N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 1994
N. 1 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Mancato adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige ai principi contenuti nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (relativi all'elezione diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla adozione di due diversi sistemi elettorali previsti in relazione alla consistenza della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari opportunita' in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, alla pubblicita' delle spese elettorali) costituenti principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma. (Legge regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, art. 2, e successive modifiche ed integrazioni). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5).(GU n.5 del 26-1-1994 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche, di cui all'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15, ed all'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6; dell'art. 4 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15, dell'art. 6, secondo comma, della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e dell'art. 7, primo comma, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 6 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, e successive leggi di mod. ed int. e dell'art. 10 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; degli artt. 14, 15 e 33 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5; dell'art. 21 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6; dell'art. 15 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e dell'art. 21 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6; ancora dell'art. 65, lett. b), della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 45, secondo comma, della l.r. 19 settembre 1963, n. 28; dell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e dell'art. 15 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 13, lett. n), secondo comma, l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 5 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, dell'art. 2 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15, e dell'art. 10 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 11 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5; dell'art. 5 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 4 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e dell'art. 9 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 8 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970, e dell'art. 5 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11; dell'art. 4 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Come e' noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 4 (e poi al 5) attribuisce alla regione la potesta' legislativa cd. primaria in materia di ordinamento degli enti locali: tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, dele "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica" e dei "principi stabiliti dalle leggi dello Stato". Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Le norme recate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1993) relative alla elezione diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla adozione di due diversi sistemi elettorali previsti in relazione alla consistenza della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari opportunita' in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, alla pubblicita' delle spese elettorali, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma. Le dette norme riformando il sistema di elezione degli organi dei comuni, hanno attribuito a tutti i cittadini il potere politico di eleggere direttamente il sindaco. Il mancato adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige a tale principio concreterebbe, per i cittadini della regione, una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione. La diversa durata del mandato del sindaco e degli altri organi comunali, prevista dalle leggi della regione, la mancata previsione in dette leggi della nomina degli assessori da parte del sindaco, della non rieleggibilita' del sindaco e degli assessori comunali dopo due mandati consecutivi, il permanere di una notevolissima differenza per la regione Trentino-Alto Adige nell'adozione dei due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, si pongono in contrasto con le norme fondamentali della riforma del sistema elettorale locale e con il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, poiche' attuano trattamenti diversi a parita' di condizioni. Le norme della legge n. 81/1983 intese ad attuare la parita' dei sessi nell'ambito dell'elettorato passivo sono da considerarsi formulate in attuazione dell'art. 3 della Costituzione. Le statuizioni relative alla pubblicita' delle spese elettorali si configurano come attuative dell'istituto della trasparenza, che potrebe ormai ritenersi recepito quale principio generale dell'ordinamento. La regione Trentino-Alto Adige, competente, ai sensi dell'art. 4 (e 5) dello statuto, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, in materia di ordinamento degli enti locali, non ha provveduto ad adeguare la propria legislazione ai detti principi generali entro i sei mesi previsti dal primo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992, cit. Il Governo ha, pertanto, deliberato - delibera allegata al presente atto - di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992. I motivi di contrasto fra la legislazione regionale ed i principi fondamentli sopra cennati sono di seguito illustrati. 1) Risultano non adeguati all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, relativo alla composizione del consiglio comunale, l'art. 2 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, cosi' come mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6. Il numero dei consiglieri comunali previsto dalle citate leggi regionali e', infatti notevolmente superiore, a parita' di popolazione, a quello previsto dalla legge dello Stato per tutti i comuni. Non e', altresi', adeguato l'art. 7 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, nella parte in cui riserva alla legge regionale la fissazione del numero dei consiglieri. Il mancato adeguamento influisce anche sull'ammontare complessivo dell'indennita' di cui all'art. 31 della legge n. 81/1993, ponendosi in contrasto con gli indirizzi della politica economica nazionale. 2) L'art. 2, primo comma, della legge n. 81/1993 dispone che la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali e' di quattro anni. Con tale principio generale contrastano l'art. 4 della l.r. n. 15/1967, che prevede in cinque anni la durata in carica dei consigli comunali, il secondo comma dell'art. 6 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e l'art. 7 della l.r. n. 1/1993, che riserva alla legge regionale la regolamentazione della durata in carica del consiglio comunale. 3) L'art. 6 della l.r. n. 5/1956, le successive leggi regionali di modifica ed integrazione e l'art. 10 della l.r. n. 1/1993 non prevedono la non immediata rieleggibilita' di chi ha ricoperto, per due mandati successivi, la carica di sindaco, come invece disposto dall'art. 2 della legge n. 83/1993. 4) Il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 83/1993 prevede che con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. A tali disposizioni, imprescindibilmente connesse con l'elezione diretta del sindaco e con la necessita' che il corpo elettorale si possa esprimere immediatamente su tale programma, avrebbe dovuto adeguarsi la normativa regionale in materia, art. 33 della l.r. n. 5/1956. 5) L'art. 5 della legge n. 83/1993 prevede l'adozione del sistema maggioritario nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'art. 21 della l.r. n. 6/1974 prevede l'adozione del sistema maggioritario per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Tale marcata difformita' costituisce violazione di un principio generale, laddove si consideri che la legge nazionale ha anche inteso estendere l'applicazione del sistema maggioritario. 6) Le altre disposizioni recate dal sopra citato art. 5, relative al collegamento della candidatura alla carica di sindaco ad una lista ed alla rappresentanza dei due sessi, alla facolta' di votare per il candidato alla carica di sindaco e di esprimere preferenza per un solo candidato alla carica di consigliere comunale compresa nella lista collegata, all'elezione del sindaco ed all'eventuale ballottaggio, all'attribuzione dei voti alla lista, all'attribuzione alla lista che ha riportato il maggior numero di voti di due terzi seggi e alla ripartizione proporzionale dei restanti seggi, sono direttamente collegate alla elezione diretta del sindaco, alla attuazione della pari opportunita' ed all'attuazione del sistema elettorale maggioritario. Costituiscono, pertanto, norme fondamentali di riforma elettorale alle quali la normativa regionale in materia (art. 14 della l.r. n. 5/1956) non e' adeguata. 7) Le disposizioni recate dall'art. 6 della legge n. 81/1993, rel- ative all'elezione diretta del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alla dichiarazione di collegamento con una o piu' liste, alla possibilita', per l'elettore, di votare per un candidato anche non collegato alla lista prescelta, alla necessita' della maggioranza assoluta dei voti validi per l'elezione a sindaco al primo turno, al secondo turno ed all'eventuale ballottaggio, alle conseguenze dell'impedimento dei candidati ammessi al bollottaggio, alla facolta' di collegamento con ulteriori liste, alla proclamazione del sindaco, specificano la procedura attraverso la quale si concreta la nuova forma di elezione diretta del sindaco. La loro applicazione e' da ritenersi, pertanto, necessaria all'attuazione della riforma elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. L'art. 15 della l.r. n. 5/1956, quindi, e' incostituzionale nella parte in cui non prevede la detta procedura; egualmente e' incostituzionale l'art. 21 della l.r. n. 6/1974 che, modificando la precedente normativa regionale, ha stabilito in 1.000 abitanti il limite oltre il quale si applica il sistema elettorale differenziato rispetto a quello espressamente definito maggioritario. 8) Le disposizioni di cui all'art. 7 relative alla rappresentanza dei due sessi (come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415), al collegamento delle liste, all'assegnazione del 60% dei seggi, all'elezione a consiglieri dei candidati alla carica di sindaco collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, rivestono fondamentale carattere innovativo rispetto alla precedente normativa in materia elettorale. Con tali disposizioni risultano confliggenti l'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e l'art. 65, lett. b), della predetta legge, cosi' come mod. dall'art. 45 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28. 9) L'art. 12 della legge n. 81/1993 prevede espressamente la responsabilita' del sindaco nell'amministrazione del comune. Tale esplicita previsione, che appare discendere dall'ampliamento dei poteri del sindaco, attuato con la legge in parola, non trova analoga previsione nell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e nell'art. 15 della l.r. n. 1/1993. 10) La legislazione regionale non prevede la nomina da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 81/1993. Consegue la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993. 11) Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge, relative all'elezione diretta del sindaco, alla nomina da parte del sindaco dei componenti della giunta, alla comunicazione al consiglio di tale nomina unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, alla discussione, all'approvazione degli indirizzi da parte del consiglio, al divieto della nomina ad assessore da parte di chi ha ricoperto la detta carica nei due precedenti mandati, alla possibilita' di revoca, da parte del sindaco, di uno o piu' assessori, costituiscono principi generali e norme fondamentali della riforma elettorale nei comuni. Rusultano, pertanto confliggenti con le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 81/1993, l'art. 5 della l.r. n. 5/1956, l'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e l'art. 10 della l.r. n. 1/1993. 