanitario"
 (sent. n. 359 del 1993).
    Ne  consegue  che le Regioni, anche successivamente all'entrata in
 vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  non  hanno
 acquisito  il  potere  di emanare in questa materia norme che esulino
 dall'ambito della attuazione o della integrazione di discipline poste
 da parte della legge statale.
    Ora, per quanto concerne l'utilizzazione  in  via  eccezionale  di
 personale  delle  unita'  sanitarie locali da parte delle Regioni, il
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, - che ha regolato lo stato giuridico
 ed economico del personale di tali unita' in attuazione della  delega
 disposta  dalla  legge  n.  833 del 1978 - all'art. 44 ha previsto la
 possibilita' di comandare, per tempo  determinato,  il  personale  in
 questione  presso  gli uffici regionali, ma pur sempre con assunzione
 dei relativi oneri da parte della Regione.
    In contrasto con questa precisa disposizione, la norma impugnata -
 anche   al   di   la'   dell'impreciso    riferimento    all'istituto
 dell'"avvalimento",  che  afferisce piu' propriamente ai rapporti tra
 Regione ed uffici degli enti locali, ai sensi  dell'art.  118,  terzo
 comma,  della  Costituzione  -  ha,  invece, stabilito che la Regione
 possa porre alle proprie dipendenze funzionali un limitato numero  di
 dirigenti delle unita' sanitarie locali, mantenendo peraltro a carico
 di  queste  ultime  il trattamento economico goduto dagli interessati
 nonche' l'eventuale trattamento economico di missione.
    Ne' tale contrasto tra la norma statale e la norma regionale  puo'
 ritenersi superato in relazione alla nuova disciplina finanziaria del
 sistema  sanitario,  di  cui al gia' ricordato decreto legislativo n.
 502 del 1992, dal momento che il richiamo a questa disciplina non  e'
 tale   da   giustificare   una  attribuzione  indifferenziata  o  una
 commistione fra le risorse attribuite alle unita' sanitarie locali  e
 quelle  destinate al funzionamento degli uffici regionali che operano
 nel campo delle attivita'  sanitarie.  Cosi'  come  non  puo'  essere
 apprezzato  il rilievo, formulato dalla Regione, che la norma statale
 sul  comando  del  personale  delle  unita'  sanitarie   locali   ben
 difficilmente   potrebbe   trovare  applicazione  nei  confronti  del
 personale dirigente, in quanto questo verrebbe in tal modo a  perdere
 alcune   indennita'  integrative  del  trattamento  economico  e  non
 potrebbe, d'altro canto, beneficiare del trattamento di missione:  e'
 evidente,  infatti,  che  tale  rilievo  investe  valutazioni di mera
 opportunita', insuscettibili  di  incidere  sulla  valutazione  della
 legittimita' della disposizione impugnata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge
 della Regione  Emilia-Romagna  riapprovata  dal  Consiglio  regionale
 della  stessa Regione il 20 luglio 1993 e recante "Misure eccezionali
 e  transitorie  per  la  riorganizzazione   del   sistema   sanitario
 regionale".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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