Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto.(GU n.26 del 2-2-1994)
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto; Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti dall'IVA le prestazioni rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformita' all'art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; Decreta: Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonche' dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie: a) biologo; b) psicologo; c) terapista della riabilitazione; d) ortottista; e) logopedista; f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato; g) podologo. Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su prescrizione medica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 1994 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro delle finanze GALLO