MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 gennaio 1994 

  Prestazioni sanitarie rese da  professionisti  esenti  dall'imposta
sul valore aggiunto.
(GU n.26 del 2-2-1994)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art. 36, comma 9,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito  in  legge  29
ottobre  1993,  n.  427,  concernente  le  prestazioni  sanitarie  di
diagnosi,  cura  e  riabilitazione  esenti  dall'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti dall'IVA
le  prestazioni  rese alla persona nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del  testo
unico  delle  leggi  sanitarie,  ovvero  individuate  con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n. 761;
  Ritenuto  di  individuare  le  professioni  e  arti  sanitarie, non
previste dal  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  in  conformita'
all'art.  2  e  agli  allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 10, n. 18,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art.
36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito  in
legge  29  ottobre  1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e  riabilitazione
rese  alla  persona  dagli  esercenti le professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza ai sensi dell'art.  99  del  testo  unico  delle
leggi  sanitarie,  nonche'  dagli  esercenti  le seguenti professioni
sanitarie:
    a) biologo;
    b) psicologo;
    c) terapista della riabilitazione;
    d) ortottista;
    e) logopedista;
    f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;
    g) podologo.
  Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c),  d),  e),
f)  e g) del precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su
prescrizione medica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1994
                                           Il Ministro della sanita'
                                                  GARAVAGLIA
 Il Ministro delle finanze
         GALLO