Proroga della validita' del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 concernente disciplina relativa alla gestione delle scorte di prodotti petroliferi.(GU n.21 del 27-1-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20 dicembre 1968, n. 68/414; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto l'art. 19 di detta legge; Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale n. 15494 del 30 dicembre 1992, con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i limiti, per i soli prodotti di categoria A, ai trasferimenti degli obblighi di scorta di detta categoria al di fuori dell'area costituita dalle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria; Sentito il parere del comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi nella seduta tenutasi il 25 novembre 1993; Ritenuto di dover proseguire almeno per un trimestre l'applicazione in via sperimentale del citato decreto ministeriale n. 15494 datato 30 dicembre 1992; Decreta: Articolo unico La validita' del decreto ministeriale n. 15494 in data 30 dicembre 1992 di cui alle premesse e' prorogata fino al 31 marzo 1994. Roma, 30 dicembre 1993 Il direttore generale: GATTI