MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1993 

  Proroga della validita' del decreto ministeriale 30  dicembre  1992
concernente   disciplina  relativa  alla  gestione  delle  scorte  di
prodotti petroliferi.
(GU n.21 del 27-1-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI
                   DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE
  Visto  l'art.  5  della  direttiva  del  Consiglio  delle Comunita'
europee del 20 dicembre 1968, n. 68/414;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto l'art. 19 di detta legge;
  Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;
 Visto il decreto ministeriale n. 15494 del 30 dicembre 1992, con  il
quale,  tra l'altro, sono stati fissati i limiti, per i soli prodotti
di categoria A, ai trasferimenti degli obblighi di  scorta  di  detta
categoria  al  di  fuori  dell'area  costituita  dalle regioni Lazio,
Abruzzo, Molise ed Umbria;
  Sentito il parere del comitato per  la  gestione  delle  scorte  di
riserva  di prodotti petroliferi nella seduta tenutasi il 25 novembre
1993;
  Ritenuto di dover proseguire almeno per un trimestre l'applicazione
in via sperimentale del citato decreto ministeriale n.  15494  datato
30 dicembre 1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  validita' del decreto ministeriale n. 15494 in data 30 dicembre
1992 di cui alle premesse e' prorogata fino al 31 marzo 1994.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                         Il direttore generale: GATTI