N. 766 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993

                                N. 766
    Ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal tribunale amministrativo
                          regionale del Lazio
   sul ricorso proposto da De Maio Enrico ed altri contro Ministero
            delle poste e delle telecomunicazioni ed altro
 Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
    la  norma  impugnata,  dell'art.  1 della legge 24 maggio 1970, n.
    336, che ha previsto detti benefici,  nel  senso  (difforme  dalla
    interpretazione  della  giurisprudenza) che non si debba procedere
    al computo della maggiore anzianita' per  gli  ex  combattenti  in
    sede   di   successiva   ricostruzione   economica   prevista   da
    disposizioni di carattere generale e che  gli  eventuali  maggiori
    trattamenti  spettanti o in godimento siano conservati ad personam
    e  debbano  essere  riassorbiti  -  Incidenza  sul  principio   di
    eguaglianza  sotto  il  profilo  della lesione del principio della
    salvezza  dei  diritti  quesiti  nonche'   sul   principio   della
    retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza
    della Corte costituzionale n. 39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.1 del 5-1-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 3926/1992
 proposto da Enrico De  Maio,  Giancarlo  Manca,  Ettore  Pietroletti,
 Piera   Fiorentini,   Rodolfo  Barbatelli,  Giovanni  Varischetti  in
 qualita' di erede di Giuseppe Varischetti, Ugo  Di  Pasquale,  Pietro
 Calabrese,   Giuseppe   Schembari,  Lorenzo  Fasce,  Ivo  Gambicorti,
 Francesco Continolo,  Pasquale  Racciatti,  Antonio  Cicchini,  Dante
 Damiani,  Giovannina  Spagnuolo,  Camillo  Del  Grosso, Nicola Rucci,
 Giovanni  Pellicciaro,  Rita  Ricci,   Remo   Angelucci,   Giuseppina
 Maglitto,  Ornelio  Di  Tizio,  Antonio  Prosperi,  Ferruccio Grossi,
 Pasquale Maccarone, Giulio  Boschetti,  Panfilo  Ottaviano,  Giovanna
 Grilli,  Antonino Nobile, Biagio Bottalico, Alfonso De Fabrizio, Tipo
 Hoffmann, Carlo Casini, Renato Marino, Luigi Chiaro, Elvira  Stellato
 vedova  Somma,  Gildo  Emoroso,  Aldo  Morelli, Vincenzo Noto, Teresa
 Palumbo, Nicolo'  Campaniolo,  Giuseppe  Vassallo,  Andrea  Figuccio,
 rappresentati  e  difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente
 domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il
 Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  in  persona  del
 Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro in persona del Ministro
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura generale dello
 Stato per la declaratoria  del  diritto  dei  ricorrenti  al  computo
 dell'anzianita'  convenzionale  di  servizio, di cui all'art. 1 della
 legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini  del  trattamento  economico
 agli  stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al
 d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987
 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con  conseguente  obbligo  delle
 amministrazioni  di  rideterminare il loro trattamento economico, per
 la  condanna  delle  amministrazioni  al  pagamento,  in  favore  dei
 ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria
 ed  interessi  sulle  somme  rivalutate decorrenti dai singoli ratei;
 rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti  al
 lordo  sia  delle  ritenute  fiscali  che  di quelle previdenziali ed
 esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per
 i  ricorrenti  e  l'avv.  dello Stato Di Carlo per le amministrazioni
 resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 762/1993).
 93C1317