N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 1994

                                 N. 1
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  13  gennaio  1994  (del Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni  -  Composizione  ed  elezione
 degli  organi  delle  amministrazioni  comunali - Mancato adeguamento
 della legislazione della  regione  Trentino-Alto  Adige  ai  principi
 contenuti  nella  legge  25  marzo 1993, n. 81 (relativi all'elezione
 diretta del sindaco, alla durata del mandato, alla  adozione  di  due
 diversi  sistemi  elettorali  previsti  in relazione alla consistenza
 della popolazione, alla nomina dei componenti della giunta, alla pari
 opportunita' in ordine alla presenza di entrambi i sessi nelle  liste
 dei  candidati,  alla pubblicita' delle spese elettorali) costituenti
 principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali  di
 riforma.
 (Legge  regione  Trentino-Alto  Adige  6 aprile 1956, n. 5, art. 2, e
 successive modifiche ed integrazioni).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5).
(GU n.5 del 26-1-1994 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  ex  lege  dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
 sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la Regione
 Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale
 pro-tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   2   legge   regionale   6  aprile  1956,  n.  5,  recante
 "Composizione  ed  elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
 comunali"  e  successive  modifiche,  di cui all'art. 1 della l.r. 14
 agosto 1967, n. 15, ed all'art. 1 della l.r. 10 agosto  1974,  n.  6;
 dell'art.  4  della  l.r. 14 agosto 1967, n. 15, dell'art. 6, secondo
 comma, della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e dell'art. 7, primo  comma,
 della  l.r.  4  gennaio  1993,  n. 1; dell'art. 6 della l.r. 6 aprile
 1956, n. 5, e successive leggi di mod. ed int. e dell'art.  10  della
 l.r.  4  gennaio  1993,  n.  1;  degli artt. 14, 15 e 33 della l.r. 6
 aprile 1956, n. 5; dell'art. 21 della l.r.  10  agosto  1974,  n.  6;
 dell'art. 15 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e dell'art. 21 della l.r.
 10  agosto  1974,  n.  6; ancora dell'art. 65, lett. b), della l.r. 6
 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 45, secondo comma, della  l.r.
 19 settembre 1963, n. 28; dell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n.
 29  e  dell'art.  15  della  l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 13,
 lett. n), secondo comma, l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 5 della
 l.r.  6  aprile 1956, n. 5, dell'art. 2 della l.r. 14 agosto 1967, n.
 15, e dell'art. 10 della l.r. 4 gennaio  1993,  n.  1;  dell'art.  11
 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5; dell'art. 5 della l.r. 6 aprile 1956,
 n.  5,  come  mod.  dall'art.  4  della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11 e
 dell'art. 9 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1; dell'art. 8 della l.r. 6
 aprile 1956, n. 5, come mod. dall'art. 2 della  l.r.  n.  11/1970,  e
 dell'art. 5 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11; dell'art. 4 della l.r.
 4  gennaio 1993, n. 1, il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e
 terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
    Come e' noto, lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
 all'art.  4  (e  poi  al  5)  attribuisce  alla  regione  la potesta'
 legislativa cd. primaria in materia di ordinamento degli enti locali:
 tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro,  dele
 "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica"
 e dei "principi stabiliti dalle leggi dello Stato".
    Con  d.lgs.  16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di
 attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti
 legislativi statali e leggi regionali e provinciali.  Secondo  l'art.
 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e
 norme  costituenti  i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto
 speciale e recati da atto legislativo dello  Stato,  entro  sei  mesi
 successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
    Le norme recate dalla legge 25 marzo  1993,  n.  81  (in  Gazzetta
 Ufficiale  27 marzo 1993) relative alla elezione diretta del sindaco,
 alla durata  del  mandato,  alla  adozione  di  due  diversi  sistemi
 elettorali  previsti in relazione alla consistenza della popolazione,
 alla nomina dei componenti della giunta, alla  pari  opportunita'  in
 ordine  alla  presenza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati,
 alla  pubblicita'  delle  spese  elettorali,  costituiscono  principi
 generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali di riforma.
    Le  dette norme riformando il sistema di elezione degli organi dei
 comuni, hanno attribuito a tutti i cittadini il  potere  politico  di
 eleggere  direttamente  il  sindaco.  Il  mancato  adeguamento  della
 legislazione della  regione  Trentino-Alto  Adige  a  tale  principio
 concreterebbe,  per  i  cittadini  della regione, una limitazione del
 diritto di voto, in violazione del terzo  comma  dell'art.  48  della
 Costituzione.
