MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.10 del 14-1-1994)

   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. TV internazionale, con sede in Roma e unita'
in Roma e Milano, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo
1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Globo News Italia, con sede in Roma e unita'
in Milano e Roma, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo
1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.P.G. -
Diaries Production Group, con sede in Roma e unita' di Roma,  per  il
periodo dal 29 agosto 1993 al 26 febbraio 1994.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa
quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo  dal  7
giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio  agrario  interprovinciale  di
Roma  e  Frosinone, con sede in Pomezia e unita' in Frosinone, Nerola
(Roma),  Palombara  (Roma),  Pomezia  (Roma),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hachen,
con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate (Milano),  per
il periodo dal 27 maggio 1993 al 26 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  Guarino  Antonio  e  Umberto  conceria   e
raffineria  pellami,  con  sede  in  Solofra  (Avellino)  e unita' in
Solofra (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  22  aprile 1993 al 7
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dublo, con
sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo dal 10 giugno
1993 al 9 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Officine grafiche Fratelli Stianti, con sede
in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unita' in S. Casciano  Val  di
Pesa  (Firenze),  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio  1993  al  10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Serman, con sede in Triggiano (Bari) e unita'
in Triggiano (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  7  ottobre  1991  al  6
ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.    Conti-
nental,  con  sede  in  Milano,  sede  amministrativa  di  S. Vito al
Tagliamento (Pordenone) e unita' di Lavinio Scalo Anzio  (Roma),  per
il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Mazzaroppi,  con  sede  in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia
(Latina), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.
Duecento 80, con sede in Pomezia (Roma)  e  stabilimento  in  Pomezia
(Roma), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie
Martinelli, con sede in Pistoia e stabilimento  in  Pistoia,  per  il
periodo dall'11 settembre 1993 al 10 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Marsa Confezioni, con sede in Arezzo e unita'
in  Arezzo,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1993 al 18 marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Malpac,
con  sede in Bisignano (Cosenza) e stabilimento in Capannori (Lucca),
per il periodo dal 17 marzo 1993 al 16 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Fil.Te.Ni.,  con  sede  in  Ferrandina  (Matera)  e  stabilimento  in
Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 marzo 1993 al 26 settembre
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Calzaturificio  Cardellino,  con  sede  in
Porcari (Lucca) e  unita'  in  Porcari  (Lucca),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Compagnia
tessile  Tifernate,  con  sede  in  Promano  di  Citta'  di  Castello
(Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per
novantatre operai e un impiegato costituenti l'intero  organico,  per
il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  20  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari  di  cui  alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, per il
periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  20  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno  1993,  per  il
periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B.
stampa rotocalco, fallita il 26 agosto 1991,  con  sede  in  Bellusco
(Milano)  e unita' di Bellusco (Milano), per il periodo dal 22 luglio
1993 al 21 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  N.I.G.I.,
con  sede  in  Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi.,
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo  dal  1  luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto,
con sede  in  Grosseto  e  unita'  in  Grosseto,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 novembre 1992 al 17 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Livorno, con sede in Livorno e unita' in Livorno, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 25 novembre 1992 al 24 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede
in Lucca e stabilimento in Lucca, per il periodo dal 6 aprile 1993 al
3 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa,
con sede in Pisa e unita' in Pisa, e' autorizzata  la  corresponsione
del   trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dall'8
febbraio 1993 al 7 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario provinciale di  Pistoia,  con  sede  in  Pistoia  e
stabilimento  in  Pistoia,  per  il  periodo  dal  6 aprile 1993 al 5
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Adria
Spea,  con  sede  in  S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento in S.
Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 15  ottobre  1993  al  29
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Etruria Marsciano, con sede in
Marsciano (Perugia) e unita' in Marsciano (Perugia),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 30 luglio 1993 al 29 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Calzaturificio Nestor, con sede in Marsciano
(Perugia)  e  unita'  in  Marsciano  (Perugia),  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 31 luglio 1993 al 30 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Ci.Gi.Emme.,  con  sede in Val della Torre
(Torino) e unita' in Val della  Torre  (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 agosto 1993 al 5 agosto 1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni,  nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l.  Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede ed unita' in
S. Pietro all'Olmo (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1993 al  3
maggio 1994.
   Con   decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras,
con sede in Passignano sul  Trasimeno  (Perugia)  e  stabilimento  in
Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 maggio 1993
al 15 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. G.M.C. Giovanni Monzio Compagnoni,  con  sede
in  Castel Rozzone (Bergamo) e unita' in Castel Rozzone (Bergamo), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6,  del  decreto-
legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Group Factor, con sede  ed  unita'  in  Milano,  per  il
periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lulotex,
con sede  in  Castellalto  (Teramo)  e  stabilimento  in  Castellalto
(Teramo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Magik
Shoes,  con  sede  in  Colle  Val  D'Elsa  (Siena)  e stabilimento in
Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 luglio 1993  al
7 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Maritex,
con  sede  in  Scerne  di Pineto (Teramo) e stabilimento in Scerne di
Pineto (Teramo), per il periodo dal 10  dicembre  1992  al  9  giugno
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Meccanica
Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di
Nuvolera  (Brescia),  per  il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Mielvin,  con  sede  in Napoli e unita' in
Napoli,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 novembre 1992 al 17
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale, con
sede  in  Amelia  (Terni)  e  unita'  in  Terni,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Nuovi Cantieri Navali Cortazzo, con sede in
Napoli e unita' in  Napoli,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 21 luglio
1993 al 20 luglio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale  n. 13147 del 1 luglio 1993 per il periodo dal 21 luglio
1993 al 31 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. OCN-PPL, con sede in Borgomanero (Novara) e
unita'  in  Ivrea  (Torino),  Legnano  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  OCN-PPL,
con  sede  in  Borgomanero (Novara) e stabilimenti in Ivrea (Torino),
Legnano (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1992  al  16  giugno
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini,
con sede in Milano e  stabilimento  in  Canegrate  (Milano),  per  il
periodo dal 10 maggio 1993 al 14 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pierre By Giordan, con sede  in  Sessano  del
Molise  (Isernia)  e  unita'  in  Sessano  del  Molise  (Isernia), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 1 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e  6,  del  decreto
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con  sede  e  unita'  in  Milano,  per  il
periodo dal 28 ottobre 1993 al 27 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di  cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Pirelli  Cavi,  con sede in Milano e unita' in Livorno
Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al  2  maggio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di  cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Pirelli Informatica, con sede ed unita' in Milano, per
il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e  6,  del  decreto
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Servocavi,  con  sede  in  Milano  e  unita'  in
Paderno  Dugnano  (Milano),  per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13
aprile 1994.
   Con decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e  6,  del  decreto
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, con sede e unita' in Tivoli
(Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 al 5 dicembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
1 luglio 1993, n. 13097.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e
unita' in Crotone (Catanzaro), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 29 aprile
1993 al 28 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di  cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla  S.p.a.  Societa' Italiana di partecipazione, con sede e unita'
in Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Socimi
Societa'  Costruzioni Industriali Milano, con sede in Milano e unita'
di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chiliani (Sassari) e Milano per
il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. S.P.
Elettronica, con sede in Mazzo di  Rho  (Milano)  e  stabilimento  in
Mazzo  di  Rho  (Milano),  per  il periodo dal 13 febbraio 1993 al 28
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Stratos  Confezioni,  con  sede  in  Pianico
(Bergamo)   e   unita'   in  Pianico  (Bergamo),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 luglio 1993 al 13 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.