N. 448 SENTENZA 13 - 20 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico - Partecipazione ai concorsi per titoli di servizio
 e professionali riservati per l'accesso  alle  qualifiche  del  ruolo
 speciale  tecnico  delle biblioteche - Requisito del possesso del di-
 ploma di laurea - Previsione a pena di  esclusione  per  posti  della
 prima e seconda qualifica funzionale - Discrezionalita' legislativa -
 Ruolo  di nuova istituzione per l'accesso al quale e' ragionevolmente
 richiesto uno specifico titolo di studio - Non fondatezza.
 
 (Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.53 del 29-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,
 avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo
 delle Universita'), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della   Sicilia,   sezione
 distaccata  di  Catania,  sul  ricorso  proposto da Silvana Cucinotta
 contro l'Universita' degli studi di Catania ed altri, iscritta al  n.
 333 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  l'atto  di costituzione di Silvana Cucinotta nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da  Silvana  Cucinotta  nei
 confronti dell'Universita' degli studi di Catania, del Ministro della
 Pubblica  Istruzione  e del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
 Scientifica e Tecnologica per l'annullamento  del  decreto  rettorale
 con  il  quale l'interessata era stata esclusa dai concorsi riservati
 per l'accesso  alle  qualifiche  del  ruolo  speciale  tecnico  delle
 biblioteche,  il  Tribunale  amministrativo  regionale della Sicilia,
 sezione distaccata di Catania, con ordinanza emessa  il  16  dicembre
 1992  (pervenuta  il 3 giugno 1993) ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme
 sul  personale  tecnico  ed  amministrativo delle Universita'), nella
 parte in cui prevede il requisito del possesso del diploma di  laurea
 per   la   partecipazione  ai  concorsi  per  titoli  di  servizio  e
 professionali (sesto comma).
    La legge n. 23  del  1986  ha  istituito  il  ruolo  speciale  del
 personale  tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Universita'
 e degli istituti di istruzione universitaria (art. 12). Ha  istituito
 inoltre   la  nona  qualifica  funzionale  dell'area  amministrativo-
 contabile (art. 15). La stessa legge ha previsto che, nella sua prima
 applicazione,  i  posti  della  prima  e  della   seconda   qualifica
 funzionale   del  ruolo  speciale  siano  coperti  mediante  concorsi
 nazionali per titoli di  servizio  e  professionali,  ai  quali  sono
 ammessi  a  partecipare  gli  appartenenti  alla settima o all'ottava
 qualifica con i seguenti requisiti: alla data di  entrata  in  vigore
 della legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni
 di  anzianita'  nella  qualifica  di  appartenenza;  svolgano inoltre
 funzioni  tecniche  corrispondenti  a  quelle  previste  nei  profili
 professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica
 funzionale  di  cui  all'art.  12; siano infine in possesso di laurea
 specifica (art. 22).
    Il  Tribunale  amministrativo  rimettente  prospetta,  sotto   due
 profili,  il  dubbio  di  legittimita' costituzionale della norma che
 richiede il possesso del diploma di laurea per la  partecipazione  ai
 concorsi  in  questione.  I  dipendenti dell'Universita' appartenenti
 all'area funzionale delle biblioteche sarebbero difatti  discriminati
 rispetto   a  quelli  dell'area  amministrativo-contabile  egualmente
 inquadrati nella settima ed  ottava  qualifica  funzionale,  i  quali
 possono   accedere   alla  qualifica  superiore  (la  nona)  mediante
 scrutinio  per  merito  comparativo,  avendo  maturato   l'anzianita'
 richiesta  nella  qualifica  di appartenenza (art. 15, settimo comma,
 della legge n.  23  del  1986).  Per  essi  non  sono  necessari  gli
 ulteriori   requisiti  richiesti  per  l'accesso  al  ruolo  speciale
 dell'area funzionale delle biblioteche ed in particolare  il  diploma
 di laurea.
    Il  giudice  rimettente osserva inoltre che la disciplina a regime
 consente  agli  stessi   appartenenti   all'area   funzionale   delle
 biblioteche  di  partecipare  ai concorsi per l'accesso alla prima ed
 alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale, anche se  privi
 del prescritto titolo di studio, richiesto nella fase transitoria. Ne
 deduce   che   il   possesso   del  diploma  di  laurea  non  sarebbe
 normativamente ritenuto un requisito essenziale.