12) Il primo comma dell'art. 20 della legge n. 81/1993 prevede la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco. Tale norma fondamentale connesa con la maggiore rilevanza che la legge ha attribuito alla figura del sindaco, non e' presente nella legislazione regionale in materia. 13) Il comma primo dell'art. 21 della legge n. 81/1993 richiama i casi di scioglimento dei consigli comunali di cui all'art. 39 della legge n. 142/1990 (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, motivi di ordine pubblico, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri, mancata approvazione nei termini del bilancio). Il comma secondo dell'art. 21 prevede la nomina di un commissario nei casi di scioglimento diversi da quelli connessi con la figura del sindaco. Si ritiene doversi richiedere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, nella parte in cui non prevede le esaminate disposizioni dell'art. 21 della legge n. 81/1993. 14) Risultano contrastanti con il terzo e quarto comma dell'art. 23 della legge n. 81/1993, l'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4 della l.r. n. 11/1986 ed il secondo comma dell'art. 9 della l.r. n. 1/1993, laddove prevedono l'elezione degli assessori da parte del consiglio comunale e non la loro nomina da parte del sindaco e nella parte in cui non prevedono o limitano la possibilita' di elezione di assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio. 15) L'art. 25 della legge (primo, secondo e terzo comma) prevede l'incompatibilita' tra le cariche di assessore e consigliere nei comuni con oltre 15 mila abitanti. Il quarto comma del detto articolo prevede l'incompatibilita' del coniuge, dei parenti o affini del sindaco fino al terzo grado con la carica di assessore o di rappresentante del comune. Risultano non adeguati l'art. 8 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e l'art. 5 della l.r. n. 11/1986 nella parte in cui non prevedono le dette disposizioni. 16) Non risulta adeguato all'art. 27 della legge, l'art. 4 della l.r. n. 1/1993, nella parte in cui non prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di parita' tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali. 17) In ottemperanza al principio della trasparenza, la legislazione regionale in materia di elezioni locali deve essere adeguata alle disposizioni relative alla pubblicita' delle spese elettorali recate dall'art. 30 della legge. Si ritiene opportuno, per completeza, notare come alcune disposizioni particolari delle leggi regionali nella materia in esame solo apparentemente sono in contrasto con la legislazione nazionale. Il primo comma dell'art. 23 della legge n. 81/1993 stabilisce il numero degli assessori in relazione alla popolazione dei comuni: tale numero e' inferiore a quello previsto dall'art. 9 della l.r. n. 1/1993. Detta difformita', peraltro, appare giustificabile, dovendosi tener conto della necessita' della rappresentanza dei gruppi linguistici (italiano tedesco e ladino) nelle giunte comunali della provincia di Bolzano. Non appare poi costituire enunciazione di un principio generale, ne' e' collegata ai principi generali della legge, la fissazione del numero dei sottoscrittori nelle liste di cui all'art. 3 della legge n. 81/1993: l'art. 9 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7, pertanto, laddove prevede un numero diverso di sottoscrittori a parita' di popolazione, non presta il fianco a censure di legittimita' costituzionale.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale: dell'art. 2 della l.r. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 36, in relazione all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81; dell'art. 4 della l.r. n. 15/1967, dell'art. 6 della l.r. n. 11/1986, dell'art. 7 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993; dell'art. 6 della l.r. n. 5/1956 e le succ. l.r. di mod. ed int. e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2 della legge n. 81/1993; dell'art. 33 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 3, della legge n. 81/1993; dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993; dell'art. 14 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 5 della legge n. 81/1993, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1993; dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 65, lett. b), stessa legge, come mod. dall'art. 45, secondo comma, della l.r. 19 settembre 1963, n. 28, in relazione all'art. 7 della legge n. 81/1993, come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415; dell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, e dell'art. 15 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 12 della legge n. 81/1993; dell'art. 13, lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993 in relazione all'art. 13 della legge n. 81/1993; dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956; dell'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 16 della legge n. 81/1993; della legislazione regionale in materia in quanto non contemplano le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 20 della legge n. 81/1993; dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 21 della legge n. 81/1993; dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4, della l.r. n. 11/1986 e dell'art. 9, secondo comma, della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 23 della legge n. 81/1993; dell'art. 8 della l.r. n. 5/1956 come mod. dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e dell'art. 5 della l.r. n. 11/1986, in relazione all'art. 25 della legge n. 81/1993; dell'art. 4 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 27 della legge n. 81/1993; della legislazione regionale, in quanto non adeguata all'art. 30 della legge n. 81/1993. Roma, addi' 20 dicembre 1993 Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato 94C0053