MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1993 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei
decreti-legge  1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo
1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo
1 gennaio-30 giugno 1994.
(GU n.306 del 31-12-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio  1986,  n.  318,  recante
provvedimenti   urgenti   per  la  finanza  locale,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del  decreto-legge
31  agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29  ottobre  1987,
n.  440,  nonche'  l'art.  22  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al  Ministro  del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni  massime  o  altre  modalita'  applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al  fine  di  ottenere  una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,  il
quale  richiama  per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti
locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
66;
  Visto  l'art.  13,  comma  13,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
convertito  nella  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto  l'art.  3  dei  decreti  ministeriali 27 settembre 1986 e 17
novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni  di
mutuo  regolate  a  tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni  emesse  dagli
istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di rendimento dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto l'art. 3  del  decreto  ministeriale  28  giugno  1989,  come
modificato  con  i  decreti  ministeriali del 26 giugno 1990 e del 25
marzo 1991 nonche', da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno
1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo  regolate
a  tasso  variabile  di  cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la
misura massima del tasso di interesse annuo  posticipato  applicabile
e'   costituita   dalla  media  aritmetica  semplice  del  rendimento
effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici  soggetti  ad
imposta,  comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  e  della media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri  del  RIBOR,  rilevati  dal
comitato   di   gestione   del   mercato   telematico   dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i quali stabiliscono che al  tasso  di  cui  sopra  va  aggiunta  una
commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari a
fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento  e  del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei  mesi,  tasso  cui  va
aggiunta   una   commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi  agli
intermediari a fronte  degli  oneri  fiscali,  delle  commissioni  di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  dicembre 1993, con il quale la
commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 e' stata fissata:
   nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio;
   nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che  il
costo  della  provvista  da  utilizzarsi  per la fissazione dei tassi
variabili per le operazioni  previste  dai  citati  decreti-legge  n.
318/1986 e n. 359/1987 e' pari al 9,45% e per quelle di cui al citato
decreto-legge  n.  66/1989,  regolate  dal  decreto  ministeriale  di
attuazione del 28 giugno 1989, e' pari al 9,25%, comunicando altresi'
i  sottoindicati  dati  relativi  ai  parametri  utilizzati  per   la
determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste
dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal  decreto  ministeriale  di
attuazione del 26 giugno 1990:
   tasso medio della lira interbancaria: 9,03%;
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 9,57%;
  Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta
una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni  previste  dal  decreto-legge  n.  66/1989,  regolate  dai
decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:
   rendimento  effettivo  lordo del campione titoli pubblici soggetti
ad imposta: 9,57%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
9,0655%;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
                              Decreta:
  Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1994, il costo  della  provvista
da  utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
e' pari:
   a)  al  9,45%  per  le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
   b) al 9,25% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
   c) al 9,65% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
   d) al 9,70% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24
giugno 1993.
  Al costo della  provvista  come  sopra  stabilito  va  aggiunta  la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO