DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994 

  Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.
(GU n.43 del 22-2-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettere b),  e)  ed  f),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  fissare  i  principi  cui deve essere
progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici,  anche
se  svolti  in  regime  di  concessione,  a tutela delle esigenze dei
cittadini che possono  fruirne  e  nel  rispetto  delle  esigenze  di
efficienza e imparzialita' cui l'erogazione deve uniformarsi;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri nella riunione del 21 gennaio
1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
                   OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
                            E DEFINIZIONI
  La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata
progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici.
  Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici,
anche se svolti in regime  di  concessione  o  mediante  convenzione,
quelli  volti  a  garantire  il  godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza
sociale, alla istruzione  e  alla  liberta'  di  comunicazione,  alla
liberta'   e   alla   sicurezza   della  persona,  alla  liberta'  di
circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge  12  giugno  1990,  n.
146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas.
  Ai   principi   della   direttiva   si   uniformano   le  pubbliche
amministrazioni che erogano servizi pubblici.
  Per  i  servizi  erogati  in  regime  di  concessione  o   mediante
convenzione  e  comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto
dei principi della  direttiva  e'  assicurato  dalle  amministrazioni
pubbliche  nell'esercizio  dei  loro poteri di direzione, controllo e
vigilanza. Le amministrazioni concedenti  provvedono  ad  inserire  i
contenuti  della  presente  direttiva  negli atti che disciplinano la
concessione.
  Gli enti erogatori dei servizi pubblici,  ai  fini  della  presente
direttiva, sono denominati "soggetti erogatori".
I. I PRINCIPI FONDAMENTALI.
1. Eguaglianza.
  1.  L'erogazione  del  servizio  pubblico  deve  essere ispirata al
principio  di  eguaglianza  dei  diritti  degli  utenti.  Le   regole
riguardanti  i  rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai
servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna  distinzione
nell'erogazione   del   servizio  puo'  essere  compiuta  per  motivi
riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va
garantita la parita' di trattamento,  a  parita'  di  condizioni  del
servizio  prestato,  sia  fra  le diverse aree geografiche di utenza,
anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili,  sia  fra
le diverse categorie o fasce di utenti.
  2.  L'eguaglianza  va  intesa  come  divieto di ogni ingiustificata
discriminazione e non, invece, quale  uniformita'  delle  prestazioni
sotto   il   profilo   delle   condizioni  personali  e  sociali.  In
particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare
le iniziative necessarie per adeguare le modalita' di prestazione del
servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
2. Imparzialita'.
  1.  I  soggetti  erogatori  hanno  l'obbligo  di  ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettivita',
giustizia  ed  imparzialita'.  In  funzione  di   tale   obbligo   si
interpretano   le   singole  clausole  delle  condizioni  generali  e
specifiche di erogazione del  servizio  e  le  norme  regolatrici  di
settore.
3. Continuita'.
  1.  L'erogazione  dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalita'
stabilite  dalla  normativa  regolatrice  di  settore,  deve   essere
continua,  regolare  e  senza  interruzioni.  I casi di funzionamento
irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente
regolati dalla  normativa  di  settore.  In  tali  casi,  i  soggetti
erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il mi-
nor disagio possibile.
4. Diritto di scelta.
  1.  Ove  sia  consentito  dalla  legislazione  vigente, l'utente ha
diritto di scegliere tra i  soggetti  che  erogano  il  servizio.  Il
diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul
territorio.
5. Partecipazione.
  1.  La  partecipazione  del cittadino alla prestazione del servizio
pubblico deve essere sempre garantita, sia per  tutelare  il  diritto
alla   corretta   erogazione   del  servizio,  sia  per  favorire  la
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
  2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del
soggetto erogatore che  lo  riguardano.  Il  diritto  di  accesso  e'
esercitato  secondo  le  modalita'  disciplinate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
  3.  L'utente  puo'  produrre  memorie  e   documenti;   prospettare
osservazioni;   formulare   suggerimenti  per  il  miglioramento  del
servizio. I soggetti erogatori danno immediato  riscontro  all'utente
circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
  4.  I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione
dell'utente circa la qualita' del servizio reso, secondo le modalita'
indicate nel titolo successivo.
