N. 69 SENTENZA 21 febbraio - 3 marzo 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Decreto di sequestro - Notificazione -  Termine  di
 giorni  quindici  anche  nel  caso  di esecuzione all'estero - Omessa
 previsione del perfezionamento con  il  tempestivo  compimento  delle
 formalita'  imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e
 dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 -  Lesione  del
 diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.C.,  artt.  142,  terzo  comma,  143,  terzo comma, e 680, primo
 comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.11 del 9-3-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680,  primo  comma,
 del  codice  di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17
 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul  ricorso  proposto  dalla
 s.p.a.  Societa' Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed
 altre contro la Grain Authority For Grain - Cereals  della  Jamahiria
 Araba  Popolare  Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Wadi Aril Development Venture;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Udito l'avv. Francesco M. Zappala' per la  Wadi  Aril  Development
 Venture;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Wadi Aril Development Venture, Joint Venture con sede in
 Ginevra costituita tra la Italiana Lavori S.p.a.  in  Amministrazione
 Straordinaria  con sede in Roma e la Food Development Corporation con
 sede  in  Pasco  (Washington  U.S.A.),  otteneva,  ante  causam,  dal
 Presidente   del   Tribunale  di  Roma,  nei  confronti  di  un  ente
 governativo libico, due decreti di sequestro  conservativo,  i  quali
 venivano eseguiti su somme dovute al detto ente dalla Banca Nazionale
 del Lavoro, che aveva prestato garanzie fideiussorie.
    Il   Tribunale   di  Roma,  adito  per  la  convalida,  dichiarava
 l'inefficacia dei due sequestri per inosservanza del termine  di  cui
 all'art.  680  del  codice di procedura civile, in quanto notificati,
 secondo le formalita' richieste dal terzo comma dello  stesso  codice
 per   le   notificazioni  eseguibili  a'  termini  delle  convenzioni
 internazionali, oltre il quindicesimo giorno dalla loro esecuzione.
    La pronuncia veniva confermata  dalla  Corte  d'Appello  di  Roma,
 contro la cui sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la Wadi
 Aril  Development  Venture,  sia  la  B.N.L.  in  qualita'  di  terza
 sequestrata. Nel corso del relativo giudizio la Corte di  Cassazione,
 con  ordinanza  emessa  il 17 febbraio 1993 (pervenuta a questa Corte
 l'8  ottobre  1993),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,
 143, terzo comma e 680, primo comma, del codice di procedura  civile,
 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Premette  il giudice a quo che nella specie risulta applicabile il
 terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile - in tema di
 notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata
 nella Repubblica - il quale rinvia agli adempimenti da  compiersi  da
 parte   dell'autorita'  consolare  in  conformita'  alle  convenzioni
 internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza. A' termini  di
 queste  ultime,  le attivita' previste per la notifica consistono: 1)
 nella richiesta (a mezzo posta) dell'intervento del Console da  parte
 dell'Ufficiale Giudiziario in Italia; 2) nell'ulteriore richiesta del
 Console  alle  autorita' locali; 3) nell'adempimento delle prescritte
 formalita' da parte di dette autorita',  le  quali  potrebbero  anche
 opporre  "una  resistenza  passiva a compiere atti di notifica .. nei
 confronti di Uffici ed Autorita' governative".
    Sottolinea la Cassazione:
       a) che il terzo comma dell'art.  142  esclude  l'applicabilita'
 dei   precedenti   commi,   allorche'   di  fatto  sia  possibile  la
 notificazione  secondo  le  convenzioni  internazionali  e  la  legge
 consolare.  Nella  specie, la notifica ha avuto luogo in applicazione
 della   Convenzione   dell'Aja,   rendendosi   cosi'    evidenti    e
 l'applicabilita' della norma in esame e la rilevanza della questione;
       b)  che  il  notificante,  invero,  non  ha avuto e non avrebbe
 possibilita' alcuna di influire  su  "tale  macchinosa  procedura  di
 notificazione",  che  puo'  essere vanificata dalle autorita' locali.
 Ne',   d'altronde,   sarebbe   stata   possibile   altra   forma   di
 notificazione;  in particolare, non quella e x art. 151 del codice di
 procedura civile.
    Di  qui,  la   prospettata   illegittimita'   costituzionale   per
 l'irragionevolezza  insita nella successione degli adempimenti, ed il
 vulnus al diritto  di  azione:  entrambi,  conseguenti  ad  un  onere
 imposto  a  pena  di  decadenza  alla  parte,  ma che sfugge alla sua
 diligenza.
    Tale illegittimita' - secondo il giudice a quo -  potrebbe  essere
 rimossa  con  una  sentenza  di  questa Corte che incidesse sul terzo
 comma dell'art. 143, assimilando il caso in esame a quelli in cui  la
 notifica   si  intende  validamente  eseguita  nel  ventesimo  giorno
 successivo al compimento delle formalita' prescritte.  Il  risultato,
 opina  la  Cassazione,  potrebbe  ottenersi estendendo anche al terzo
 comma dell'art. 142 del codice di procedura civile il rinvio  operato
 dall'art. 143, terzo comma, nell'ipotesi della notificazione prevista
 dal primo comma dell'art. 680.
    In  via gradata a tale soluzione, secondo il giudice a quo, questa
 Corte  potrebbe  ritenere  non  operante  il  termine  perentorio  di
 quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile
 per  il  caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalita' di
 cui al citato art. 142 terzo  comma  ed  all'art.  30  del  d.P.R.  5
 gennaio  1967, n. 200. In tal modo dovrebbe poi essere il legislatore
 a fissare un termine di diversa estensione.
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita   la   Joint   Venture,  insistendo  per  la  declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale.
    Nell'imminenza  dell'udienza  la   medesima   parte   privata   ha
 depositato   un'ampia  memoria,  intesa  a  ribadire  le  censure  di
 illegittimita' del vigente  assetto  normativo  ed  a  dimostrare  la
 conformita'  ai  sovraordinati  precetti costituzionali di un sistema
 che  diversifichi  per  le due parti le condizioni di perfezionamento
 della notificazione, fissandole, rispettivamente, per il  notificante
 nell'avvenuto  compimento  delle  prescritte  formalita'  e,  per  il
 destinatario, nell'effettiva conoscenza dell'atto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte   di   Cassazione   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,
 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile,
 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella  parte  in
 cui,  imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di
 sequestro entro quindici giorni dal primo atto  di  esecuzione  anche
 quando  tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti
 dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del  d.P.R.  5
 gennaio  1967,  n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole
 limitazione del diritto di agire, facendo carico alla  parte  istante
 di  comportamenti  rimessi  a  terzi,  in  particolare alle autorita'
 locali (in ipotesi interessate a che la notificazione  non  avvenga),
 nonche' disparita' di trattamento rispetto al caso previsto nei primi
 due  commi  dell'art.  142,  nel  quale  la  notificazione  si ha per
 perfezionata nei confronti del notificante  con  il  solo  compimento
 delle formalita' ivi prescritte.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art.  142  del codice di procedura civile, nel testo originario,
 si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una  copia  dell'atto
 da  notificare  venisse  affissa  nell'albo  dell'ufficio giudiziario
 davanti al quale si procede, altra copia spedita al  destinatario  in
 piego  raccomandato  e una terza consegnata al pubblico ministero per
 la  consegna,  tramite  il  Ministero   degli   affari   esteri,   al
 destinatario  stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non
 residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nello Stato.
    Correlativamente il terzo comma dell'art. 143,  sempre  nel  testo
 originario,  considerava  la notificazione per eseguita nel ventesimo
 giorno  successivo  a  quello  in  cui  erano  state  compiute  dette
 formalita',  sia  nel  caso  di notificazione a persona di residenza,
 domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui  all'articolo
 precedente.
    3.  - Questa Corte, con sentenza n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma, nella parte  in
 cui  non  prevedeva  -  per  quanto  attiene  alla operativita' della
 notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare,
 nei casi previsti dall'art. 142  -  che  la  sua  applicazione  fosse
 subordinata all'accertata impossibilita' di eseguire la notificazione
 nei  modi  consentiti  dalle convenzioni internazionali e dalla legge
 consolare.
    Poiche' gia' era comune opinione in dottrina e  in  giurisprudenza
 che   la   scadenza   del   termine   di   venti  giorni  portava  al
 perfezionamento  della   notificazione   nei   confronti   del   solo
 destinatario,  la declaratoria di illegittimita' costituzionale venne
 ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione
 espressamente posta  nel  dispositivo  della  sentenza,  l'ambito  di
 efficacia   fu   identificato   appunto   con  "quanto  attiene  alla
 operativita' della notifica nei confronti del destinatario".
    Coerentemente  con  siffatta  delimitazione  della  portata  della
 pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che  la
 sancita   necessita'   dell'osservanza   di  modalita'  notificatorie
 ispirate (in conformita' alle convenzioni internazionali e alla legge
 consolare) al principio per cui la notificazione non e' operante fino
 a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella
 sua sfera di conoscibilita', non pregiudicava comunque gli  interessi
 del  notificante  "poiche'  la  notificazione  nei  suoi confronti si
 perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della
 decadenza, con il  compimento  delle  formalita'  indicate  nell'art.
 142".
    4.  -  Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di
 ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 15  novembre  1965,
 da  un  lato si e' introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice
 di procedura civile (nel quale si stabilisce che le  disposizioni  di
 cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile
 eseguire   la   notificazione   in  uno  dei  modi  consentiti  dalle
 convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e  75  d.P.R.  5  gennaio
 1967,  n.  200),  dall'altro  e'  stato  modificato  il  terzo  comma
 dell'art. 143, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e
 (solo) dai primi due commi dell'art. 142 "la notificazione si ha  per
 eseguita  nel  ventesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui sono
 compiute le formalita' prescritte".
    In tal modo il legislatore non ha di certo  creato,  con  riguardo
 alle   modalita'   di   notificazione   risultanti   da   convenzioni
 internazionali  e  dalla  legge  consolare,  un  sistema  autonomo  e
 alternativo  rispetto a quello gia' risultante dal combinato disposto
 delle  due  citate  norme,  ispirato  al  principio  della  possibile
 scissione  soggettiva  del  momento della perfezione del procedimento
 notificatorio. E pur  tuttavia  ha  escluso  l'operativita'  di  tale
 principio  quando  non  risulti impossibile eseguire la notificazione
 nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali  e  dalla  legge
 consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre
 e  soltanto  con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilita' del
 destinatario.
    Cio' si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art.  142
 e,  insieme,  dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente -
 che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune  nozione
 di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante
 l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilita' del notificato.
    5.  - Si e' cosi' prodotto quel vulnus di precetti sovraordinati a
 ragione denunciato dal giudice a quo.
    Appare infatti priva di razionale giustificazione  la  previsione,
 sotto  pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del
 sequestro ex art. 683 del codice di procedura  civile),  di  un  arco
 temporale  che  resta  sempre  di  quindici  giorni (art. 680) per il
 compimento di attivita'  che  attengono  a  situazioni  profondamente
 eterogenee,  quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due
 e dal terzo comma dell'art.   142: nell'una, perfezionandosi  per  il
 notificante  il  procedimento notificatorio col solo compimento delle
 formalita' di legge (tutte  rientranti  nella  disponibilita'  e  nel
 potere  di  vigilanza  dell'istante), nell'altra invece richiedendosi
 anche  che  l'atto  pervenga  nella  sfera  di   conoscibilita'   del
 destinatario  e  cosi'  imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori
 attraverso attivita' che, in quanto svolte nello Stato estero in  cui
 il  destinatario  stesso  deve  essere  raggiunto,  si sottraggono al
 potere di controllo e sollecitazione del notificante.
    Una siffatta discriminazione, conseguente  all'assoggettamento  ad
 identica   disciplina   temporale  di  attivita'  qualitativamente  e
 quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza.
    In proposito e' da rammentare che nella sentenza n.  10  del  1978
 questa  Corte  ha  inteso  affermare  la  necessita'  che nel caso di
 notificazione all'estero le garanzie di conoscibilita' dell'atto,  da
 parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante
 a  non  vedersi  addebitato  l'esito  intempestivo di un procedimento
 notificatorio parzialmente  sottratto  ai  suoi  poteri  di  impulso.
 Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca
 contraddittorieta',  ha  con  quell'identita' di disciplina temporale
 irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in  cui
 e' maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene
 assicurata   la   garanzia   di   conoscibilita',   estranea   invece
 all'operativita' dei primi due commi dell'art. 142, nell'ambito della
 quale funziona la fictio di cui al terzo comma dell'art. 143.
    Ne' puo'  sfuggire  all'attenzione  di  questa  Corte  l'ulteriore
 profilo  discriminatorio  derivante  dal  fatto  che  l'identita' del
 termine - per una notificazione all'estero  che  debba,  al  pari  di
 quella  da  eseguirsi  in  Italia,  improntarsi  al  principio  della
 conoscibilita', con conseguente identificazione di un  unico  momento
 di  perfezionamento  sia  per  il notificante che per il notificato -
 ancora  una  volta  accomuna  nel  medesimo  trattamento   situazioni
 eterogenee,  trascurando  l'elemento  differenziatore costituito, nei
 sensi esposti, dal segmento "estero" del  procedimento  funzionale  a
 siffatta conoscibilita'.
    Per  altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate
 discriminazioni la denunziata lesione del diritto di difesa,  poiche'
 il  termine di quindici giorni previsto dall'art. 680, se applicato a
 situazioni  nelle  quali  il  notificante  e'  liberato  dagli  oneri
 notificatori   soltanto   con   l'arrivo  dell'atto  nella  sfera  di
 conoscibilita' del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere
 impossibile o  comunque  estremamente  difficoltoso  l'esercizio  del
 diritto  stesso,  a cagione sia del numero e della complessita' degli
 adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga  parte
 rimessi  -  come  illustrato  dalla  Corte  remittente,  che ha anche
 rilevato l'impossibilita' nella specie di ricorrere all'art. 151  del
 codice  di  procedura  civile  -  ad organi dello Stato estero la cui
 attivita' si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilita'
 della parte interessata all'osservanza del termine.
    Ne consegue che, profilandosi  come  soluzione  costituzionalmente
 obbligata   quella   di   non   sottrarre   il   caso   in  questione
 all'operativita' del  principio  della  sufficienza  -  ai  fini  del
 perfezionamento,  nei  confronti del notificante, della notificazione
 da eseguirsi all'estero - del compimento delle  sole  formalita'  che
 non  sfuggono  alla  disponibilita' del notificante, deve dichiararsi
 l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli articoli 3  e
 24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme,
 nella  parte  in  cui non prevede che la notificazione all'estero del
 decreto  di  sequestro  autorizzato  anteriormente  alla   causa   si
 perfezioni,  ai  fini  dell'osservanza del termine previsto dall'art.
 680 del codice di procedura  civile,  con  il  tempestivo  compimento
 delle   formalita'   imposte   al   notificante   dalle   convenzioni
 internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5  gennaio  1967,  n.
 200.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 142, terzo
 comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di  procedura
 civile,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  la notificazione
 all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini  dell'osservanza  del
 prescritto  termine,  con  il  tempestivo compimento delle formalita'
 imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.
 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 94C0222