    La  diversa  durata  del  mandato del sindaco e degli altri organi
 comunali, prevista dalle leggi della regione, la  mancata  previsione
 in  dette  leggi  della  nomina degli assessori da parte del sindaco,
 della non rieleggibilita' del sindaco e degli assessori comunali dopo
 due mandati consecutivi, il permanere di una notevolissima differenza
 per la regione Trentino-Alto  Adige  nell'adozione  dei  due  sistemi
 elettorali in relazione alla popolazione, si pongono in contrasto con
 le  norme  fondamentali della riforma del sistema elettorale locale e
 con il principio  di  uguaglianza  dell'art.  3  della  Costituzione,
 poiche' attuano trattamenti diversi a parita' di condizioni. Le norme
 della  legge  n.  81/1983  intese  ad  attuare  la  parita' dei sessi
 nell'ambito dell'elettorato passivo sono da considerarsi formulate in
 attuazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Le statuizioni relative alla pubblicita' delle spese elettorali si
 configurano  come  attuative  dell'istituto  della  trasparenza,  che
 potrebe   ormai   ritenersi   recepito   quale   principio   generale
 dell'ordinamento. La  regione  Trentino-Alto  Adige,  competente,  ai
 sensi  dell'art.  4  (e 5) dello statuto, cosi' come modificato dalla
 legge  costituzionale  23  settembre  1993,  n.  2,  in  materia   di
 ordinamento  degli  enti  locali,  non  ha  provveduto ad adeguare la
 propria legislazione ai detti principi  generali  entro  i  sei  mesi
 previsti dal primo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992, cit.
    Il  Governo  ha,  pertanto,  deliberato  -  delibera  allegata  al
 presente atto - di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a  mente
 del secondo e terzo comma, art. 2, del d.lgs. n. 266/1992.
    I  motivi di contrasto fra la legislazione regionale ed i principi
 fondamentli sopra cennati sono di seguito illustrati.
    1) Risultano non adeguati all'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n.
 81, relativo alla composizione del consiglio comunale, l'art. 2 della
 l.r. 6 aprile 1956, n. 5, cosi' come mod. dall'art. 1 della  l.r.  14
 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6.
    Il  numero  dei  consiglieri  comunali previsto dalle citate leggi
 regionali  e',  infatti  notevolmente   superiore,   a   parita'   di
 popolazione,  a  quello  previsto dalla legge dello Stato per tutti i
 comuni. Non e', altresi', adeguato l'art.  7  della  l.r.  4  gennaio
 1993,  n.  1,  nella  parte  in  cui  riserva alla legge regionale la
 fissazione  del  numero  dei  consiglieri.  Il  mancato   adeguamento
 influisce  anche  sull'ammontare  complessivo  dell'indennita' di cui
 all'art. 31 della legge n. 81/1993, ponendosi in  contrasto  con  gli
 indirizzi della politica economica nazionale.
    2)  L'art.  2,  primo comma, della legge n. 81/1993 dispone che la
 durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali e' di quattro
 anni.
    Con tale principio generale contrastano l'art.  4  della  l.r.  n.
 15/1967,  che prevede in cinque anni la durata in carica dei consigli
 comunali, il secondo comma dell'art. 6 della l.r. 6 dicembre 1986, n.
 11 e l'art. 7 della l.r. n. 1/1993, che riserva alla legge  regionale
 la regolamentazione della durata in carica del consiglio comunale.
    3) L'art. 6 della l.r. n. 5/1956, le successive leggi regionali di
 modifica  ed  integrazione  e  l'art.  10  della  l.r.  n. 1/1993 non
 prevedono la non immediata rieleggibilita' di chi ha  ricoperto,  per
 due  mandati  successivi,  la carica di sindaco, come invece disposto
 dall'art. 2 della legge n. 83/1993.
    4) Il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 83/1993 prevede  che
 con  la  lista  dei candidati al consiglio comunale deve essere anche
 presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco  ed
 il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
    A  tali  disposizioni, imprescindibilmente connesse con l'elezione
 diretta del sindaco e con la necessita' che il  corpo  elettorale  si
 possa  esprimere  immediatamente  su  tale  programma, avrebbe dovuto
 adeguarsi la normativa regionale in materia, art. 33  della  l.r.  n.