6. Efficienza ed efficacia.
  1. Il servizio pubblico deve essere erogato in  modo  da  garantire
l'efficienza  e  l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure
idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
II. GLI STRUMENTI.
1. Adozione di standard.
  1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano  i  fattori  da
cui  dipende la qualita' del servizio e, sulla base di essi, adottano
e pubblicano standard di qualita' e quantita' di  cui  assicurano  il
rispetto.
  2.  I  soggetti  erogatori definiscono standard generali e standard
specifici di qualita' e quantita' dei servizi. I primi  rappresentano
obiettivi   di   qualita'  che  si  riferiscono  al  complesso  delle
prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna  delle  singole
prestazioni  rese  all'utente,  che  puo' direttamente verificarne il
rispetto.
  3.  Gli  standard  sono  accompagnati da una relazione illustrativa
nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalita' previste per  il
loro   conseguimento;   i  fattori  principali  esterni  al  soggetto
erogatore e indipendenti dal suo controllo  che  potrebbero  incidere
significativamente  sul  conseguimento  degli  standard;  i metodi di
valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard,  con  una
previsione  relativa  alle  valutazioni  future.  Nella  relazione  i
soggetti erogatori determinano, altresi', gli  indici  da  utilizzare
per  la  misurazione  o  la  valutazione  dei  risultati  conseguiti;
forniscono una base  di  comparazione  per  raffrontare  i  risultati
effettivamente  ottenuti  con  gli obiettivi previsti; descrivono gli
strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i  valori
misurati.
  4.  Gli  standard  sono  sottoposti  a  verifica  con gli utenti in
adunanze pubbliche.
  5.  L'osservanza  degli  standard  non  puo'  essere   soggetta   a
condizioni.  Essi  sono  derogabili  solo  se  i  risultati sono piu'
favorevoli agli utenti.
  6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli  alle
esigenze  dei  servizi.  Le  nuove  regole  devono  essere adottate e
seguite avendo cura di ridurre al minimo  le  conseguenze  disagevoli
per gli utenti.
  7.  I  soggetti  erogatori  adottano  ogni  anno  piani  diretti  a
migliorare progressivamente gli standard dei servizi.
2. Semplificazione delle procedure.
  1. Al  fine  di  razionalizzare  e  rendere  conoscibili  gli  atti
relativi  alla  disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i
soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla  riduzione
e alla semplificazione delle procedure da essi adottate.
  2.   I  soggetti  erogatori  sono  tenuti  a  ridurre,  per  quanto
possibile, gli adempimenti richiesti agli  utenti  e  forniscono  gli
opportuni  chiarimenti  su di essi. Inoltre, adottano, ove possibile,
formulari   uniformi   e   provvedono    alla    semplificazione    e
all'informatizzazione  dei  sistemi  di prenotazione e delle forme di
pagamento delle prestazioni.
3. Informazione degli utenti.
  1. I soggetti erogatori  assicurano  la  piena  informazione  degli
utenti circa le modalita' di prestazione dei servizi. In particolare:
    a)  rendono  noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli
chiari e facilmente leggibili, le condizioni  economiche  e  tecniche
per l'effettuazione dei servizi;
    b)  pubblicano  gli  esiti  delle  verifiche compiute, secondo le
modalita' di cui al successivo paragrafo  5  di  questo  titolo,  sul
rispetto degli standard;
    c)   informano   tempestivamente,   anche  mediante  i  mezzi  di
informazione,  gli  utenti  circa  ogni  eventuale  variazione  delle
modalita' di erogazione del servizio;
    d)  curano  la  pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti
gli atti che disciplinano  l'erogazione  dei  servizi  e  regolano  i
rapporti   con   gli   utenti.   Le   modificazioni  che  si  rendono
successivamente necessarie sono inserite nei testi esistenti  e  sono
adeguatamente divulgate;
    e)  predispongono  appositi  strumenti  di  informazione, tramite
l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di
cui verificano periodicamente il buon funzionamento.