    La  disciplina  cosi'  descritta  determinerebbe,  in   violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione, un'ingiustificata ed irragionevole
 discriminazione tra dipendenti, a causa del  diverso  trattamento  di
 fattispecie  identiche. La norma denunciata non risponderebbe inoltre
 ai  principi  di  efficienza  e  di  ragionevolezza   nell'azione   e
 nell'organizzazione  della  pubblica amministrazione e sarebbe quindi
 in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
    2. - Nel giudizio dinanzi alla  Corte  si  e'  costituita  Silvana
 Cucinotta,  chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale
 sia accolta sulla base di argomentazioni analoghe  a  quelle  esposte
 nell'ordinanza di rimessione.
    3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
 questione.
    L'Avvocatura ritiene che le disposizioni relative all'accesso alla
 nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e quelle
 relative al ruolo speciale del personale tecnico- scientifico e delle
 biblioteche non siano comparabili, in quanto l'istituzione della nona
 qualifica amministrativa e quella del  ruolo  speciale  rispondono  a
 logiche  diverse.  Nel  primo  caso  si  e'  prevista  una  qualifica
 speciale, di raccordo con il ruolo della  dirigenza,  riservata  alla
 carriera  dell'area amministrativo-contabile. Nel secondo caso non e'
 stato realizzato un prolungamento della  carriera  direttiva,  ma  e'
 stata   creata   una  figura  di  tecnico  con  elevata  e  specifica
 preparazione professionale.
    La differenza tra i due  ruoli  costituisce  il  fondamento  della
 diversita' delle relative norme di accesso. Nell'area amministrativo-
 contabile  per  il passaggio dalla ottava alla nona qualifica sarebbe
 sufficiente l'esperienza acquisita attraverso un certo numero di anni
 di servizio. Per l'area tecnica, scientifica e delle biblioteche  non
 si  potrebbe  prescindere  dal  possesso dell'apposita laurea, tenuto
 conto dell'elevato e specifico grado delle conoscenze  richieste  per
 le nuove qualifiche.
    Anche  se  si  ritenesse  che le due situazioni presentino qualche
 analogia, la diversita' di disciplina non determinerebbe comunque, ad
 avviso  dell'Avvocatura,  violazione  dei  parametri   costituzionali
 indicati   nell'ordinanza   di  rimessione,  giacche'  rientra  nella
 discrezionalita' del  legislatore  dettare  per  situazioni  analoghe
 normative diverse, purche' non irragionevolmente discriminatorie.
    L'Avvocatura  contesta anche la pretesa mancanza di ragionevolezza
 basata sulla considerazione che, nella fase a  regime,  il  personale
 privo   del   prescritto  titolo  di  studio  (richiesto  nella  fase
 transitoria) sarebbe ammesso al  concorso  nazionale  per  titoli  ed
 esami.  Rileva  infatti  che  in  questo  caso  la  professionalita',
 altrimenti attestata dalla laurea,  deve  essere  accertata  mediante
 prove  di  esame.  Inoltre  non  sarebbe  comunque  configurabile  un
 contrasto con  l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma
 generale richiede il possesso della laurea, e non puo' essere assunta
 a  termine  di  raffronto  del  giudizio  di  eguaglianza la norma di
 deroga.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sottoposta
 all'esame della Corte ha ad oggetto l'art.  22,  sesto  comma,  della
 legge  29  gennaio 1986, n. 23, concernente il conferimento dei posti
 della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo  speciale,
 di  nuova  istituzione,  del  personale  tecnico, scientifico e delle
 biblioteche delle Universita'.
    Il giudice rimettente, indicando come parametri di riferimento gli
 artt.  3   e   97   della   Costituzione,   ritiene   che   determini
 un'irragionevolediscriminazione  rispetto  alla  condizione  di altre
 categorie di  personale  universitario  e  sia  in  contrasto  con  i
 principi  di efficienza e di ragionevolezza nell'organizzazione della
 pubblica amministrazione avere  previsto,  nella  prima  applicazione
 della  legge,  il  possesso di uno specifico diploma di laurea (oltre
 che di una determinata anzianita' nella  qualifica  di  appartenenza)
 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli destinati alla copertura
 dei  posti di bibliotecario e di aiuto bibliotecario (rispettivamente
 prima e seconda qualifica funzionale del relativo ruolo speciale) del
 personale della settima o dell'ottava  qualifica  funzionale.  Questa
 disciplina  si  differenzierebbe,  proprio  per  il  requisito  della
 laurea, da quella dettata per l'area amministrativo-contabile,  nella
 quale  sarebbe  consentito  accedere,  mediante  scrutinio per merito
 comparativo, alla nona qualifica funzionale anche senza  il  possesso
 del titolo di studio superiore (art. 15 della legge n. 23 del 1986).
    Il  giudice rimettente osserva inoltre che il possesso del diploma
 di  laurea  per  l'accesso  alle  due  nuove   qualifiche   dell'area
 funzionale  delle  biblioteche,  richiesto  per  la partecipazione ai
 concorsi nella fase transitoria, non sarebbe necessario nella fase  a
 regime.  Si tratterebbe, quindi, di un requisito ritenuto dalla legge
 non indispensabile, sicche' la diversa disciplina in  ordine  a  tale
 requisito   nella   fase   transitoria  ed  in  quella  ordinaria  di
 inquadramento determinerebbe una ulteriore discrasia.
    2. - La questione non e' fondata.
    La legge n. 23 del 1986, nel dettare norme sul  personale  tecnico
 ed  amministrativo  delle Universita', ha istituito il ruolo speciale
 del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche,  distinto  in
 quattro  aree  funzionali:  tecnico-  scientifica  e socio-sanitaria;
 delle strutture di elaborazione dati; delle biblioteche; dei  servizi
 generali  tecnici  ed  ausiliari.  Il  nuovo ruolo e' articolato, per
 ciascuna area, nella prima e nella seconda qualifica funzionale; esso
 e' inoltre caratterizzato dall'elevato contenuto tecnico e  dall'alta
 specializzazione delle prestazioni richieste al personale.
    I   dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sono  prospettati  in
 relazione all'accesso, nella fase di prima applicazione della  legge,
 alle due qualifiche del ruolo di nuova istituzione.
    La   disciplina   normativa   riguarda  una  materia,  concernente
 l'organizzazionedegli uffici e  l'articolazione  delle  carriere  del
 personale ad essi addetto, nella quale e' riconosciuta al legislatore
 un'ampia  discrezionalita',  che, secondo il costante orientamento di
 questa Corte (si veda, da ultimo, la sentenza n. 219 del 1993),  puo'
 essere  sindacata  solo  se  presenta caratteri di arbitrarieta' o di
 manifesta irragionevolezza, tali  da  ledere  il  principio  di  buon
 andamento   della   pubblica   amministrazione   o   da   determinare
 discriminazioni  tra  i  soggetti  interessati.  Questi  aspetti  non
 sussistono nella disposizione legislativa sottoposta all'esame  della
 Corte.
    L'istituzione  di  un  nuovo  ruolo  con peculiari caratteristiche
 professionali e tecniche  puo'  ragionevolmente  richiedere,  per  il
 relativo  accesso,  il  possesso  di  uno specifico titolo di studio,
 adeguato alla particolare competenza che lo svolgimento  delle  nuove
 funzioni  presuppone.  La  norma denunciata consente eccezionalmente,
 nella sua prima applicazione, l'accesso  agevolato  al  nuovo  ruolo,
 mediante  una  selezione  per  soli titoli del personale appartenente
 alla settima o all'ottava qualifica, senza prove di  esame  idonee  a
 verificare  effettivamente  lo specifico livello di professionalita'.
 Mancando  tali  prove,  costituisce  applicazione  dei  principi   di
 ragionevolezza  e  di  buon andamento dell'amministrazione richiedere
 uno specifico diploma di  laurea,  che  comprovi  il  possesso  della
 necessaria preparazione professionale.
    Viene  prospettata  anche  una  discriminazione,  in ragione della
 diversa e piu'  favorevole  disciplina,  dettata  per  l'attribuzione
 della  nona  qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile,
 che consente di prescindere dal possesso del diploma di laurea per la
 partecipazione ai concorsi del personale della settima o della ottava
 qualifica funzionale. Ma si tratta di due situazioni non  omogenee  e
 percio'   non   comparabili.   Difatti  nell'area  amministrativa  la
 progressione limitata ad una sola, ulteriore qualifica funzionale, si
 pone come sviluppo della carriera di appartenenza,  mentre  nell'area
 delle  biblioteche  l'attribuzione  di  uno dei due livelli determina
 l'accesso ad un nuovo e diverso ruolo speciale, caratterizzato da una
 specifica professionalita'.
    La norma che  consente  di  ammettere  ai  concorsi  per  la  nona
 qualifica  funzionale dell'area amministrativa anche chi non possiede
 il titolo di studio superiore rappresenta inoltre una eccezione  alla
 regola  generale  ed  in  quanto  norma  derogatoria  non puo' essere
 assunta a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza.
    La questione di legittimita' costituzionale e' pertanto infondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale
 tecnico  ed  amministrativo   delle   Universita'),   sollevata,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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