 5/1956.
    5)  L'art. 5 della legge n. 83/1993 prevede l'adozione del sistema
 maggioritario nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
    L'art. 21 della l.r. n.  6/1974  prevede  l'adozione  del  sistema
 maggioritario  per  i  comuni  con popolazione fino a 1.000 abitanti.
 Tale marcata  difformita'  costituisce  violazione  di  un  principio
 generale, laddove si consideri che la legge nazionale ha anche inteso
 estendere l'applicazione del sistema maggioritario.
    6)  Le altre disposizioni recate dal sopra citato art. 5, relative
 al collegamento della candidatura alla carica di sindaco ad una lista
 ed alla rappresentanza dei due sessi, alla facolta' di votare per  il
 candidato  alla  carica  di  sindaco e di esprimere preferenza per un
 solo candidato alla carica di  consigliere  comunale  compresa  nella
 lista   collegata,   all'elezione   del   sindaco   ed  all'eventuale
 ballottaggio, all'attribuzione dei voti alla lista,  all'attribuzione
 alla  lista  che  ha riportato il maggior numero di voti di due terzi
 seggi e alla ripartizione  proporzionale  dei  restanti  seggi,  sono
 direttamente  collegate  alla  elezione  diretta  del  sindaco,  alla
 attuazione della pari  opportunita'  ed  all'attuazione  del  sistema
 elettorale maggioritario.
    Costituiscono,  pertanto, norme fondamentali di riforma elettorale
 alle quali la normativa regionale in materia (art. 14 della  l.r.  n.
 5/1956) non e' adeguata.
    7) Le disposizioni recate dall'art. 6 della legge n. 81/1993, rel-
 ative  all'elezione  diretta  del  sindaco nei comuni con popolazione
 superiore ai 15.000 abitanti, alla dichiarazione di collegamento  con
 una o piu' liste, alla possibilita', per l'elettore, di votare per un
 candidato  anche  non collegato alla lista prescelta, alla necessita'
 della maggioranza assoluta dei voti validi per l'elezione  a  sindaco
 al  primo turno, al secondo turno ed all'eventuale ballottaggio, alle
 conseguenze dell'impedimento dei candidati ammessi  al  bollottaggio,
 alla facolta' di collegamento con ulteriori liste, alla proclamazione
 del sindaco, specificano la procedura attraverso la quale si concreta
 la nuova forma di elezione diretta del sindaco.
    La   loro  applicazione  e'  da  ritenersi,  pertanto,  necessaria
 all'attuazione della riforma elettorale nei  comuni  con  popolazione
 superiore ai 15.000 abitanti.
    L'art. 15 della l.r. n. 5/1956, quindi, e' incostituzionale nella
 parte   in   cui  non  prevede  la  detta  procedura;  egualmente  e'
 incostituzionale l'art. 21 della l.r. n. 6/1974 che,  modificando  la
 precedente  normativa  regionale,  ha  stabilito in 1.000 abitanti il
 limite oltre il quale si applica il sistema elettorale  differenziato
 rispetto a quello espressamente definito maggioritario.
    8)  Le disposizioni di cui all'art. 7 relative alla rappresentanza
 dei due sessi (come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993,  n.
 415),  al  collegamento  delle  liste,  all'assegnazione  del 60% dei
 seggi, all'elezione  a  consiglieri  dei  candidati  alla  carica  di
 sindaco  collegati  a  ciascuna  lista  che  abbia ottenuto almeno un
 seggio, rivestono fondamentale  carattere  innovativo  rispetto  alla
 precedente normativa in materia elettorale.
    Con  tali disposizioni risultano confliggenti l'art. 15 della l.r.
 n. 5/1956 e l'art. 65, lett. b), della  predetta  legge,  cosi'  come
 mod. dall'art. 45 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.
    9)  L'art.  12  della  legge  n.  81/1993 prevede espressamente la
 responsabilita' del sindaco nell'amministrazione del comune.
    Tale esplicita previsione, che appare discendere  dall'ampliamento
 dei  poteri  del  sindaco,  attuato con la legge in parola, non trova
 analoga previsione nell'art. 24 della l.r. 21 ottobre 1963, n.  29  e
 nell'art. 15 della l.r. n. 1/1993.