  2.  In  ogni  caso,  devono  essere  assicurate,  e  periodicamente
verificate, la chiarezza e la comprensibilita' dei testi,  oltre  che
la loro accessibilita' al pubblico.
  3.  Gli  utenti  hanno  diritto  ad  ottenere informazioni circa le
modalita' giuridiche e tecniche di  espletamento  dei  servizi  e  ad
accedere  ai registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti
dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
  4. Gli utenti sono informati delle  decisioni  che  li  riguardano,
delle  loro  motivazioni  e  delle  possibilita'  di  reclamo e degli
strumenti di ricorso avverso di esse.
4. Rapporti con gli utenti.
  1. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a  trattare
gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei
diritti  e nell'adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti,
altresi', ad  indicare  le  proprie  generalita',  sia  nel  rapporto
personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.
  2.  I  soggetti  erogatori  istituiscono, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,  appositi  uffici
volti  a  curare  le  relazioni con il pubblico, presso i quali siano
disponibili tutte le informazioni utili agli utenti.
  3. L'apertura degli uffici destinati ai rapporti  con  il  pubblico
deve essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.
  4.  Le  procedure  interne  degli  uffici non devono restringere le
condizioni di esercizio dei diritti degli utenti.
  5. Dovere di valutazione della qualita' dei servizi.
  1. Per valutare la qualita' del servizio reso, specie in  relazione
al  raggiungimento  degli obiettivi di pubblico interesse, i soggetti
erogatori svolgono apposite verifiche sulla  qualita'  e  l'efficacia
dei  servizi  prestati,  in  conformita' ai criteri determinati nella
relazione che accompagna gli standard,  ai  sensi  del  paragrafo  1,
comma 3, di questo titolo.
  2.  Entro  e  non  oltre  il  31  marzo di ciascun anno, i soggetti
erogatori predispongono una relazione sui  risultati  conseguiti  nel
precedente  esercizio,  sottoponendola  al  Comitato di cui al titolo
successivo, e  danno  ad  essa  adeguata  pubblicita'.  La  relazione
dovra',  tra  l'altro,  analizzare i risultati conseguiti in rapporto
agli standard stabiliti per l'esercizio in  questione;  definire  gli
standard  per  l'esercizio  in  corso  in rapporto anche ai risultati
conseguiti nell'esercizio oggetto di relazione; descrivere le ragioni
dell'eventuale inosservanza degli standard e  i  rimedi  predisposti;
indicare  i  criteri  direttivi cui il soggetto erogatore si atterra'
nella redazione dei piani di miglioramento progressivo  degli  stand-
ard, previsti dal comma 7, paragrafo 1, di questo titolo.
  3. La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovra' includere
i  risultati  effettivamente  conseguiti  nell'esercizio 1994, quella
seguente dovra' includere i risultati effettivamente conseguiti negli
esercizi 1994 e 1995, mentre tutte le relazioni  successive  dovranno
includere  i  risultati  effettivamente  conseguiti  nei tre esercizi
precedenti.
  4. I soggetti erogatori, al fine  di  acquisire  periodicamente  la
valutazione  degli  utenti sulla qualita' del servizio reso, ai sensi
del paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite schede
a lettura ottica, e ne curano l'invio agli utenti; indicono  riunioni
pubbliche  con la partecipazione degli utenti di una determinata zona
o di una determinata unita' di erogazione del servizio; effettuano, a
campione,  interviste  con  gli  utenti,  anche  immediatamente  dopo
l'erogazione di un singolo servizio.
  5.  I  risultati  delle verifiche effettuate sono pubblicati in una
apposita sezione della relazione di cui al precedente comma  2  e  di
essi  i  soggetti  erogatori tengono conto per identificare le misure
idonee ad accrescere l'efficienza dei  servizi  e  il  raggiungimento
degli obiettivi di pubblico interesse.
6. Rimborso.
  1.  I  soggetti  erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso
nei casi in cui e' possibile  dimostrare  che  il  servizio  reso  e'
inferiore, per qualita' e tempestivita', agli standard pubblicati.
  2.  Le  procedure  di  rimborso  devono  essere tali da non rendere
difficile, per complessita', onerosita'  o  durata,  l'esercizio  del
diritto  dell'utente.  Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato
di cui al titolo successivo.
  3. Fatta salva  l'applicazione  delle  norme  vigenti,  i  soggetti
erogatori  si  rivalgono  nei  confronti  del  dipendente al quale e'
imputabile, per dolo o per  grave  negligenza,  il  mancato  rispetto
degli standard.
III. LA TUTELA.
1. Procedure di reclamo.
  1.  I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente
circa la violazione dei principi sanciti nella presente  direttiva  e
danno ad esse piena pubblicita'.
  2.  Le  procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice
comprensione e  facile  utilizzazione;  svolgersi  in  tempi  rapidi,
predeterminati   dai   soggetti   erogatori;  assicurare  un'indagine
completa ed imparziale circa le irregolarita' denunciate e  garantire
all'utente  un'informazione  periodica  circa lo stato di avanzamento
dell'indagine stessa; prevedere una risposta  completa  all'utente  e
forme  di  ristoro  adeguate,  ivi  compreso  il  rimborso  di cui al
paragrafo 5 del precedente  titolo,  per  il  pregiudizio  da  questi
subito  per  l'inosservanza  dei  principi  della presente direttiva;
consentire ai soggetti erogatori  di  tenere  conto  delle  doglianze
degli  utenti  al fine del miglioramento della qualita' del servizio.
Le procedure di reclamo sono soggette alla vigilanza del Comitato  di
cui  al  titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori si
uniformano alle disposizioni dei commi successivi.
  3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
6 del decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.  470,  un  ufficio
interno  di  controllo,  denominato ai sensi della presente direttiva
"ufficio".  Lo  stesso  obbligo   si   estende   a   ciascuna   delle
articolazioni  territoriali  dell'ente,  dotate  di  autonomia  nella
determinazione delle condizioni di erogazione del servizio. L'ufficio
esercita le funzioni di  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dal
soggetto   erogatore,  ai  sensi  del  citato  art.  20  del  decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Esso, inoltre,
riceve i reclami  presentati  dall'utente  circa  la  violazione  dei
principi sanciti nella presente direttiva.
  4.  Il reclamo puo' essere presentato dall'utente in via orale, per
iscritto,  via  fax  o  telefonicamente.  Nella  predisposizione  del
reclamo,  l'utente puo' avvalersi dell'assistenza degli uffici per le
relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del  titolo
precedente.
  5.  Al  momento della presentazione del reclamo, l'ufficio comunica
all'utente il nominativo del dipendente responsabile dell'indagine, i
tempi previsti per l'espletamento della stessa,  i  mezzi  dei  quali
dispone nel caso di risposta sfavorevole.
  6.  L'ufficio  riferisce  all'utente  con  la  massima celerita', e
comunque non oltre trenta giorni  dalla  presentazione  del  reclamo,
circa gli accertamenti compiuti, indicando altresi' i termini entro i
quali   il   soggetto  erogatore  provvedera'  alla  rimozione  delle
irregolarita' riscontrate o  al  ristoro  del  pregiudizio  arrecato.
Trascorsi  quindici giorni, l'ufficio informa comunque l'utente circa
lo stato di avanzamento dell'indagine.
  7.  L'ufficio  riferisce  semestralmente  al  Comitato  di  cui  al
paragrafo  successivo sulla quantita' e il tipo di reclami ricevuti e
sul seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti
il  soggetto  erogatore  tiene  conto  nell'adozione  dei  piani   di
miglioramento  progressivo  degli  standard,  di  cui al paragrafo 1,
comma 7, del precedente titolo.
2. Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi
   pubblici.
  1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi e delle procedure
di cui ai paragrafi precedenti, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  un
Comitato   permanente   per  l'attuazione  della  Carta  dei  servizi
pubblici, di seguito denominato "Comitato".
  2.  Il  Comitato  e'  composto  da  tre  esperti  di   riconosciuta
indipendenza   e  di  notoria  esperienza  nel  settore  dei  servizi
pubblici.
  3. Ai fini indicati nel  comma  1,  e  fatte  salve  le  competenze
attribuite dalla legge a distinti organismi, il Comitato:
    a)  richiede  ai  soggetti  erogatori  atti  e documenti, convoca
riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;
    b) valuta l'idoneita' degli standard  di  qualita'  del  servizio
adottati  dai  soggetti  erogatori  a realizzare i principi stabiliti
nella direttiva e, indica, se del caso, le correzioni  da  apportare.
Nella  fase  di  prima  attuazione  propone  ai soggetti erogatori un
calendario  degli  adempimenti,   eventualmente   differenziato   per
settore, zone geografiche, tipo di prestazioni;
    c)  vigila  sull'osservanza degli standard, e segnala ai soggetti
erogatori le eventuali difformita' riscontrate. Nei casi  di  mancata
ottemperanza,  il  Comitato  puo'  proporre  al  Ministero competente
l'adozione delle misure sanzionatorie adeguate;
    d) valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure
di ristoro previste nel caso di pregiudizio recato  all'utente  dalla
mancata osservanza della direttiva;
    e)  promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione
dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti;
    f) promuove l'adozione delle  misure  dirette  ad  assicurare  la
possibilita' di scelta dell'utente;
    g)  acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti. A
tale  scopo,  verifica  i  sistemi  di  rilevazione  del   gradimento
apprestati  da  ciascun  soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo
precedente e ne acquisisce gli esiti;
    h) determina le procedure attraverso le  quali  gli  utenti  sono
consultati  in  ordine agli standard relativi ai singoli servizi e al
rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori;
    i) propone annualmente al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
l'attribuzione  di  attestati  di  qualita'  ai soggetti che si siano
distinti quanto ad  efficienza  del  servizio  reso,  qualita'  degli
standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti;
    l)  controlla  l'esattezza,  la completezza e la comprensibilita'
delle comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio rendono
al pubblico;
    m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;
    n) propone al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  le  misure
regolamentari  e  legislative  idonee  a migliorare la protezione dei
diritti dell'utente.
  4. Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato puo'  avvalersi
del  supporto  tecnico  degli  uffici competenti della Presidenza del
Consiglio, del Dipartimento della funzione  pubblica,  del  Ministero
della  pubblica  istruzione,  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della  sanita',  del
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  del  Ministero
dell'interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.
  1.  Per   i   servizi   erogati   da   pubbliche   amministrazioni,
l'inosservanza  dei  principi della presente direttiva e' valutata ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  e  disciplinari
previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri
dipendenti  dagli  articoli  20,  commi  9  e  10,  e  59 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   cosi'   come   modificati,
rispettivamente,  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 10 novembre
1993, n. 470, e dall'art. 27  del  decreto  legislativo  23  dicembre
1993, n. 546.
  2.  Per  i  servizi  erogati  in  regime  di concessione o mediante
convenzione  e   comunque   erogati   da   soggetti   non   pubblici,
l'inosservanza  dei  principi  della  presente  direttiva costituisce
inadempimento degli obblighi assunti  contrattualmente  dai  soggetti
erogatori.
IV. IMPEGNI DEL GOVERNO.
  Il  Governo  si  impegna  ad  adottare tutte le misure legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena  effettivita'
ai principi contenuti nella presente direttiva.
   Roma, 27 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 25