IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e
i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto il decreto in data 1 marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per
i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di
obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a
tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove
mesi;
Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1 marzo 1988,
con il quale si dispone la determinazione, con periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione al Ministero del tesoro almeno 15 giorni prima
dell'inizio del periodo successivo;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993, con il quale e' stato
determinato nella misura del 14,67 per cento il tasso di riferimento
per il periodo 15 luglio 1993 - 14 gennaio 1994;
Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della
determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni
sopra indicate per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1994, e' pari
all'11,38 per cento;
Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari
all'11,38 per cento.
In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva
dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15
gennaio-14 luglio 1994, e' pari all'11,88 per cento.
La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 1994
p. Il direttore generale: PAOLILLO