    10)  La  legislazione regionale non prevede la nomina da parte del
 sindaco dei rappresentanti del comune presso enti ed  istituzioni  ai
 sensi dell'art. 13 della legge n. 81/1993.
    Consegue  la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, lett. n),
 secondo comma, della l.r. n. 1/1993.
    11) Le disposizioni di  cui  all'art.  16  della  legge,  relative
 all'elezione  diretta  del  sindaco, alla nomina da parte del sindaco
 dei componenti della giunta, alla comunicazione al consiglio di  tale
 nomina  unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo,
 alla discussione,  all'approvazione  degli  indirizzi  da  parte  del
 consiglio,  al  divieto  della nomina ad assessore da parte di chi ha
 ricoperto  la  detta  carica  nei  due   precedenti   mandati,   alla
 possibilita'  di  revoca,  da  parte  del  sindaco,  di  uno  o  piu'
 assessori, costituiscono principi generali e norme fondamentali della
 riforma elettorale nei comuni. Rusultano, pertanto  confliggenti  con
 le  disposizioni  dell'art. 16 della legge n. 81/1993, l'art. 5 della
 l.r. n. 5/1956, l'art. 2 della l.r. n. 15/1967 e l'art. 10 della l.r.
 n. 1/1993.
    12) Il primo comma dell'art. 20 della legge n. 81/1993 prevede  la
 decadenza  della  giunta  e  lo scioglimento del consiglio in caso di
 dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o  decesso
 del sindaco.
    Tale  norma  fondamentale connesa con la maggiore rilevanza che la
 legge ha attribuito alla figura del sindaco, non  e'  presente  nella
 legislazione regionale in materia.
    13)  Il comma primo dell'art. 21 della legge n. 81/1993 richiama i
 casi di scioglimento dei consigli comunali di cui all'art.  39  della
 legge  n. 142/1990 (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni
 di  legge,  motivi  di  ordine  pubblico,   dimissioni,   impedimento
 permanente,  rimozione,  decadenza, decesso del sindaco, dimissioni o
 decadenza di almeno la meta' dei  consiglieri,  mancata  approvazione
 nei  termini  del bilancio). Il comma secondo dell'art. 21 prevede la
 nomina di un commissario nei casi di scioglimento diversi  da  quelli
 connessi con la figura del sindaco.
    Si  ritiene  doversi richiedere la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11 della l.r. n. 5/1956, nella parte in  cui
 non  prevede  le  esaminate  disposizioni dell'art. 21 della legge n.
 81/1993.
    14) Risultano contrastanti con il terzo e quarto  comma  dell'art.
 23  della  legge n. 81/1993, l'art. 5 della l.r. n. 5/1956, come mod.
 dall'art. 4 della l.r. n. 11/1986 ed il  secondo  comma  dell'art.  9
 della l.r. n. 1/1993, laddove prevedono l'elezione degli assessori da
 parte  del  consiglio  comunale  e  non  la  loro nomina da parte del
 sindaco e nella parte in cui non prevedono o limitano la possibilita'
 di elezione di  assessori  anche  al  di  fuori  dei  componenti  del
 consiglio.
    15)  L'art.  25 della legge (primo, secondo e terzo comma) prevede
 l'incompatibilita' tra le cariche  di  assessore  e  consigliere  nei
 comuni con oltre 15 mila abitanti. Il quarto comma del detto articolo
 prevede  l'incompatibilita'  del  coniuge,  dei  parenti o affini del
 sindaco fino  al  terzo  grado  con  la  carica  di  assessore  o  di
 rappresentante del comune.
    Risultano  non  adeguati  l'art. 8 della l.r. n. 5/1956, come mod.
 dall'art. 2 della l.r. n. 11/1970 e l'art. 5 della  l.r.  n.  11/1986
 nella parte in cui non prevedono le dette disposizioni.
    16)  Non  risulta adeguato all'art. 27 della legge, l'art. 4 della
 l.r. n. 1/1993, nella parte  in  cui  non  prevede  che  gli  statuti
 comunali  stabiliscano norme per assicurare condizioni di parita' tra
 uomo e  donna  e  la  presenza  di  entrambi  i  sessi  negli  organi
 collegiali.
    17)   In   ottemperanza   al   principio   della  trasparenza,  la
 legislazione regionale in materia  di  elezioni  locali  deve  essere
 adeguata  alle  disposizioni  relative  alla  pubblicita' delle spese
 elettorali recate dall'art. 30 della legge.
    Si  ritiene  opportuno,  per  completeza,   notare   come   alcune
 disposizioni particolari delle leggi regionali nella materia in esame
 solo apparentemente sono in contrasto con la legislazione nazionale.
    Il  primo  comma dell'art. 23 della legge n. 81/1993 stabilisce il
 numero degli assessori in relazione alla popolazione dei comuni: tale
 numero e' inferiore a quello  previsto  dall'art.  9  della  l.r.  n.
 1/1993.
    Detta  difformita',  peraltro,  appare  giustificabile,  dovendosi
 tener  conto  della  necessita'  della  rappresentanza   dei   gruppi
 linguistici  (italiano  tedesco e ladino) nelle giunte comunali della
 provincia di Bolzano.
    Non appare poi costituire enunciazione di un  principio  generale,
 ne'  e' collegata ai principi generali della legge, la fissazione del
 numero dei sottoscrittori nelle liste di cui all'art. 3  della  legge
 n.  81/1993:  l'art.  9  della  l.r.  12 maggio 1978, n. 7, pertanto,
 laddove prevede un numero diverso  di  sottoscrittori  a  parita'  di
 popolazione,   non   presta  il  fianco  a  censure  di  legittimita'
 costituzionale.
    Tutto quanto sopra  premesso  e  considerato,  il  Presidente  del
 Consiglio    dei    Ministri    conclude   perche'   sia   dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale:
      dell'art. 2 della l.r. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n.  5,
 come  mod. dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15 e dell'art. 1
 della l.r. 10 agosto 1974, n. 36, in relazione all'art. 1 della legge
 25 marzo 1993, n. 81;
      dell'art. 4 della l.r. n. 15/1967, dell'art.  6  della  l.r.  n.
 11/1986,  dell'art.  7  della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 2
 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 6 della l.r. n. 5/1956 e le succ. l.r. di mod. ed int.
 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione  all'art.  2  della
 legge n. 81/1993;
      dell'art.  33  della  l.r.  n.  5/1956, in relazione all'art. 3,
 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 21 della l.r. n. 6/1974, in relazione all'art. 5 della
 legge n. 81/1993;
      dell'art. 14 della l.r. n. 5/1956, in relazione all'art. 5 della
 legge n. 81/1993, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo comma;
      dell'art. 15 della l.r. n. 5/1956 e dell'art. 21 della  l.r.  n.
 6/1974, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  15  della  l.r.  n.  5/1956 e dell'art. 65, lett. b),
 stessa legge, come mod. dall'art. 45, secondo comma,  della  l.r.  19
 settembre  1963,  n.  28,  in  relazione  all'art.  7  della legge n.
 81/1993, come mod. dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
      dell'art.  24  della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, e dell'art. 15
 della l.r. n.  1/1993,  in  relazione  all'art.  12  della  legge  n.
 81/1993;
      dell'art.  13,  lett. n), secondo comma, della l.r. n. 1/1993 in
 relazione all'art. 13 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 5 della l.r. n. 5/1956;  dell'art.  2  della  l.r.  n.
 15/1967 e dell'art. 10 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 16
 della legge n. 81/1993;
      della   legislazione   regionale   in   materia  in  quanto  non
 contemplano le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 20 della
 legge n. 81/1993;
      dell'art. 11 della l.r. n.  5/1956,  in  relazione  all'art.  21
 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  5  della l.r. n. 5/1956, come mod. dall'art. 4, della
 l.r. n. 11/1986 e dell'art. 9, secondo comma, della l.r.  n.  1/1993,
 in relazione all'art. 23 della legge n. 81/1993;
      dell'art.  8  della  l.r.  n. 5/1956 come mod. dall'art. 2 della
 l.r. n. 11/1970 e dell'art. 5 della l.r.  n.  11/1986,  in  relazione
 all'art. 25 della legge n. 81/1993;
      dell'art. 4 della l.r. n. 1/1993, in relazione all'art. 27 della
 legge n. 81/1993;
      della legislazione regionale, in quanto non adeguata all'art. 30
 della legge n. 81/1993.
       Roma, addi' 20 dicembre 1993
                  Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

 94C0053