N. 804 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993
N. 804 Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Tronchin Maria e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, gia' previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del piu' breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore della disposizione de qua - Irragionevole disparita' di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.5 del 26-1-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Tronchin Maria conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esponeva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 14 novembre 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 31 marzo 1992. Tutto cio' premesso, previa ammissione di consulenza medico- legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. La difesa dell'istituto ha sollevato altresi' eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice. All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilita' dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 alla fattispecie. OSSERVA IN DIRITTO Il pretore intende sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e quarto comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le ragioni di seguito esposte. L'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prevedeva che per le controversie in materia di prestazioni a carico dell'Assicurazione contro la tubercolosi e dell'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria l'azione giudiziaria potesse essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima. L'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito la predetta norma, disponendo che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, nel piu' ristretto termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione. E' verosimile che in molti casi dalla data di comunicazione della decisione amministrativa possa essere gia' decorso un termine superiore di un anno, ma inferiore a cinque anni, ancor prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992. E' incontestabile che, in questi casi, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del citato decreto-legge, la successiva ed eventuale azione giudiziaria dovrebbe ritenersi improponibile per decorso del termine annuale di decadenza. Deve, tuttavia, rilevarsi che, a norma dell'art. 4, quarto comma, del d.l. n. 384/1992, "le disposizioni di cui al primo e secondo comma, non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Per comprendere appieno la suindicata norma e per poter correttamente stabilire se con il termine "procedimenti" il legislatore abbia inteso riferirsi ai procedimenti amministrativi o ai procedimenti giudiziari o agli uni e agli altri, e' bene sottolineare, innanzi tutto, che il terzo comma dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 ha abrogato l'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ovvero una disposizione relativa al procedimento giudiziario e non anche a quello amministrativo. Il riferimento ai "procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge", senza che vi sia stata distinzione tra le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai soli procedimenti giudiziari, visto che le disposizioni di cui al terzo comma attengono soltanto al procedimento giudiziario. La necessita' che i procedimenti siano "ancora in corso" alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992, perche' possano ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, rafforza il convincimento che si sia inteso far riferimento ai soli procedimenti giudiziari, in quanto la non definitivita' di un procedimento amministrativo rileva ai fini della procedibilita', ma non anche della proponibilita', dell'azione giudiziaria, mentre la proponibilita' di un'azione giudiziaria, di cui trattasi, presuppone e da' per avvenuto l'esaurimento del procedimento amministrativo. La suestesa inerpretazione dell'art. 4, quarto comma, del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, comportera', quindi, una declaratoria di improponibilita' della domanda, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, se il ricorso giudiziario dovesse essere stato depositato in cancelleria dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e dopo il ricorso del termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione amministrativa in prima istanza o dalla formazione del provvedimento amministrativo di silenzio-rifiuto. Siffatta conclusione porta, ad avviso di questo pretore, ad una irragionevole e ingiustificata discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992 abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non abbiano iniziato l'azione giudiziaria, sebbene per gli uni e gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facolta' di poter adire il giudice nel termine di cinque anni dalla decisione amministrativa. L'ar. 4, quarto comma, sembra, quindi, confliggere con l'art. 3 della Costituzione, ravvisandosi una irragionevole disparita' di trattamento legislativo fra i titolari di diritti sostanziali in materia previdenziale e pensionistica da far valere nei confronti dell'I.N.P.S.; la scelta del legislatore, che ha stabilito la salvezza solamente delle domande giudiziali gia' proposte alla data del decreto-legge, con una norma urgente ed immediata di chiusura, che potrebbe avere senso solo con riferimento a regole di natura strettamente processuali, non appare ispirata ad un adeguato e ragionevole criterio di distinzione, al fine di una disciplina normativa che giunge anche alla sostanziale soppressione normativa dello stesso diritto di azione. L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo, appare altresi' in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perche' la previsione ex abrupto di un diverso termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria impedisce di fatto la tutela giurisdizionale di un diritto, non essendo stato legislativamente previsto transitoriamente tra una disciplina e l'altra alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, quando dovesse essere gia' decorso quello annuale della decisione amministrativa. L'art. 4, secondo comma, in combinato disposto con il quarto comma dello stesso articolo, risulta infine confliggere anche con l'art. 38 della Costituzione, in quanto l'esercizio di un diritto ad una prestazione previdenziale non puo' essere pregiudicato da norme di legge di immediata applicazione, quando l'interessato abbia prestato legittimo affidamento su disposizioni normative di diverso contenuto. Le suddette questioni di legittimita' costituzionale risultano rilevanti nel presente giudizio, in quanto il ricorso giudiziario e' stato depositato in cancelleria in data 6 aprile 1993 dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992 e dopo il decorso del termine annuale, ma non quinquennale, dalla decisione amministrativa, di cui e' contestata la legittimita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e quarto comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le ragioni di cui alla motivazione che precede, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Savona, addi' 11 novembre 1993 Il pretore: ZERILLI 94C0027