Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. TV internazionale, con sede in Roma e unita'
in Roma e Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo
1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Globo News Italia, con sede in Roma e unita'
in Milano e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo
1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.P.G. -
Diaries Production Group, con sede in Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 29 agosto 1993 al 26 febbraio 1994.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa
quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 7
giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Roma e Frosinone, con sede in Pomezia e unita' in Frosinone, Nerola
(Roma), Palombara (Roma), Pomezia (Roma), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hachen,
con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate (Milano), per
il periodo dal 27 maggio 1993 al 26 novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e
raffineria pellami, con sede in Solofra (Avellino) e unita' in
Solofra (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1993 al 7
febbraio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dublo, con
sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo dal 10 giugno
1993 al 9 dicembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Officine grafiche Fratelli Stianti, con sede
in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unita' in S. Casciano Val di
Pesa (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1993 al 10
gennaio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Serman, con sede in Triggiano (Bari) e unita'
in Triggiano (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1991 al 6
ottobre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti-
nental, con sede in Milano, sede amministrativa di S. Vito al
Tagliamento (Pordenone) e unita' di Lavinio Scalo Anzio (Roma), per
il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Mazzaroppi, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia
(Latina), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.
Duecento 80, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento in Pomezia
(Roma), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie
Martinelli, con sede in Pistoia e stabilimento in Pistoia, per il
periodo dall'11 settembre 1993 al 10 marzo 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Marsa Confezioni, con sede in Arezzo e unita'
in Arezzo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1993 al 18 marzo
1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Malpac,
con sede in Bisignano (Cosenza) e stabilimento in Capannori (Lucca),
per il periodo dal 17 marzo 1993 al 16 settembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in
Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 marzo 1993 al 26 settembre
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cardellino, con sede in
Porcari (Lucca) e unita' in Porcari (Lucca), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia
tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello
(Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per
novantatre operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per
il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993 e' disposta la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, per il
periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993 e' disposta la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, per il
periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B.
stampa rotocalco, fallita il 26 agosto 1991, con sede in Bellusco
(Milano) e unita' di Bellusco (Milano), per il periodo dal 22 luglio
1993 al 21 gennaio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I.,
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi.,
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto,
con sede in Grosseto e unita' in Grosseto, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 18 novembre 1992 al 17 novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Livorno, con sede in Livorno e unita' in Livorno, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 25 novembre 1992 al 24 novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede
in Lucca e stabilimento in Lucca, per il periodo dal 6 aprile 1993 al
3 ottobre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa,
con sede in Pisa e unita' in Pisa, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8
febbraio 1993 al 7 febbraio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e
stabilimento in Pistoia, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5
ottobre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria
Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento in S.
Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 29
ottobre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Etruria Marsciano, con sede in
Marsciano (Perugia) e unita' in Marsciano (Perugia), e' autorizzata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 30 luglio 1993 al 29 luglio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Nestor, con sede in Marsciano
(Perugia) e unita' in Marsciano (Perugia), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 31 luglio 1993 al 30 luglio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ci.Gi.Emme., con sede in Val della Torre
(Torino) e unita' in Val della Torre (Torino), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 6 agosto 1993 al 5 agosto 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede ed unita' in
S. Pietro all'Olmo (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3
maggio 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras,
con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento in
Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 maggio 1993
al 15 novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. G.M.C. Giovanni Monzio Compagnoni, con sede
in Castel Rozzone (Bergamo) e unita' in Castel Rozzone (Bergamo), e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Group Factor, con sede ed unita' in Milano, per il
periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lulotex,
con sede in Castellalto (Teramo) e stabilimento in Castellalto
(Teramo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magik
Shoes, con sede in Colle Val D'Elsa (Siena) e stabilimento in
Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 luglio 1993 al
7 gennaio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maritex,
con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e stabilimento in Scerne di
Pineto (Teramo), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica
Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di
Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio
1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Mielvin, con sede in Napoli e unita' in
Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1992 al 17
novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale, con
sede in Amelia (Terni) e unita' in Terni, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuovi Cantieri Navali Cortazzo, con sede in
Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio
1993 al 20 luglio 1994.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13147 del 1 luglio 1993 per il periodo dal 21 luglio
1993 al 31 agosto 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. OCN-PPL, con sede in Borgomanero (Novara) e
unita' in Ivrea (Torino), Legnano (Milano), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 17 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCN-PPL,
con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimenti in Ivrea (Torino),
Legnano (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 16 giugno
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini,
con sede in Milano e stabilimento in Canegrate (Milano), per il
periodo dal 10 maggio 1993 al 14 settembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pierre By Giordan, con sede in Sessano del
Molise (Isernia) e unita' in Sessano del Molise (Isernia), e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 1 agosto 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede e unita' in Milano, per il
periodo dal 28 ottobre 1993 al 27 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unita' in Livorno
Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio
1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Informatica, con sede ed unita' in Milano, per
il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli Servocavi, con sede in Milano e unita' in
Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13
aprile 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, con sede e unita' in Tivoli
(Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 al 5 dicembre 1993.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 luglio 1993, n. 13097.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e
unita' in Crotone (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile
1993 al 28 aprile 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Societa' Italiana di partecipazione, con sede e unita'
in Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi
Societa' Costruzioni Industriali Milano, con sede in Milano e unita'
di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chiliani (Sassari) e Milano per
il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.
Elettronica, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e stabilimento in
Mazzo di Rho (Milano), per il periodo dal 13 febbraio 1993 al 28
febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Stratos Confezioni, con sede in Pianico
(Bergamo) e unita' in Pianico (Bergamo), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 14 luglio 1993 al 13 luglio 1994.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.