MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1993 

  Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1994 del tasso
massimo  di  riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla
legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata  dalla  legge  25
maggio 1978, n. 234 (credito navale).
(GU n.306 del 31-12-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali  numeri
281777,  647067  e  608040  rispettivamente  del 5 giugno 1981, del 6
novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art.
2 della predetta legge n.  234,  sono  stati  fissati  i  criteri  di
variazione   del  tasso  massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;
  Visto il decreto ministeriale n. 966549/73PG del  30  giugno  1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, con il
quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito
navale per il semestre  luglio-dicembre  1993  e'  stato  determinato
nella misura del 13,70%;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno 1994 da riconoscere agli istituti di  credito  per  gli  oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 9,95%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo medio di provvista dei fondi per  le  operazioni  previste
dalle  norme  indicate  in  premessa e' pari al 9,95% per il semestre
gennaio-giugno 1994.
  Tenuto  conto  della  commissione,  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento  per  il  semestre  gennaio-giugno 1994 da applicare alle
operazioni di finanziamento contemplate dalle  leggi  sopracitate  e'
pari al 10,95%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO