DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1994
Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Abruzzo.(GU n.42 del 21-2-1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4- bis e 4- ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara prot. n. 920/92 R.G. in data 4 febbraio 1994 dalla quale risulta che a carico del sig. Attilio D'Amico, consigliere della regione Abruzzo, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanza del GIP di Pescara; Vista la comunicazione in data 3 febbraio 1994 del commissario del Governo nella regione Abruzzo; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Attilio D'Amico; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Attilio D'Amico e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Abruzzo. Roma, 8 febbraio 1994 Il Presidente: CIAMPI