ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1994
Integrazione all'ordinanza n. 2334/FPC dell'8 ottobre 1993 recante: "Misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare nell'attivita' antincendio". (Ordinanza n. 2370/FPC).(GU n.10 del 14-1-1994)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazione dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
Visto il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante
"Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte
del Dipartimento della protezione civile";
Vista l'ordinanza n. 2334/FPC in data 8 ottobre 1993, con la quale
e' stato disposto l'acquisto di quattro Canadair CL-415 e fissato
l'onere per il predetto acquisto in circa lire 120 miliardi;
Visto l'ordinativo di acquisto n. 04318 UL MIN 6/237 in data 17
dicembre 1993 per la fornitura di quattro aeromobili canadair CL-415;
Considerato che il predetto ordinativo di acquisto dispone che il
pagamento dovra' avvenire in tre rate delle quali la prima gia'
pagata, la seconda in scadenza il 15 gennaio 1994 e la terza il 15
gennaio 1995;
Considerato altresi' che il citato decreto-legge 17 settembre 1993,
n. 367 all'art. 1, commi 3 e 4, dispone che alla integrazione del
fondo per la protezione civile della somma di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, ambientali e forestali;
Ritenuta, pertanto la necessita' di autorizzare a carico del Fondo
per la protezione civile le anticipazioni delle rate in scadenza in
attesa della emanazione del decreto del Ministero del tesoro di
variazione del bilancio previsto dall'art. 1, comma 6, del citato
decreto-legge n. 367/1993;
Vista la deliberazione in data 7 gennaio 1994, con la quale il
Consiglio dei Ministri ha preso atto di quanto sopra;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Articolo unico
1. In attesa che il Ministro del tesoro disponga, con proprio
decreto, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 17
settembre 1993, n. 367, convertito nella legge 10 novembre 1993, n.
456, il trasferimento degli stanziamenti relativi agli anni 1994 e
1995 al Fondo per la protezione civile, al pagamento delle rate in
scadenza si provvedera' mediante anticipazione a valere sulle
disposinibilita' di cassa esistenti sulla contabilita' speciale 1425
intestata al Fondo per la protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 1994
Il Presidente: CIAMPI