LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560 

   Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica.
(GU n.306 del 31-12-1993)
 
 Vigente al: 15-1-1994  
 

   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  soggetti  alle
norme  della  presente  legge,   quelli   acquisiti,   realizzati   o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6  marzo  1976,  n.
52, a totale carico o con concorso  o  con  contributo  dello  Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche'  con  i  fondi
derivanti da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  legge  14
febbraio 1963, n. 60, e successive  modificazioni,  dallo  Stato,  da
enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari (IACP)  e  dai  loro  consorzi  comunque  denominati  e
disciplinati con legge regionale. 
  2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi  5,
13 e 14, si applicano altresi': 
a) agli alloggi di  proprieta'  dell'Amministrazione  delle  poste  e
   delle  telecomunicazioni  costruiti   od   acquistati   ai   sensi
   dell'articolo 1, n. 3), delle  norme  approvate  con  decreto  del
   Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito
   dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7
   giugno 1975, n. 227, e della legge 10  febbraio  1982,  n.  39,  e
   successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
   legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati  trasferiti  dall'Azienda
   di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle  poste
   e delle telecomunicazioni; 
b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie
   dello Stato Spa costruiti  od  acquistati  fino  alla  data  della
   trasformazione dell'Ente Ferrovie  dello  Stato  in  societa'  per
   azioni. Le modalita' di  alienazione  dei  predetti  alloggi  sono
   disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  presente
   legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del  Comitato
   interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  del  12
   agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  202  del  28
   agosto 1992; 
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge
   21  ottobre  1950,  n.  841,   e   successive   modificazioni   ed
   integrazioni, che siano tuttora nella  disponibilita'  degli  Enti
   medesimi; 
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro gia' di proprieta'
degli enti previdenziali disciolti. 
  3. Sono esclusi dalle norme della presente  legge  gli  alloggi  di
servizio oggetto di concessione  amministrativa  in  connessione  con
particolari funzioni attribuite a pubblici  dipendenti,  gli  alloggi
realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della  legge  5
agosto 1978, n.  457,  e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e
successive modificazioni. 
  4. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  formulano,  su  proposta  degli  enti
proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani  di  vendita
al fine di  rendere  alienabili  determinati  immobili  nella  misura
massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del
patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna  provincia.
Trascorso tale  termine,  gli  enti  proprietari,  nel  rispetto  dei
predetti limiti, procedono alle alienazioni in  favore  dei  soggetti
aventi titolo a norma della presente legge. 
  5. L'alienazione di alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  e'
consentita  esclusivamente  per   la   realizzazione   di   programmi
finalizzati allo sviluppo di tale settore. 
  6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al  comma  4  gli
assegnatari o i loro  familiari  conviventi,  i  quali  conducano  un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in
mora con il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese  all'atto  della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di  abitazione  in
favore dell'assegnatario. 
  7. Gli assegnatari di cui  al  comma  6,  se  titolari  di  reddito
familiare complessivo inferiore al limite fissato dal  CIPE  ai  fini
della   decadenza   dal   diritto   all'assegnazione,    ovvero    se
ultrasessantenni o  portatori  di  handicap,  qualora  non  intendano
acquistare l'alloggio  condotto  a  titolo  di  locazione,  rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non  puo'  essere  alienato  a
terzi. 
  8. Per le finalita'  di  cui  al  comma  6,  gli  enti  proprietari
adottano  le  opportune  misure  di  pubblicita'  e  disciplinano  le
modalita' di presentazione delle domande di acquisto. 
  9. I soggetti assegnatari di alloggio  che  non  si  trovino  nelle
condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda  di  acquisto
dell'alloggio, in sede di prima applicazione  della  presente  legge,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della  stessa,  ovvero
entro  un  anno  dall'accertamento,  da  parte   dell'ente   gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi  possono  essere  venduti  a  terzi  purche'  in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere
nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica. Hanno titolo  di  priorita'  nell'acquisto  le
societa' cooperative edilizie  iscritte  all'albo  nazionale  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano,
con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi  in  locazione  a  canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. 
  10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal  valore  che  risulta
applicando un  moltiplicatore  pari  a  100  alle  rendite  catastali
determinate dalla  Direzione  generale  del  catasto  e  dei  servizi
tecnici  erariali  del  Ministero  delle  finanze  a  seguito   della
revisione generale disposta con decreto del  Ministro  delle  finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7
febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992,  n.  359,  e  delle  successive  revisioni.  Al  prezzo   cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite  massimo  del
20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici
giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 
  11. La determinazione del prezzo  puo'  essere,  in  alternativa  a
quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale
su richiesta dell'acquirente.  In  tal  caso  la  determinazione  del
prezzo si intende definitiva anche  se  la  valutazione  dell'Ufficio
tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo  i  criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della  domanda  di
acquisto, da esercitarsi  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
della determinazione del prezzo. 
  12. Le  alienazioni  possono  essere  effettuate  con  le  seguenti
modalita': 
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione  pari  al  10  per
cento del prezzo di cessione; 
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
   prezzo di  cessione,  con  dilazione  del  pagamento  della  parte
   rimanente in non piu' di 15 anni, ad un interesse  pari  al  tasso
   legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia  della  parte  del
   prezzo dilazionata. 
  13.  I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica, nonche' delle alienazioni di cui ai  commi  da
15 a 19, rimangono nella disponibilita' degli  enti  proprietari  sul
conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale
di tesoreria dello Stato, per le finalita' di cui al comma 5. 
  14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi
comunque denominati e disciplinati con legge  regionale,  determinano
annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare  al
reinvestimento   in   edifici   ed   aree   edificabili,    per    la
riqualificazione e l'incremento  del  patrimonio  abitativo  pubblico
mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria  di
quelle  esistenti  e  programmi  integrati,  nonche'  ad   opere   di
urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non  puo'  comunque
essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte  residua  e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti. 
  15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso
non  abitativo  ricomprese   in   edifici   destinati   ad   edilizia
residenziale pubblica. 
  16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15  puo'
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo  38  della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato  nei
termini previsti dal citato  articolo  38,  nei  successivi  sessanta
giorni possono presentare  domanda  di  acquisto  enti  pubblici  non
economici,  enti  morali,  associazioni  senza  scopo  di   lucro   o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A  tal
fine,  gli  enti  proprietari  adottano  le   opportune   misure   di
pubblicita'. 
  17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui 
al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda 
  18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti  di  cui  al
comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato,  sulla  base  del  parere
dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo'  avvenire  in  forma
rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale. 
  19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in
aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del  comma
18. 
  20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai  sensi  della
presente legge non possono essere alienati, anche  parzialmente,  ne'
puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non sia  pagato  interamente  il  prezzo.  In  caso  di
vendita  gli  IACP  e  i  loro  consorzi,   comunque   denominati   e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 
  21.  La  documentazione  necessaria  alla  stipula  degli  atti  di
compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari  di  cui  alla
presente  legge  e'  predisposta  dagli  uffici  tecnici  degli  enti
alienanti. 
  22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai  commi
da 1 a 5 sono esenti dal pagamento  dell'imposta  sull'incremento  di
valore degli irmmobili (INVIM). 
  23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione  case  per
lavoratori (GESCAL)  nel  territorio  del  comune  di  Longarone,  in
sostituzione degli immobili distrutti a causa  della  catastrofe  del
Vayont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,
purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla  data  del  30
dicembre 1991. 
  24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi  della  legge  4
marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente  da
precedenti domande di acquisto  delle  abitazioni  in  godimento,  ne
possono chiedere la cessione in proprieta' entro  il  termine  di  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente   legge
beneficiando   delle   condizioni   di   miglior   favore   contenute
nell'articolo 26 delle norme approvate  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. 
  25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo  28
della legge 8 agosto 1977, n. 513,  e  successive  modificazioni,  si
estingue qualora l'acquirente dell'alloggio  ceduto  in  applicazione
del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10
per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 
  26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30  dicembre  1991,  n.
412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23  dicembre  1992,
n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge. 
  27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data
di entrata in vigore della presente legge,  all'acquisto  di  alloggi
pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti  in  materia  alla
medesima data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO