Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n. 4804, 8 novembre 1991, n. 8848, 5 giugno 1992, n. 2413 e 14 ottobre 1993, n. 3531, concernenti l'attivita' circense e i parchi di divertimento.(GU n.305 del 30-12-1993)
Vigente al: 30-12-1993
1) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989: a) Al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole "in possesso di autorizzazione ministeriale" sono inserite le seguenti: "da almeno due anni". b) Al comma 4 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente quinto comma: "Per la liquidazione dei contributi dovranno altresi', essere presentate due fotografie, con apposta sul retro una dichiarazione dell'assegnatario del contributo che le fotografie medesime corrispondono rispettivamente al bene acquistato e a quello da sostituire; dovra', altresi', essere presentata la bolla di consegna contenente la descrizione dettagliata del bene acquistato". 2) Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1991: a) La lettera c) del punto 2) e' modificata come segue: le parole "che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano un direttore tecnico particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica e gestionale, anche se tale qualifica sia prioritaria in una o nell'altra materia". b) Dopo la lettera c) del punto 2) e' inserito il seguente comma c-bis): "Per le societa' di cui al comma precedente si prescinde per l'autorizzazione delle singole attrazioni di proprieta' delle medesime e presenti nel parco dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30. Dette societa' debbono allegare all'istanza di autorizzazione un elenco delle attrazioni presenti nel parco obbligandosi altresi' a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a esercitare le attrazioni indicate esclusivamente all'interno del parco". c) La lettera d) del punto 2) e' modificata come segue: dopo le parole "nel settore dell'impiantistica e gestionale" sono aggiunte le seguenti: "anche se tale qualificazione sia prioritaria in una o nell'altra materia". 3) Modifiche alla circolare 5 giugno 1992, n. 2413, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1992: a) Al primo periodo del punto 6) e' aggiunto il seguente periodo: "limitatamente ai circhi con un numero di posti disponibili non superiore ai 350, l'ammissibilita' a contributo e' subordinata alla condizione che il richiedente abbia effettuato almeno 350 spettacoli successivamente all'ultima assegnazione di contributo per acquisto di beni strumentali". b) Il secondo periodo del punto 6) e' sostituito dal seguente: "per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilita' a contributo per l'acquisto di nuovi beni strumentali e' subordinata alla condizione che siano trascorsi sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno 730 giornate di spettacolo, dimostrate con attestazione SIAE da allegare all'istanza di contributo". 4) Modifiche alla circolare 14 ottobre 1993, n. 3531, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993: a) Al punto 1, lettera c), e' aggiunto il seguente periodo: "ai fini dell'ammissibilita' al contributo per attivita' circense all'estero, l'esercente circense deve aver effettuato almeno 45 giornate di spettacolo in Italia anziche' le 90 previste dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993. Tali giornate non sono prese in considerazione ai fini della concessione del contributo per attivita' circense in Italia". Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore il 1 gennaio 1994. Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO