N. 804 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993

                                N. 804
 Ordinanza  emessa  l'11  novembre  1993  dal  pretore  di  Savona nel
 procedimento civile vertente tra Tronchin Maria e l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Prestazioni  previdenziali  per
 soggetti   affetti  da  tubercolosi  -  Sostituzione  al  termine  di
 decadenza quinquennale, gia' previsto per la proposizione dell'azione
 giudiziaria, del  piu'  breve  termine  di  un  anno  dalla  data  di
 comunicazione  della  decisione  del ricorso o dalla data del termine
 stabilito per la pronuncia della decisione in sede  amministrativa  -
 Applicazione  di  tale normativa a tutti i procedimenti gia' in corso
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disposizione  de  qua   -
 Irragionevole  disparita'  di  trattamento  ed incidenza sui principi
 della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4,  secondo  e  quarto  comma,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.5 del 26-1-1994 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  data  6  aprile 1993, Tronchin Maria
 conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona,  in  funzione  di
 giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    Esponeva  la  ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e
 di aver presentato in data 14 novembre 1991 all'I.N.P.S. domanda  per
 la  concessione  delle  prestazioni antitubercolari; che la procedura
 amministrativa si era esaurita negativamente,  con  la  comunicazione
 del provvedimento di reiezione del ricorso in data 31 marzo 1992.
    Tutto  cio'  premesso,  previa  ammissione  di  consulenza medico-
 legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle  prestazioni
 antitubercolari,  con  ogni  conseguenza  di  legge e con vittoria di
 spese e onorari di lite.
    Costituendosi ritualmente  in  giudizio,  l'I.N.P.S.  ha  eccepito
 preliminarmente  la  decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi
 dell'art. 4, secondo comma, del d.l.  19  settembre  1992,  n.  384,
 cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    La difesa dell'istituto ha sollevato altresi' eccezioni di merito,
 concludendo per il rigetto della domanda attrice.
    All'udienza  del  19  ottobre  1993  la  ricorrente, nel replicare
 all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha  affermato  la
 non   applicabilita'   dell'art.   4   del  d.l.  n.  384/1992  alla
 fattispecie.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    Il   pretore   intende   sollevare   d'ufficio   la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e quarto comma,  del
 d.l.  19  settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre
 1992, n. 438, per le ragioni di seguito esposte.
    L'art. 47, terzo  comma,  del  d.P.R.  30  aprile  1970,  n.  639,
 prevedeva  che per le controversie in materia di prestazioni a carico
 dell'Assicurazione contro la tubercolosi e dell'Assicurazione  contro
 la  disoccupazione  involontaria  l'azione giudiziaria potesse essere
 proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni  dalla
 data  di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla
 data di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  pronunzia  della
 decisione medesima.
    L'art.  4  del  d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la
 legge 14 novembre 1992, n. 438,  ha  sostituito  la  predetta  norma,
 disponendo  che  per  le controversie in materia di prestazioni della
 gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
 giudiziaria possa essere proposta, a  pena  di  decadenza,  nel  piu'
 ristretto  termine  di  un  anno  dalla  data  di comunicazione della
 decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine  stabilito
 per la pronunzia della predetta decisione.
    E'  verosimile che in molti casi dalla data di comunicazione della
 decisione  amministrativa  possa  essere  gia'  decorso  un   termine
 superiore  di  un  anno,  ma  inferiore  a  cinque  anni, ancor prima
 dell'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992.
    E' incontestabile che, in  questi  casi,  ai  sensi  dell'art.  4,
 secondo  comma,  del citato decreto-legge, la successiva ed eventuale
 azione giudiziaria dovrebbe ritenersi improponibile per  decorso  del
 termine annuale di decadenza.
    Deve,  tuttavia, rilevarsi che, a norma dell'art. 4, quarto comma,
 del d.l. n. 384/1992, "le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
 comma, non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla
 data  di  entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla
 medesima data".
    Per  comprendere  appieno  la  suindicata  norma   e   per   poter
 correttamente   stabilire   se   con  il  termine  "procedimenti"  il
 legislatore abbia inteso riferirsi ai procedimenti  amministrativi  o
 ai  procedimenti  giudiziari  o  agli  uni  e  agli  altri,  e'  bene
 sottolineare, innanzi tutto, che il terzo comma dell'art. 4 del d.l.
 n.  384/1992  ha  abrogato  l'art.   152   delle   disposizioni   per
 l'attuazione  del  codice di procedura civile ovvero una disposizione
 relativa  al  procedimento  giudiziario  e   non   anche   a   quello
 amministrativo.
    Il   riferimento   ai   "procedimenti   instaurati   anteriormente
 all'entrata in vigore del decreto-legge",  senza  che  vi  sia  stata
 distinzione  tra  le  disposizioni  di  cui  al primo e secondo comma
 dell'art. 4,  porta  a  ritenere  che  il  legislatore  abbia  voluto
 riferirsi  ai soli procedimenti giudiziari, visto che le disposizioni
 di cui al terzo comma attengono soltanto al procedimento giudiziario.
    La necessita' che i procedimenti siano "ancora in corso" alla data
 di entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992,  perche'  possano
 ritenersi  inapplicabili  le  disposizioni  di cui al primo e secondo
 comma dell'art. 4, rafforza il convincimento che si  sia  inteso  far
 riferimento  ai  soli  procedimenti  giudiziari,  in  quanto  la  non
 definitivita' di un procedimento amministrativo rileva ai fini  della
 procedibilita',   ma  non  anche  della  proponibilita',  dell'azione
 giudiziaria, mentre la proponibilita' di  un'azione  giudiziaria,  di
 cui  trattasi,  presuppone  e  da'  per  avvenuto  l'esaurimento  del
 procedimento amministrativo.
    La suestesa inerpretazione dell'art. 4, quarto comma, del d.l. n.
 384/1992, convertito nella legge n.  438/1992,  comportera',  quindi,
 una  declaratoria  di  improponibilita'  della  domanda, ai sensi del
 secondo comma dello stesso art. 4, se il ricorso giudiziario  dovesse
 essere  stato  depositato in cancelleria dopo l'entrata in vigore del
 decreto-legge e dopo il ricorso del termine di un anno dalla data  di
 comunicazione della decisione amministrativa in prima istanza o dalla
 formazione del provvedimento amministrativo di silenzio-rifiuto.
    Siffatta  conclusione  porta,  ad avviso di questo pretore, ad una
 irragionevole e ingiustificata discriminazione tra soggetti che prima
 dell'entrata  in  vigore  del  d.l.  n.  384/1992  abbiano  iniziato
 l'azione  giudiziaria  e  soggetti  che  alla stessa data non abbiano
 iniziato l'azione giudiziaria, sebbene per gli uni  e  gli  altri  la
 normativa  precedente  avesse riconosciuto la facolta' di poter adire
 il giudice nel termine di cinque anni dalla decisione amministrativa.
    L'ar. 4, quarto comma, sembra, quindi, confliggere  con  l'art.  3
 della  Costituzione,  ravvisandosi  una  irragionevole  disparita' di
 trattamento legislativo fra i  titolari  di  diritti  sostanziali  in
 materia  previdenziale  e  pensionistica  da far valere nei confronti
 dell'I.N.P.S.;  la  scelta  del  legislatore,  che  ha  stabilito  la
 salvezza  solamente  delle domande giudiziali gia' proposte alla data
 del decreto-legge, con una norma urgente ed  immediata  di  chiusura,
 che  potrebbe  avere  senso  solo  con riferimento a regole di natura
 strettamente processuali,  non  appare  ispirata  ad  un  adeguato  e
 ragionevole  criterio  di  distinzione,  al  fine  di  una disciplina
 normativa che giunge anche alla  sostanziale  soppressione  normativa
 dello stesso diritto di azione.
    L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma
 dello  stesso articolo, appare altresi' in contrasto con gli artt. 24
 e 113 della Costituzione, perche' la  previsione  ex  abrupto  di  un
 diverso  termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria
 impedisce di fatto la  tutela  giurisdizionale  di  un  diritto,  non
 essendo  stato  legislativamente  previsto  transitoriamente  tra una
 disciplina e l'altra alcun termine per  la  proposizione  dell'azione
 giudiziaria,  quando dovesse essere gia' decorso quello annuale della
 decisione amministrativa.
    L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma
 dello stesso articolo, risulta infine confliggere anche con l'art. 38
 della Costituzione, in  quanto  l'esercizio  di  un  diritto  ad  una
 prestazione  previdenziale  non  puo' essere pregiudicato da norme di
 legge di immediata applicazione, quando l'interessato abbia  prestato
 legittimo affidamento su disposizioni normative di diverso contenuto.
    Le  suddette  questioni  di  legittimita' costituzionale risultano
 rilevanti nel presente giudizio, in quanto il ricorso giudiziario  e'
 stato  depositato in cancelleria in data 6 aprile 1993 dopo l'entrata
 in vigore del d.l.  n.  384/1992  e  dopo  il  decorso  del  termine
 annuale,  ma non quinquennale, dalla decisione amministrativa, di cui
 e' contestata la legittimita'.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 4, secondo e quarto comma, del d.l. 19 settembre 1992,  n.
 384,  convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le ragioni
 di cui alla motivazione che precede, in riferimento agli artt. 3,  24
 e 113 della Costituzione;
    Dispone  che  l'ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
    Ordina la sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
      Savona, addi' 11 novembre 1993
                          Il pretore: ZERILLI

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