N. 455 SENTENZA 15 - 23 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari  - Sottufficiali - Arma dei carabinieri, Guardia di finanza,
 Polizia di Stato - Trattamento economico -  Equiparazione  -  Effetti
 economici  della  sentenza  della  Corte costituzionale n. 277/1991 -
 Insussistenza di una elusione  o  di  una  violazione  del  giudicato
 costituzionale  -  Tempestivita' e ragionevolezza dell'intervento del
 legislatore - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, primo comma,  2,  primo  comma,
 convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216).
 
 (Cost., artt. 3 e 136).
 
(GU n.53 del 29-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.    Cesare
 MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, e
 2,  comma  1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
 modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.  216  (Autorizzazione  di
 spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione  alla sentenza della Corte
 costituzionale n. 277 del 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'
 perequazione dei trattamenti economici relativi  al  personale  delle
 corrispondenti  categorie delle altre forze di polizia), promosso con
 ordinanza emessa  il  25  marzo  1992  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  il  Lazio  sui  ricorsi  riuniti proposti da Andreoli
 Ilario ed altri contro il Ministero delle finanze ed altri,  iscritta
 al  n.  6  del  registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  con
 ordinanza  25  marzo  1992  -  emanata  nel corso di numerosi giudizi
 riuniti, promossi nel 1989 e nel  1990  da  sottufficiali  del  Corpo
 della guardia di finanza per ottenere l'equiparazione del trattamento
 economico  a  quello degli ispettori della Polizia di Stato, e per la
 condanna dell'amministrazione  al  pagamento  degli  arretrati  -  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 136 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 1, comma  1,  e
 2,  comma  1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
 modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216.
    I ricorrenti invocavano, a sostegno delle loro domande, l'art. 43,
 sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.
 121,  e  della  tabella C allegata, come sostituita dall'art. 9 della
 legge 12 agosto 1982, n. 569, prospettando in  subordine  l'eccezione
 di illegittimita' costituzionale di tali norme sotto il profilo della
 violazione del principio di ragionevolezza.
    Nelle  more  del  giudizio,  questa Corte, con sentenza n. 277 del
 1991,  dichiarava  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   43,
 diciassettesimo   comma,   della   citata  legge  n.  121  del  1981,
 dell'allegata tabella C, nonche' della nota in  calce  alla  tabella,
 "nella  parte  in  cui non includono le qualifiche degli ispettori di
 polizia, cosi' omettendo l' individuazione della  corrispondenza  con
 le  funzioni  connesse  ai  gradi  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri".  Successivamente,  sempre  con riferimento a ricorrenti
 appartenenti all'Arma dei carabinieri,  il  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  il  Lazio,  sez. I, con sentenza n. 1219 del 9 luglio
 1991, ed il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione n. 986 del  25
 novembre  1991,  dichiaravano il diritto dei rispettivi ricorrenti al
 trattamento  economico  corrispondente  a  quello  stabilito  per   i
 parigrado  della  Polizia  di Stato, condannando l'amministrazione al
 pagamento delle competenze arretrate,  nei  limiti  delle  somme  non
 prescritte.
    Il  giudice  a quo espone ancora che, a seguito di tali decisioni,
 e' stato emanato il decreto-legge 7 gennaio 1992, n.  5,  convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, il quale, mentre
 all'art.  1,  comma  1,  autorizza  la  spesa per la definizione, nei
 confronti di coloro che avevano ottenuto le due sentenze dei  giudici
 amministrativi,  degli effetti economici da esse derivati all'art. 2,
 comma 1, estende il medesimo trattamento ai  sottufficiali  dell'Arma
 dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza solo a decorrere
 dal 1 gennaio 1992. Verrebbe cosi' discriminata la situazione di quei
 sottufficiali dei carabinieri che avevano gia' ottenuto una pronuncia
 giurisdizionale  favorevole,  ancorche'  non passata in giudicato, ai
 quali si riconosce l'equiparazione con effetto retroattivo,  rispetto
 a  quella  dei  sottufficiali  (dei  carabinieri  o  della guardia di
 finanza) che non avevano  proposto  azione  giudiziaria  o  erano  in
 attesa di una pronuncia giurisdizionale.
    Il  giudice  rimettente  afferma  che  dalla  sentenza della Corte
 costituzionale n. 277 del 1991 e' derivata la cessazione di efficacia
 delle norme dichiarate illegittime, col conseguente riespandersi  del
 principio di equiparazione, secondo l'omogeneita' delle funzioni, fra
 le  qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del
 Corpo della guardia di finanza. Il diritto al  trattamento  economico
 equiparato,  alla  data di entrata in vigore delle nuove disposizioni
 legislative, sarebbe dunque  entrato  nel  patrimonio  di  tutti  gli
 appartenenti alle categorie interessate, indipendentemente da un atto
 di riconoscimento giurisdizionale o amministrativo.
    Da cio' deriverebbe l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,
 comma  1,  e  2,  comma  1,  del  citato decreto-legge n. 5 del 1992,
 convertito nella legge n. 216 del 1992, perche' il presupposto  della
 pronuncia  giurisdizionale  favorevole  non assume un rilievo tale da
 differenziare  la  situazione  soggettiva  di  alcuni  rispetto  alla
 generalita' della categoria cui appartengono.
    Tale  diversita'  di  trattamento non si giustifica, comunque, nei
 confronti degli attuali ricorrenti, i quali avevano  proposto  azione
 giudiziaria   per   l'accertamento  del  loro  diritto.  Diversamente
 opinando, si arriverebbe al paradosso per cui,  in  presenza  di  una
 pluralita'  di  ricorsi, l'effetto retroattivo della dichiarazione di
 incostituzionalita' si avrebbe  solo  nei  confronti  di  coloro  che
 ottengono per primi la decisione del ricorso.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
 la questione sia dichiarata non  fondata.  In  memoria,  l'Avvocatura
 sottolinea  che  le  pronunce giurisdizionali, alle quali il decreto-
 legge n. 5  del  1992  ha  inteso  dare  applicazione,  riguardano  i
 sottufficiali  dell'Arma dei carabinieri e non quelli del Corpo della
 guardia di finanza:  l'estensione  dei  relativi  benefici  a  questi
 ultimi,  sia  pure  con  una  retroattivita'  limitata, non e' quindi
 applicazione di giudicato.
    Il  legislatore  ha  proceduto  a  tale  estensione  per   evitare
 disparita'  di  trattamento  nell'esercizio  non  irragionevole della
 discrezionalita' che gli compete; ne' vi  e'  lesione  dell'art.  136
 della  Costituzione,  dal momento che la sentenza n. 277 del 1991 non
 riguarda i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio  solleva
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 1, e
 dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, che
 autorizza la spesa per la definizione degli effetti  economici  della
 sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, del Consiglio di
 Stato  n.  986  del  1991  e  del  TAR  del  Lazio  n. 1219 del 1991,
 concernenti   l'equiparazione   del   trattamento    economico    dei
 sottufficiali  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
 finanza agli ispettori della Polizia di Stato (art. 1, comma  1),  ed
 estende, dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali del Corpo della guardia
 di   finanza   il  trattamento  economico  previsto,  per  i  livelli
 retributivi indicati per ciascun grado, dalle sentenze di  cui  sopra
 (art. 2, comma 1).
    Tali  disposizioni  contrasterebbero  con  gli artt. 3 e 136 della
 Costituzione ponendo in  essere  un  trattamento  ingiustificatamente
 differenziato, in contrasto con il disposto della sentenza n. 277 del
 1991  di  questa  Corte,  fra  i sottufficiali che hanno ottenuto una
 pronuncia  giurisdizionale  favorevole  al  momento  dell'entrata  in
 vigore  del  decreto-legge,  ai  quali riconoscono l'equiparazione in
 oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che  non  l'hanno
 ottenuta,  ancorche' ricorrenti, ai quali riconoscono l'equiparazione
 solo dal 1 gennaio 1992.
    2. - E' necessario, ai  fini  della  corretta  impostazione  della
 questione,  ripercorrere le vicende giurisdizionali che rappresentano
 il logico antecedente delle norme denunciate.
    Con la sentenza n.  277  del  1991,  questa  Corte  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma,
 della legge n. 121 del 1981, della tabella C allegata a detta  legge,
 come sostituita dall'art. 9 della legge n. 569 del 1982, e della nota
 in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche
 degli  ispettori  di polizia, cosi' omettendo la individuazione della
 corrispondenza con le funzioni connesse ai  gradi  dei  sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri.
    La   pronuncia   non   statuisce,   in  generale,  sull'equilibrio
 retributivo fra tutte le forze di polizia, come individuate dall'art.
 16 della legge n. 121 del 1981, ma solo in  ordine  all'equiparazione
 tra  i  gradi  dei  sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del
 ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Anche le decisioni rese
 dai giudici amministrativi (la n. 986  del  1991,  del  Consiglio  di
 Stato,  e  la  n.  1219  del  1991,  del TAR del Lazio) vertono sulla
 comparazione tra le qualifiche  e  le  funzioni  previste  dal  nuovo
 ordinamento  della  Polizia  di Stato e le funzioni conferite ai vari
 gradi dei sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri.  Nessuna  delle
 pronunce  ora  menzionate  ha quindi disposto, in via generale, sulla
 omogeneizzazione retributiva fra le varie forze di polizia.
    Va  poi  rilevato  come la sentenza n. 277 del 1991 abbia ritenuto
 inammissibile  l'intervento  additivo  nei  termini  prospettati  dal
 giudice  rimettente:  nel  dichiarare l'illegittimita' costituzionale
 delle disposizioni prima indicate, la Corte ha fatto espresso  rinvio
 alle   "determinazioni   conseguenti   alla   pronunzia"  (n.  5  del
 considerato in  diritto),  con  cio'  sottendendo  la  necessita'  di
 ulteriori,  specifiche  valutazioni  relative alla comparazione delle
 mansioni  dei  sottufficiali  dei  carabinieri  e   di   quelle   dei
 sovrintendenti  e  degli ispettori della Polizia di Stato. Com'e' ben
 noto, il Consiglio di Stato, nella decisione  n.  986  del  1991,  ha
 invece  considerato immediatamente applicativa la sentenza n. 277 del
 1991, ritenendo che per suo effetto  sia  venuto  a  riespandersi  il
 principio  di  equiparazione  secondo omogeneita' di funzioni, sempre
 con riferimento alle due forze di polizia in esame.
    3. - Il Governo ha adottato il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
 al fine di dare copertura finanziaria agli oneri di  spesa  derivanti
 dalle   sentenze   passate   in  giudicato,  secondo  quanto  risulta
 chiaramente dai  lavori  preparatori.  Il  decreto-legge  estende  la
 perequazione economica ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che
 non  avevano presentato ricorso (art. 2). Il calcolo delle competenze
 arretrate viene effettuato, per i ricorrenti,  dalle  date  stabilite
 dalle   citate  sentenze,  mentre  per  i  non  ricorrenti  il  nuovo
 trattamento economico decorre dal 1 gennaio 1992.
    Ora, in sede di conversione del  decreto-legge,  le  Camere  hanno
 fatto   valere  il  principio  di  omogeneizzazione,  che  era  stato
 affermato da questa Corte soltanto per le due forze di polizia, anche
 per il Corpo della guardia di finanza, a  fini  di  giustizia  (e  ad
 evitare  il  protrarsi  di  contenzioso  in sede giurisdizionale). Il
 decreto-legge e' stato cosi' modificato, e all'art.  2  si  e'  fatto
 espresso  riferimento al Corpo della guardia di finanza: il principio
 di equiparazione secondo l'omogeneita' di funzione  e'  stato  dunque
 affermato  per  tutte e tre le forze di polizia. Di tale volonta' del
 legislatore  e'  segno  anche  l'art.  1  del   decreto-legge,   come
 modificato  in sede di conversione: non deve trarre in inganno la sua
 formulazione,  dal  momento  che  le  tre  sentenze  ivi   menzionate
 concernono  esclusivamente i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 e non quelli del Corpo della guardia di finanza.
    4. - Il giudice rimettente muove da un assunto infondato:  quello,
 cioe', che la sentenza n. 277 del 1991 abbia portato al "riespandersi
 del  principio  di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni
 fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei  sottufficiali
 del  Corpo  della  guardia  di  finanza".  Il  che  non  trova  alcun
 riscontro, visto che l'oggetto della pronuncia  di  questa  Corte  (e
 delle  altre  due  indicate)  non  comprende  affatto la posizione di
 questi  ultimi  sottufficiali,   nonostante   l'imprecisa   redazione
 dell'art. 1 del decreto-legge, come convertito in legge.
    Non  vi e', dunque, elusione e tanto meno violazione del giudicato
 costituzionale. Al contrario, va segnalata la  tempestivita'  con  la
 quale  Governo  e  Parlamento  hanno  dato copertura finanziaria alle
 pronunce giurisdizionali,  provvedendo  alla  copertura  degli  oneri
 finanziari   e   facendosi   altresi'   carico  della  posizione  dei
 sottufficiali non ricorrenti, per  i  quali  hanno  fatto  valere  il
 principio di omogeneizzazione del trattamento economico.
    5. - Le osservazioni fin qui svolte impongono di rigettare l'altra
 censura  mossa  dal  giudice  a quo, con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione: il  legislatore  avrebbe  assunto  l'esistenza  di  una
 pronuncia    giurisdizionale   favorevole   quale   presupposto   per
 differenziare  la  situazione  giuridica  di  alcuni  rispetto   alla
 generalita'  della  categoria  cui  appartengono;  tale diversita' di
 trattamento non si  giustificherebbe,  comunque,  nei  confronti  dei
 sottufficiali della guardia di finanza che hanno presentato ricorso.
    Gia' il testo originario del decreto-legge perseguiva congruamente
 il  fine  di  dare  copertura  finanziaria agli oneri derivanti dalle
 sentenze indicate,  assicurando  nel  contempo  la  perequazione  del
 trattamento  economico ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che
 non  avevano  presentato  ricorso:  la  scelta  del  legislatore   di
 introdurre   una   disciplina  differenziata  fra  la  posizione  dei
 ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo
 delle  competenze  arretrate,  non   e'   affetta   da   censure   di
 arbitrarieta'  o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il
 principio di equilibrio del  bilancio  ha  nella  ponderazione  degli
 interessi  riservata  al  legislatore  (v., nella giurisprudenza piu'
 recente di questa Corte, le sentt. nn. 226 e 243 del 1993).
    La  successiva  integrazione  del   decreto-legge   in   sede   di
 conversione, nel farsi carico anche della posizione dei sottufficiali
 della  guardia  di  finanza,  sviluppa  coerentemente  tale indirizzo
 perequativo, che d'altra parte assume - come gia' rilevato - autonomo
 rilievo rispetto all'autorizzazione di spesa correlata alle  pronunce
 passate  in  giudicato.  Ne'  in questo modo si reca pregiudizio alla
 cognizione,  da  parte  del  giudice  di  merito,   delle   posizioni
 soggettive vantate dai ricorrenti, visto che le disposizioni denunci-
 ate   non   estinguono   diritti  soggettivi  che  in  ipotesi  siano
 riconosciuti dall'ordinamento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'  art.  1,  comma 1, e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7
 gennaio 1992, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  6
 marzo  1992,  n. 216 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e
 all'esecuzione di giudicati,  nonche'  perequazione  dei  trattamenti
 economici  relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
 altre forze di polizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 136
 della Costituzione, dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
 Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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