DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1994 

  Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Abruzzo.
(GU n.42 del 21-2-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4- bis e 4- ter, della legge 19 marzo  1990,
n.  55,  come  modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla
legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione della procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale  di  Pescara  prot.  n. 920/92 R.G. in data 4 febbraio 1994
dalla  quale  risulta  che  a  carico  del  sig.   Attilio   D'Amico,
consigliere   della   regione   Abruzzo,   sono   stati   adottati  i
provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale  con
ordinanza del GIP di Pescara;
  Vista  la comunicazione in data 3 febbraio 1994 del commissario del
Governo nella regione Abruzzo;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la  sospensione  di diritto dalla carica di consigliere regionale del
sig. Attilio D'Amico;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplati dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Attilio D'Amico e'  sospeso  dalla  carica  di  consigliere
regionale della regione Abruzzo.
   Roma, 8 febbraio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI