MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1993 

  Tasso  di  riferimento  da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio
1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.
(GU n.305 del 30-12-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare, l'art. 26, riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive     modificazioni     ed     integrazioni,    riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto il decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   17  maggio  1973,  n.  205,  recante
provvidenze a favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre-dicembre   1972   dei   comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme  per  accelerare  l'opera  di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n.  1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont  del  9  ottobre  1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto del 7  dicembre  1993,  con  il  quale  la
commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 e' stata fissata:
   nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio;
   nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che, per il bimestre gennaio-febbraio  1994,  il  costo  medio  della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 9,90%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 9,90% per il bimestre gennaio-febbraio 1994.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) allo 0,95% per i contratti condizionati  stipulati  nel  corso
dell'anno  1993  e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno,
relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988;
    d)   all'1,45%   per  le  operazioni  di  mutuo  ricadenti  nella
disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 10,85% per le operazioni di cui al punto a);
   2) all'11,35% per le operazioni di cui al punto b);
   3) all'11,65% per le operazioni di cui al punto c);
   4) all'11,35% per le operazioni di cui al punto d).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO